Sez. 3, Sentenza n. 3463 del 23/05/1986 (Rv. 446413 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - OPPOSIZIONI AGLI ATTI ESECUTIVI - A PRECETTO - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LUOGO IN CUI L'ATTO È STATO NOTIFICATO - CONDIZIONI.*
ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - OPPOSIZIONI AGLI ATTI ESECUTIVI - A PRECETTO - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LUOGO IN CUI L'ATTO È STATO NOTIFICATO - CONDIZIONI.*
L'art. 480 terzo comma cod. proc. civ., a norma del quale la opposizione al precetto si propone davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, solo quando l'atto non contenga la dichiarazione di residenza od elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha Sede il giudice competente per la esecuzione, va inteso nel senso che l'operatività del suddetto criterio sussidiario di Competenza sull'opposizione resta esclusa non dalla mera circostanza che il creditore abbia dichiarato la residenza od eletto il domicilio in un luogo diverso, occorrendo altresì che tale luogo diverso coincida con quello dell'esecuzione (nella specie, trattandosi di precetto per il pagamento di somma, in quanto in esso siano ubicati beni del debitore suscettibili di pignoramento). (V 3136/81, mass n 413700; Corte cost. N. 84 del 1973).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)