Sez. L, Sentenza n. 10946 del 26/05/2016 (Rv. 639781 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto - Pensionamento anticipato ex art. 4 del d.l. n. 501 del 1995 - Maggiorazione contributiva - Imputazione - Aliquota - Determinazione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
In tema di pensionamento anticipato dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto (autoferrotranvieri), disciplinato dall'art. 4 del d.l. n. 501 del 1995, conv. con modif. dalla l. n. 11 del 1996, la maggiorazione contributiva va imputata alla quota di pensione maturata successivamente al 31 dicembre 1994, sicché ad essa deve essere applicata l'aliquota annua di rendimento del 2 percento, prevista dalla normativa in vigore a tale momento.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 17, Legge 05/01/1996 num. 11, Decreto Legge 25/11/1995 num. 501 art. 4, Preleggi art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)