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Sez. 2, Sentenza n. 7844 del 15/07/1993 (Rv. 483186 - 01)

Contratti in genere - Invalidità - Annullabilità del contratto - Per vizi del consenso (della volontà) - Violenza - In genere | Nozione - Rappresentazione di un pericolo di danno non derivante dal comportamento del minacciante - Inidoneità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1993-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483186-01

Contratti in genere - Invalidità - Annullabilità del contratto - Per vizi del consenso (della volontà) - Violenza - In genere

La violenza per assurgere a causa di invalidità del contratto deve concretarsi nella minaccia attuale di un male futuro, dipendente in qualche modo dal comportamento dello stesso autore della "vis compulsiva" in quanto se la rappresentazione di un pericolo di danno non deriva dal comportamento del minacciante, bensì dalla considerazione di altre circostanze che sfuggono al dominio del medesimo, tale semplice "metus ab intrinseco", ove anche incida sul processo formativo della volontà negoziale, facendo venir meno quella libertà di determinazione cui ogni contrattazione deve essere informata, non è idoneo ad invalidare il negozio (nella specie la S.C. enunciando il surriportato principio ha ritenuto corretta la decisione con la quale era stata esclusa l'invalidità per preteso vizio del consenso nella minaccia di denuncia penale per illecito edilizio, perché la procedibilità "ex officio" dello eventuale procedimento penale e quindi la sua inevitabilità escludevano l'esistenza di un "metus ab extrinseco" riconducibile all'art. 1435 cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1435

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)