Decentramento dei servizi del Ministero della marina mercantile
Testo in vigore al
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste le leggi 11 marzo 1953, n. 150 e 18 giugno 1954, n. 343, concernenti delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni statali d'interesse esclusivamente locale alle Province, ai Comuni e ad altri Enti locali e per l'attuazione del decentramento amministrativo;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere della Commissione consultiva istituita con l'art. 2 della legge 11 marzo 1953, n. 150;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la marina mercantile e con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;
Decreta:
Art. 1
1. Il secondo comma dell'art. 32 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e' modificato come segue:
"Le contestazioni che sorgono nel corso della delimitazione sono risolte in via amministrativa dal direttore marittimo, di concerto con l'intendente di finanza, con provvedimento definitivo.
In caso di accordo di tutte le parti interessate il provvedimento del direttore marittimo da' atto nel relativo processo verbale dell'accordo intervenuto.
Negli altri casi il provvedimento deve essere comunicato, con i relativi documenti, al Ministro per la marina mercantile, il quale entro sessanta giorni dalla ricezione puo' annullarlo con suo decreto, da notificarsi, entro i dieci giorni successivi, agli interessati per tramite del direttore marittimo.
In caso di annullamento, la risoluzione in via amministrativa della contestazione spetta al Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per le finanze.
Nelle controversie innanzi alle autorita' giurisdizionali, la tutela dei beni demaniali spetta esclusivamente al Ministro per le finanze".
Art. 2
1. Il primo comma dell'art. 58 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e' abrogato.
2. Il secondo comma dello stesso articolo e' modificato come segue:
"Il capo del compartimento notifica a coloro che possono avere interesse alle operazioni di cui all'articolo 32 del Codice l'invito a intervenire alle operazioni stesse e a produrre i loro titoli".
3. Il quinto comma dello stesso articolo e' modificato come segue:
"Dell'avvenuta delimitazione e' redatto processo verbale, corredato dai piani e dagli altri disegni; tale verbale e' firmato da tutti gli intervenuti e diviene obbligatorio per lo Stato, salvo il potere di annullamento attribuito al Ministro per la marina mercantile dall'art. 32 del Codice, dopo che sia approvato dal direttore marittimo, di concerto con l'intendente di finanza".
Art. 3
1. Il secondo comma dell'art. 36 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e' modificato come segue: "Le concessioni di durata superiore a quindici anni sono di competenza del Ministro per la marina mercantile. Le concessioni di durata superiore a quattro, ma non a quindici anni, e quelle di durata non superiore al quadriennio che importino impianti di difficile sgombero sono di competenza del direttore marittimo. Le concessioni di durata non superiore al quadriennio, quando non importino impianti di difficile sgombero, sono di competenza del capo di compartimento marittimo".
2. Nel secondo e terzo comma dell'art. 37 del Codice della navigazione e nel primo e secondo comma dell'art. 42 stesso Codice alla parola "biennio" e' sostituita la parola "quadriennio".
3. Conseguentemente, negli articoli 8, 9 e 42 del regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, alla parola "biennio" e' sostituita la parola "quadriennio"; alle parole "nove anni" sono sostituite le parole "quindici anni".
4. L'ultima parte del primo comma dell'art. 16 del regolamento di esecuzione del Codice della navigazione e' modificata come segue: "Per le concessioni con licenza di durata non superiore al biennio il canone e' pagato anticipatamente per l'intera durata. Per le concessioni con licenza di durata superiore al biennio il canone e' pagato anticipatamente a rate biennali".
5. La modifica disposta col primo comma ha effetto anche ai fini delle concessioni previste dall'art. 54 del regolamento citato.
Art. 4
1. La facolta' attribuita al Ministro per la marina mercantile dall'ultimo comma dell'art. 6 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1604, delle leggi sulla pesca, modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 735, di concedere autorizzazioni per la pesca marittima con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico, e' trasferita alle Amministrazioni provinciali, le quali provvedono sentito il parere della Capitaneria di porto.
Art. 5
1. Il secondo comma dell'art. 8 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1604, delle leggi sulla pesca, sostituito dall'art. 2 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, e' modificato come segue: "Le Capitanerie di porto hanno facolta' di consentire deroghe alle norme vigenti circa il disciplinamento della pesca in occasione dell'esecuzione di operazioni scientifiche o di esperimenti di pesca".
Art. 6
1. L'ultimo comma dell'art. 9 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1604, delle leggi sulla pesca, e' sostituito dal seguente: "Per le zone di mare provvedono le Capitanerie di porto".
Art. 7
1. Fermi restando la sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei prodotti di essa e l'accertamento delle infrazioni, come attribuiti agli organi indicati nell'articolo 30 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1604, delle leggi sulla pesca, la sorveglianza per la repressione della pesca con materie esplosive o verifiche e l'accertamento delle relative infrazioni, da denunciarsi all'autorita' giudiziaria, sono attribuiti anche alle Amministrazioni provinciali nelle acque marittime antistanti il territorio di loro circoscrizione.
2. Agli agenti che le Amministrazioni provinciali nominano a tal fine e' riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 221, ultimo comma, del Codice di procedura penale.
Art. 8
1. Il primo ed il secondo comma dell'art. 1 della legge 20 marzo 1940, n. 364, sono sostituiti dai seguenti:
"Qualora, per particolari circostanze locali, il derogare temporaneamente a norme regolamentari vigenti concernenti la distanza dalla costa, le modalita' di impiego, i tempi e gli strumenti di pesca o l'attuare nuove norme possa fare realizzare aumento produttivo in una zona senza che cio' porti danno al patrimonio ittico e alla possibilita' di altri mestieri ivi esercitati, le Amministrazioni provinciali, con deliberazione della Giunta, sentito il parere della Camera di commercio, industria e agricoltura, possono consentire per il territorio di loro circoscrizione tali deroghe o nuove norme temporanee.
Il Ministro per la marina mercantile puo' con suo decreto emanare nella suddetta materia, in qualunque momento, direttive di carattere generale obbligatorie per le Amministrazioni provinciali, a sensi dell'art. 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150".
2. L'ultimo comma del citato art. 1 della legge 20 marzo 1940, n. 364, e' modificato come segue:
"Per le infrazioni alle predette deliberazioni, nei casi in cui esse importino limitazioni o condizioni, si applica l'ammenda da L. 1600 a L. 8000".
Art. 9
1. La facolta' consentita dal regio decreto 6 agosto 1911, n. 993, di stabilire di volta in volta limitazioni all'uso di fonti luminose nell'esercizio della pesca marittima, quando le fonti medesime possano riuscire di danno alle forme di pesca piu' importanti per la natura loro e per il numero dei pescatori che vi sono addetti, e' trasferita alle Amministrazioni provinciali, sentito il parere della Camera di commercio, industria e agricoltura.
2. Si applica anche in questo caso il secondo comma dell'art. 8.
Art. 10
1. Il primo comma dell'art. 1 del regio decreto 26 settembre 1912, n. 1107, e' modificato come segue: "La pesca con navi, battelli, barche ed altri galleggianti, a vapore o a motore meccanico ausiliario della vela, e' subordinata alle seguenti condizioni:
a) che le Capitanerie di porto ne diano il permesso ai richiedenti cittadini italiani, tanto se siano proprietari o armatori di detti mezzi di navigazione, quanto se siano pescatori, comprese le societa' fra questi;
b) che le Capitanerie stesse stabiliscano, caso per caso, la localita' di esercizio, la distanza dalla costa, i periodi di tempo, il genere di strumenti pescherecci, e le dimensioni di essi, la misura delle maglie delle reti ed ogni altra, opportuna disposizione".
Art. 11
1. Il primo ed il secondo comma dell'art. 1 della legge 4 luglio 1929, n. 1315, modificata dalla legge 1 aprile 1935, n. 543, sono sostituiti dal seguente: "Le concessioni da parte della competente autorita' marittima di zone di mare per l'impianto di coltivazione, allevamento, ingrassamento e depositi di molluschi eduli, di qualsiasi specie, sono subordinate all'accertamento, a cura del prefetto, della idoneita' delle zone stesse, nei riguardi igienici".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 luglio 1954
EINAUDI
SCELBA - TAMBRONI - DE PIETRO - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 96 - CARLOMAGNO