Sez. 5, Sentenza n. 2921 del 13/02/2015 (Rv. 634366 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE | Società appaltatrice del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti - Occupazione del demanio comunale - Esenzione ex art.49, lett. a), del d.lgs. n. 507 del 1993 - Esclusione - Fondamento - Esenzione ex art. 49, lett. e), del d.lgs. n. 507 del 1993 - Applicabilità - Condizioni.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la società appaltatrice di un comune per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti non ha diritto all'esenzione, ex art. 49, lett. a), del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, atteso che l'occupazione del suolo pubblico non è direttamente riconducibile all'ente locale, essendo continuativa, in quanto connessa allo svolgimento del servizio pubblico, e non temporanea per l'esecuzione di lavori, come in un appalto d'opera. Tale attività, svolta, nella vigenza della legge 8 giugno 1990, n. 142, in base a contratto d'appalto, avente ad oggetto la concessione di pubblico servizio, rientra nella particolare ipotesi di esonero di cui alla lett. e) del medesimo articolo, subordinata alla previsione, nella convenzione originaria o in una pattuizione successiva (e non in un atto unilaterale della società), della devoluzione gratuita al comune, al termine del rapporto, degli impianti adibiti ai servizi pubblici.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 49, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)