Sez. U, Sentenza n. 23020 del 15/11/2005 (Rv. 586487 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Ambito - Individuazione del soggetto tenuto al versamento dell'imposta o dei limiti della sua obbligazione - Inclusione - Avviso di liquidazione in materia di IVA - Notificazione al socio di cessata società in nome collettivo - Impugnazione da parte del socio - Contestazione della formazione del giudicato nel giudizio relativo all'avviso di rettifica presupposto - Giurisdizione delle commissioni tributarie - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
La giurisdizione tributaria, avente ad oggetto sia l'"an" che il "quantum" della pretesa tributaria, comprende anche l'individuazione del soggetto tenuto al versamento dell'imposta o dei limiti nei quali esso, per la sua qualità, sia obbligato. Ne consegue che rientra nella giurisdizione delle commissioni tributarie, e non in quella del giudice ordinario, la controversia avente ad oggetto l'impugnazione proposta dal socio di una cessata società in nome collettivo avverso l'avviso di liquidazione notificatogli in detta qualità dall'ufficio finanziario, con la quale si contesti l'avvenuta formazione del giudicato nel precedente giudizio relativo all'avviso di rettifica della dichiarazione IVA della società, sulla base del quale l'avviso di liquidazione era stato emesso. (Nella specie, l'amministrazione finanziaria aveva sostenuto che la controversia fosse invece devoluta al giudice ordinario, in quanto concernente non più un rapporto tributario, ma la responsabilità del socio di una società in nome collettivo per le obbligazioni, ormai certe e definitive, facenti capo alla stessa società).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2291, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)