Sez. 3 - , Sentenza n. 8790 del 26/11/2019 Cc. (dep. 04/03/2020) Rv. 278267 - 01
FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI | Fraudolenta sottrazione al pagamento delle accise - Mezzo di trasporto - Terzo proprietario estraneo al reato - Confisca – Condizioni - Violazione dell'art. 1, Protocollo n. 1 della CEDU - Esclusione – Ragioni.
FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI
In tema di sottrazione fraudolenta di oli minerali al pagamento delle accise, la confisca del mezzo di proprietà di un terzo estraneo al reato, utilizzato per il trasporto della merce, è esclusa solo se tale soggetto fornisca la prova non soltanto della sua buona fede ma, specificamente, di non aver potuto prevedere, per cause indipendenti dalla sua volontà, l'illecito impiego - anche occasionale - del veicolo da parte di terzi e di non essere incorso in un difetto di vigilanza. (In motivazione, la Corte ha precisato che la possibilità di disporre, in tali ipotesi, la confisca del mezzo di proprietà di terzo estraneo al reato non viola l'art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione EDU, non potendo ritenersi sproporzionata l'ingerenza nel diritto del terzo rispetto al fine legittimo perseguito dalla misura cautelare).
Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7, Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST., Costituzione art. 117 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 40, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 301 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 44, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 49, Cod. Pen. art. 240 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)