Sez. 2, Sentenza n. 3728 del 21/06/1985 (Rv. 441305 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - PROGETTO DI DIVISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - CONTESTAZIONI - IN GENERE - RIMESSIONE DELLE PARTI DAVANTI AL COLLEGIO EX ART. 187 SECONDO COMMA COD. PROC. CIV. - NECESSITÀ - IMPEDIMENTO EX ART. 789 PRIMO COMMA COD. PROC. CIV. - INSUSSISTENZA.*
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - PROGETTO DI DIVISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - CONTESTAZIONI - IN GENERE - RIMESSIONE DELLE PARTI DAVANTI AL COLLEGIO EX ART. 187 SECONDO COMMA COD. PROC. CIV. - NECESSITÀ - IMPEDIMENTO EX ART. 789 PRIMO COMMA COD. PROC. CIV. - INSUSSISTENZA.*
In tema di scioglimento di comunione, l'art. 789 primo comma cod. proc. civ., il quale prevede che il giudice istruttore, predisposto il progetto di divisione, deve depositarlo in cancelleria e fissare la comparizione delle parti per la discussione del progetto medesimo, è rivolto a consentire l'eventuale definizione non contenziosa del procedimento, ai sensi del secondo comma della stessa norma, per il caso di Mancanza di contestazioni, e, pertanto, non osta a che il predetto giudice, ove le parti abbiano già manifestato il loro disaccordo, possa omettere gli indicati adempimenti ed investire immediatamente il collegio della decisione sulle insorte contestazioni, ai sensi dell'art. 187 secondo comma cod. proc. civ.. (V 6181/81, mass n 416956).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 789
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)