Sez. 3, Sentenza n. 6875 del 25/05/2000 (Rv. 536904 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COLPA O DOLO - LEGITTIMA DIFESA | Differenza con l'eccesso colposo di legittima difesa.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COLPA O DOLO - LEGITTIMA DIFESA
L'art. 2044 cod.civ., disponendo che la responsabilità per danni sia esclusa quando il danno è arrecato per difendere sè od altri contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che vi sia proporzione tra difesa e offesa, scrimina il fatto nella sua interezza. In tal modo si differenzia dall'eccesso colposo di legittima difesa nel quale, venendo a mancare il requisito della proporzionalità, vi è come conseguenza che la reazione difensiva, per effetto del suo trasmodare in eccesso, termina di essere legittima dando luogo ad un fatto illecito soggetto alla sanzione penale e fonte di obbligazione civile risarcitoria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2044
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)