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Sez. 2 - , Sentenza n. 5403 del 25/02/2019 (Rv. 652761 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Violazioni al codice della strada - Opposizione a cartella esattoriale - Notifica del verbale di accertamento dell'infrazione - Onere della prova - Ripartizione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652761-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, ove il destinatario di questa deduca l'omessa notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, l'onere della prova di detta notifica incombe sull'ente dal quale dipende l'organo accertatore, in quanto l'avvenuta notificazione del verbale, unitamente alla mancata opposizione nel termine di sessanta giorni dalla stessa, costituisce requisito indefettibile perché il verbale acquisisca efficacia di titolo esecutivo, esigibile mediante cartella esattoriale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)