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Sez. 5, Sentenza n. 9630 del 13/06/2012 (Rv. 622869 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Avviso di accertamento - Inclusione in un unico documento di una pluralità di avvisi di accertamento concernenti più annualità d'imposta - Legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 2012-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622869-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

In tema di tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, in assenza di una norma che vieti specificamente all'ente territoriale di ricomprendere, in un unico documento, avvisi di accertamento che riguardino più annualità d'imposta, deve ritenersi legittima l'emissione di un avviso di accertamento cumulativo, ricomprendente tutti gli anni in contestazione, che esterni i presupposti e le ragioni giustificative legittimanti l'esercizio del potere di imposizione fiscale, poiché detto documento, sebbene formalmente unico, contiene in realtà una pluralità di avvisi di accertamento, ciascuno effettuato in riferimento alle singole dichiarazioni annuali del contribuente, atteso che l'accertamento tributario costituisce l'atto nel quale l'Amministrazione finanziaria enuncia la propria pretesa impositiva, esternandone il titolo e le ragioni giustificative, al solo fine di consentire al destinatario di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 64

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)