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Sez. 3, Sentenza n. 31591 del 01/07/2002 Cc. (dep. 23/09/2002) Rv. 222311 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Ammissione - Condizioni - Limiti di reddito - Indennità di accompagnamento ex art. 24 legge 8.11.2000 n. 328 - Esclusione dal calcolo del reddito - Ragioni.
Stato
decisa il 2002-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222311-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI

In tema di gratuito patrocinio, ai fini della determinazione del reddito rilevante per l'ammissione al beneficio, non può tenersi conto di quanto percepito a titolo di indennità di accompagnamento a favore degli invalidi totali (art. 24 legge 8 novembre 2000, n. 328), in quanto tale sussidio, destinato a fare fronte ad impegni di spesa indispensabili per consentire alla persona disabile condizioni di vita compatibili con la dignità umana, non rientra nella nozione di reddito di cui all'art. 3 co. 3 della legge 30 luglio 1990, n. 217.

Riferimenti normativi: Legge 30/07/1990 num. 217 art. 3 com. 3 CORTE COST., Legge 08/11/2000 num. 328 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)