Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio
Testo in vigore al
Capo I. Disposizioni generali
Art. 1
Il presente regolamento fissa le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, nonché le regole relative al controllo di tali movimenti.
Art. 2
Il presente regolamento si applica ai movimenti tra Stati membri o in provenienza da paesi terzi degli animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I.
Esso si applica fatto salvo il regolamento (CE) n. 338/97.
Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni fondate su considerazioni diverse da quelle di polizia sanitaria e volte a limitare i movimenti di talune specie o razze di animali da compagnia.
Art. 3
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "animali da compagnia": gli animali delle specie elencate nell'allegato I accompagnati dal loro proprietario o da una persona fisica che ne assume la responsabilità per conto del proprietario durante il movimento e non destinati alla vendita o al trasferimento di proprietà;
b) "passaporto": qualsiasi documento che consenta di identificare chiaramente l'animale da compagnia e che contenga le indicazioni che permettono di accertarne lo status in relazione al presente regolamento, documento che deve essere elaborato a norma dell'articolo 17, secondo comma;
c) "movimento": qualsiasi spostamento di un animale da compagnia tra Stati membri, la sua introduzione o la sua reintroduzione nel territorio della Comunità in provenienza da un paese terzo.
Art. 4
1.
Durante un periodo transitorio di otto anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento gli animali delle specie di cui all'allegato I, parti A e B, si considerano identificati se dotati:
a) di un tatuaggio chiaramente leggibile, oppure
b) di un sistema elettronico di identificazione (trasponditore).
Nel caso di cui alla lettera b) del primo comma, se il trasponditore non è conforme ai requisiti fissati dall’allegato I bis, il proprietario o la persona fisica che assume la responsabilità degli animali da compagnia per conto del proprietario deve, in occasione di qualsiasi controllo, fornire i mezzi necessari per la lettura del trasponditore.
2. Qualsiasi sistema di identificazione dell'animale deve essere accompagnato dall'indicazione dei dati che consentono di risalire al nome e all'indirizzo del proprietario dell'animale.
3. Gli Stati membri i quali richiedono che gli animali introdotti nel loro territorio senza essere sottoposti a quarantena siano identificati a norma del paragrafo 1, primo comma, lettera b), possono continuare a farlo durante il periodo transitorio.
4. Dopo il periodo transitorio, solo il metodo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), è accettato quale mezzo di identificazione di un animale.
Capo II. Disposizioni relative ai movimenti tra Stati membri
Art. 5
1.
In occasione dei loro movimenti gli animali da compagnia delle specie di cui all'allegato I, parti A e B, devono, fatti salvi i requisiti previsti all'articolo 6:
a) essere identificati a norma dell'articolo 4, e
b) essere muniti di un passaporto rilasciato da un veterinario abilitato dall’autorità competente, attestante:
i) l’esecuzione di una vaccinazione antirabbica in corso di validità sull’animale in questione conformemente all’allegato I ter;
ii) se necessario, l’esecuzione di misure sanitarie preventive concernenti altre malattie sull’animale in questione.
Per garantire il controllo delle malattie diverse dalla rabbia, che possono diffondersi grazie ai movimenti degli animali da compagnia, la Commissione può adottare, mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 19 ter e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 19 quater e 19 quinquies, misure sanitarie preventive di cui alla lettera b), punto ii), del primo comma. Dette misure sono scientificamente giustificate e proporzionate al rischio di diffusione delle malattie in parola dovute a tali movimenti.
b)
2. Gli Stati membri possono autorizzare i movimenti degli animali di cui all'allegato I, parti A e B, di meno di tre mesi, non vaccinati, purché siano muniti di un passaporto e abbiano soggiornato dalla nascita nel luogo in cui sono nati, senza entrare in contatto con animali selvatici che possono essere stati esposti ad infezione o purché siano accompagnati dalla madre da cui sono ancora dipendenti.
Art. 6
1.
Fino al 31 dicembre 2011 l’introduzione degli animali da compagnia di cui all’allegato I, parte A, nel territorio di Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito è subordinata all’osservanza dei seguenti requisiti:
devono essere identificati a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera b), a meno che, entro il termine del periodo transitorio di otto anni fissato dall’articolo 4, paragrafo 1, lo Stato membro di destinazione autorizzi anche l’identificazione a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera a), e
— devono essere muniti di un passaporto, rilasciato da un veterinario abilitato dall'autorità competente, attestante, oltre al soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), l'esecuzione di una titolazione di anticorpi neutralizzanti pari ad almeno 0,5 Ul/ml effettuata in un laboratorio riconosciuto su un campione prelevato entro i termini fissati dalle norme nazionali in vigore alla data di cui all'articolo 25, secondo comma.
Tale titolazione di anticorpi non dev'essere rinnovata su animali che, dopo la titolazione, siano stati regolarmente rivaccinati agli intervalli previsti all'articolo 5, paragrafo 1, senza interruzione del protocollo di vaccinazione prescritto dal laboratorio fabbricante.
Lo Stato membro di destinazione può esonerare i movimenti degli animali da compagnia tra i suddetti quattro Stati membri dalle condizioni di vaccinazione e di titolazione di anticorpi di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente alle norme nazionali in vigore alla data di cui all'articolo 25, secondo comma.
2. Salvo deroga concessa dall'autorità competente per tener conto di casi specifici, gli animali di meno di tre mesi delle specie di cui all'allegato I, parte A, non possono formare oggetto di movimento prima di aver raggiunto l'età richiesta per la vaccinazione e di essere stati sottoposti, ove previsto dalle disposizioni, ad un test volto a determinare la titolazione degli anticorpi.
3. Il periodo transitorio previsto al paragrafo 1 può essere prorogato dal Parlamento europeo e dal Consiglio che deliberano su proposta della Commissione, in conformità del trattato.
Art. 7
I movimenti tra Stati membri o provenienti da un territorio di cui all'allegato II, parte B, sezione 2, di animali delle specie di cui all'allegato I, parte C, non sono soggetti ad alcuna condizione per quanto riguarda la rabbia. Se necessario, la Commissione definisce condizioni particolari, compresa un'eventuale limitazione del numero di animali, per altre malattie. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 4. Può essere definito, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, un modello di certificato di cui devono essere muniti tali animali.
Capo III. Disposizioni relative ai movimenti provenienti da paesi terzi
Art. 8
1. Gli animali da compagnia delle specie di cui all'allegato I, parti A e B, devono, in occasione di un movimento:
a) quando provengono da un paese terzo di cui all'allegato II, parte B, sezione 2 e parte C, e sono introdotti:
i) in uno degli Stati membri di cui all'allegato II, parte B, sezione 1, soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1;
ii) fino al 31 dicembre 2011 in uno degli Stati membri di cui all’allegato II, parte A, direttamente o dopo il transito in uno dei territori di cui all’allegato II, parte B, soddisfare i requisiti di cui all’articolo 6;
b) quando provengono da un altro paese terzo e sono introdotti:
i) in uno degli Stati membri di cui all'allegato II, parte B, sezione 1:
essere identificati mediante il sistema di identificazione definito all'articolo 4, e
aver formato oggetto:
di una vaccinazione antirabbica conforme al disposto dell'articolo 5 e
di una titolazione di anticorpi neutralizzanti pari ad almeno 0,5 Ul/ml effettuata su un campione prelevato da un veterinario abilitato almeno trenta giorni dopo la vaccinazione e tre mesi prima del movimento. Non è necessario effettuare nuovamente la titolazione di anticorpi su un animale da compagnia che formi oggetto di rivaccinazione agli intervalli previsti all'articolo 5, paragrafo 1. Tale termine di tre mesi non si applica in caso di reintroduzione di un animale da compagnia il cui passaporto attesti che la titolazione è stata effettuata con risultato positivo prima che il suddetto animale abbia lasciato il territorio della Comunità;
ii) fino al 31 dicembre 2011 in uno degli Stati membri di cui all’allegato II, parte A, direttamente o dopo il transito in uno dei territori di cui all’allegato II, parte B, essere messi in quarantena a meno che soddisfino le condizioni di cui all’articolo 6 dopo la loro introduzione nell’Unione.
2. Gli animali da compagnia devono essere accompagnati da un certificato rilasciato da un veterinario ufficiale oppure, in caso di reintroduzione, da un passaporto che attesti l'osservanza delle disposizioni del paragrafo 1.
3. In deroga alle disposizioni precedenti:
a) gli animali da compagnia che provengono dai territori di cui all'allegato II, parte B, sezione 2, per i quali è stato constatato secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, che tali territori applicano norme almeno equivalenti alle norme comunitarie di cui al presente capitolo, sono soggetti alle norme del capitolo II;
b) i movimenti di animali da compagnia rispettivamente tra San Marino, il Vaticano e l'Italia, Monaco e la Francia, Andorra e la Francia o la Spagna, la Norvegia e la Svezia possono continuare alle condizioni previste dalle norme nazionali vigenti alla data di cui all'articolo 25, secondo comma;
c) secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, e secondo condizioni da determinare, l'introduzione di animali da compagnia di età inferiore a tre mesi delle specie di cui all'allegato I, parte A, non vaccinati, può essere autorizzata in provenienza da paesi terzi compresi nell'elenco dell'allegato II, parti B e C, ove la situazione del paese interessato in materia di malattia della rabbia lo giustifichi.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo e, in particolare, il modello di certificato sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.
Art. 9
Le condizioni applicabili ai movimenti di animali delle specie di cui all'allegato I, parte C, in provenienza da paesi terzi, sono adottate dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 4. Il modello di certificato di cui devono essere muniti tali animali è redatto secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2.
Art. 10
La Commissione stabilisce l'elenco dei paesi terzi di cui all'allegato II, parte C. Per figurare in tale elenco, un paese terzo deve comprovare preliminarmente il suo statuto per quanto riguarda la malattia della rabbia e gli elementi seguenti:
a) obbligatorietà della notifica alle autorità del sospetto della malattia della rabbia;
b) istituzione da almeno due anni di un sistema di sorveglianza efficace;
c) capacità della struttura e dell'organizzazione dei servizi veterinari di garantire la validità dei certificati;
d) attuazione di tutte le misure regolamentari per la prevenzione e il controllo della rabbia, comprese le norme concernenti le importazioni;
e) esistenza di una normativa per quanto riguarda l'immissione sul mercato dei vaccini antirabbici (elenco dei vaccini autorizzati e dei laboratori).
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 5.
Art. 11
Gli Stati membri forniscono al pubblico informazioni chiare e facilmente accessibili in merito ai requisiti sanitari relativi ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia nel territorio comunitario e in merito alle condizioni della loro introduzione oppure reintroduzione in detto territorio. Essi garantiscono altresì che il personale ai posti di frontiera sia pienamente informato di tale regolamentazione e in grado di applicarla.
Art. 12
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli animali da compagnia introdotti nel territorio comunitario in provenienza da un paese terzo diverso dai paesi di cui all'allegato II, parte B, sezione 2, siano sottoposti:
a) se il numero di animali da compagnia è inferiore o pari a cinque, ad un controllo documentale e ad un controllo di identità da parte dell'autorità competente del luogo di ingresso dei viaggiatori nel territorio comunitario;
b) se il numero di animali da compagnia è superiore a cinque, ai requisiti e ai controlli della direttiva 92/65/CEE.
Gli Stati membri designano l'autorità responsabile di tali controlli e ne informano immediatamente la Commissione.
Art. 13
Ciascuno Stato membro stabilisce l'elenco dei luoghi di ingresso di cui all'articolo 12 e lo trasmette agli altri Stati membri e alla Commissione.