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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 25 maggio 1971, causa 80/70

Decisione
decisa il 1971-05-25
ECLI
ECLI:EU:C:1971:55

Epigrafe

Nel procedimento 80-70 avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE dal Consiglio di Stato belga, nella causa dinanzi ad esso pendente tra GABRIELLE DEFRENNE, ex dipendente della Società anonima belga di navigazione aerea Sabena, residente in Bruxelles, e STATO BELGA, rappresentato dal ministro della previdenza sociale, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 119 del trattato CEE in relazione al regio decreto 3 novembre 1969, che fissa, per il personale di bordo dell'aeronautica civile, norme speciali per l'acquisto del diritto alla pensione e speciali modalità d'applicazione del regio decreto 24 ottobre 1967, n. 50, relativo alla pensione vecchiaia e superstiti dei lavoratori subordinati, LA CORTE, composta dai signori: R. Lecourt, presidente; A. M. Donner e A. Trabucchi, presidenti di Sezione; R. Monaco, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore (relatore) e H. Kutscher, giudici ; avvocato generale: A. Dutheillet de Lamothe, cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato le seguente

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
La sig.na Gabrielle Defrenne veniva assunta in qualità di hostess di bordo dalla Società anonima di navigazione aerea Sabena, il 10 dicembre 1951. Il suo contratto scadeva il 15 febbraio 1968 (data in cui essa compiva 40 anni), a norma dell'art. 5 del contratto di lavoro del personale di bordo della Sabena, il quale prevede che a 40 anni le donne cessano di far parte del personale della società.
paragrafo 2
La Defrenne intentava dinanzi al Conseil de prud'hommes di Bruxelles un'azione di risarcimento per interruzione abusiva del rapporto di lavoro e, a prescindere da questa causa attualmente pendente in appello dinanzi alla Cour du travail di Bruxelles, essa adiva, il 9 febbraio 1970, il Consiglio di Stato belga per l'annullamento del regio decreto 3 novembre 1969 che fissa, per il personale di bordo dell'aeronautica civile, norme speciali per l'acquisto del diritto alla pensione e speciali modalità d'applicazione del regio decreto 24 ottobre 1967, n. 50, relativo alla pensione vecchiaia e superstiti dei lavoratori subordinati (Moniteur belge del 10 dicembre 1969, pagg. 11903-11911). A sostegno del ricorso, la Defrenne deduce la violazione dell'art. 14 del regio decreto 24 ottobre 1967, n. 40, relativo al lavoro femminile, nonché dell'art. 119 del trattato CEE.
paragrafo 3
Con ordinanza 4 dicembre 1970, pervenuta in cancelleria l'11 dicembre 1970, il Consiglio di Stato belga (III sezione amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali:
paragrafo 4
a) se la pensione vecchiaia, attribuita nell'ambito della previdenza sociale finanziata coi contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro, come pure con sovvenzioni dello Stato, sia un vantaggio pagato indirettamente dal datore di lavoro al lavoratore in ragione del rapporto di lavoro; b) se la legge possa fissare limiti d'età diversi per gli impiegati maschi e femmine facenti parte del personale di bordo dell'aeronautica civile; c) se le hostesses ed i commessi di bordo dell'aeronautica civile svolgano lo stesso lavoro.
paragrafo 5
In forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia allegato al trattato CEE, sono state presentate osservazioni scritte il 9 febbraio 1971 dal convenuto nella causa principale, il 26 febbraio 1971 dall'attrice, ed il 27 febbraio 1971 dalla Commissione delle Comunità europee.
paragrafo 6
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
paragrafo 7
Le parti nella causa principale e la Commissione hanno svolto le loro osservazioni orali all'udienza del 31 marzo 1971.
paragrafo 8
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 29 aprile 1971.
paragrafo 9
Nel procedimento dinanzi alla Corte, l'attrice nella causa principale era rappresentata dall'avv. Marie Thérèse Cuvelliez, del foro di Bruxelles, il convenuto dall'avv. Henri Wynants, del foro di Bruxelles, e la Commissione dal suo consigliere giuridico sig. Italo Telchini.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate alla Corte

paragrafo 1
Le osservazioni scritte ed orali presentate alla Corte si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate alla Corte › A — Sulla competenza della Corte › Sulla prima questione

paragrafo 1
La Defrenne, attrice nella causa principale, sostiene l'opportunità di precisare i termini della prima questione proposta dal Consiglio di Stato, affinché la sua formulazione molto generica non induca la Corte a pronunziarsi globalmente su un sistema pensionistico costituito da vari regimi diversi, che richiede quindi diverse qualificazioni a seconda dei casi. Nella fattispecie, si deve prendere in esame il sistema della pensione di vecchiaia istituito, per il personale di bordo, dal regio decreto 3 novembre 1969.
paragrafo 2
Lo Stato belga, convenuto nella causa principale, rappresentato dal ministro per la previdenza sociale, sostiene che per risolvere la questione relativa al se la pensione vecchiaia, attribuita nell'ambito della previdenza sociale finanziata dai contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro, come pure da sovvenzioni dello Stato, sia un vantaggio pagato indirettamente dal datore di lavoro al lavoratore in ragione del rapporto di lavoro, è necessario interpretare l'art. 119 del trattato CEE.
paragrafo 3
La Commissione delle Comunità europee osserva che, attenendosi rigorosamente al testo delle questioni deferite, è lecito dubitare che la domanda di pronunzia pregiudiziale del Consiglio di Stato, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, sia stata formulata in modo corretto, dato che le questioni stesse non riguardano espressamente né l'interpretazione né la validità di un atto comunitario determinato. Tuttavia, non si deve cadere in un formalismo incompatibile con la natura stessa del procedimento previsto dall'art. 177: è chiaro che il Consiglio di Stato ha inteso chiedere alla Corte di giustizia l'interpretazione dell'art. 119 del trattato CEE.
paragrafo 4
D'altro canto, l'attrice nella causa principale ha fondato la domanda di annullamento del regio decreto in questione sull'art. 14 del regio decreto 24 ottobre 1967, n. 40, secondo cui ogni lavoratrice può agire dinanzi all'organo giurisdizionale competente per ottenere l'applicazione del principio della parità di retribuzione fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, in conformità all'art. 119 del trattato CEE. Ora, è opportuno garantire un'interpretazione uniforme di quest'articolo nella Comunità, e perciò riservare tale interpretazione alla Corte di giustizia.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate alla Corte › A — Sulla competenza della Corte › Sulla seconda questione

paragrafo 1
La Defrenne sostiene che, per poterla considerare di competenza della Corte, la seconda questione andrebbe posta nei seguenti termini: se la parità di retribuzione sancita dall'art. 119 del trattato CEE implichi o presupponga la parità di trattamento, cioè l'identità di condizioni di lavoro fra uomini e donne che svolgono la stessa attività.
paragrafo 2
Lo Stato belga sostiene che la questione del se la legge possa fissare limiti di età diversi per gli impiegati maschi e femmine facenti parte del personale di bordo dell'aeronautica civile è irrilevante nella fattispecie.
paragrafo 3
La Commissione sostiene che la questione dei limiti di età per i lavoratori di sesso maschile e femminile che svolgano la stessa attività non rientra nell'ambito dell'art. 119, il quale contempla esclusivamente la retribuzione.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate alla Corte › A — Sulla competenza della Corte › Sulla terza questione

paragrafo 1
La Defrenne sostiene che la terza questione sottoposta dal Consiglio di Stato alla Corte non è di competenza di quest'ultima: non si tratta, infatti, di un problema d'interpretazione del trattato CEE, ma di una questione di fatto, che non può costituire oggetto di una domanda di pronunzia pregiudiziale. È pacifico, del resto, che la Sabena considera identico il lavoro delle hostesses e quello dei commessi di bordo.
paragrafo 2
Lo Stato belga sostiene anch'esso che la terza questione riguarda più il fatto che il diritto, a meno che non sia intesa ad ottenere dalla Corte una conferma dell'interpretazione secondo cui il trattato ha voluto garantire la parità di retribuzione non già per lavori dello stesso valore, ma per uno stesso tipo di lavoro; Spetta comunque al giudice nazionale il decidere se, in fatto, si debba considerare che due attività costituiscono lo stesso lavoro.
paragrafo 3
La Commissione condivide l'opinione secondo cui la questione del se le hostesses e i commessi di bordo dell'aeronautica civile svolgano lo stesso lavoro rientra nella valutazione di una situazione di fatto, che non spetta alla Corte, bensì al giudice di merito.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate alla Corte › B — Nel merito › Sulla prima questione

paragrafo 1
La Defrenne osserva, in generale, che nelle legislazioni moderne, il concetto di «retribuzione» si è notevolmente ampliato: nella retribuzione vanno comprese tutte le somme percepite in base al contratto esistente fra le parti, anche se la causa del pagamento non risiede, a rigore, nel lavoro effettuato. La «retribuzione diretta», o retribuzione di prestazione, vale a dire la retribuzione direttamente connessa alla partecipazione del lavoratore al processo produttivo, non è che una parte della retribuzione; questa comprende anche la «retribuzione indiretta» o «retribuzione sociale» (assegni familiari, ferie retribuite, pensione di anzianità ecc.). Il principio della parità di retribuzione sancito dall'art. 119 del trattato CEE si applica anche agli elementi della retribuzione che hanno carattere sociale. Uno di questi è la pensione di vecchiaia che, ammessa la definizione in senso lato della retribuzione, costituisce un trattamento di quiescenza, di carattere sociale.
paragrafo 2
Più precisamente, dall'esame del regio decreto 3 novembre 1969 risulta che esiste un nesso diretto e necessario fra la pensione di vecchiaia prevista dal regime speciale che si applica esclusivamente ai dipendenti della Sabena e il contratto di lavoro di questi ultimi: all'esistenza di tale contratto è subordinato infatti il pagamento della pensione, mentre quest'ultima trae origine dall'attività svolta, nel senso che certe condizioni di lavoro influiscono direttamente sull'entità della pensione. La circostanza che detto regime pensionistico sia stato istituito con legge o con regolamento, in ispecie sotto forma di contratto collettivo omologato con regio decreto, non modifica minimamente la causa giuridica del pagamento della pensione, né influisce in alcun modo sul fatto che il pagamento dei contributi e della pensione trae origine dallo svolgimento dell'attività lavorativa.
paragrafo 3
D'altra parte, lo Stato belga non partecipa al finanziamento delregime pensionistico: la pensione è costituita unicamente dai contributi trattenuti sulla retribuzione del personale di bordo e da quelli versati dal datore di lavoro; la somma di questi contributi è versata all'interessato, al termine del rapporto di lavoro, sotto forma di unarendita mensile.
paragrafo 4
Nella realtà economica; questa rendita costituisce quindi una «retribuzione» ai sensi dell'art. 119 del trattato CEE, retribuzione pagata a scadenza differita o, quanto meno, un vantaggio pagato «in contanti» dal datore di lavoro al lavoratore in ragione del rapporto di lavoro, «indirettamente» in 'quanto il lavoratore interessato ne fruisce a scadenza differita e in quanto il pagamento viene effettuato da un ènte cui è affidata la gestione, per conto del personale di bordo e del datore di lavoro, dei fondi da essi versati.
paragrafo 5
In altri paesi della Comunità, le hostesses non sono escluse dal regime pensionistico proprio del personale di-bordo. Il regio decreto 3 novembre 1969 crea quindi una disparità di oneri e determina un'alterazione delle condizioni di concorrenza.
paragrafo 6
Per tutti questi motivi, la prima questione va risolta in senso affermativo.
paragrafo 7
Lo Stato belga, rappresentato dal ministro della previdenza sociale, rileva che l'art. 119 del trattato persegue esclusivamente uno scopo economico, e cioè quello di evitare differenze nei costi di produzione dovute all'impiego di manodopera femminile, retribuita in misura inferiore, per lo stesso lavoro, che non la manodopera maschile.
paragrafo 8
D'altra parte, i vari diritti nazionali fanno una netta distinzione tra la sfera contrattuale e quella della previdenza sociale: nell'ambito di quest'ultima, sono imposti degli obblighi giuridici tanto al datore di lavoro quanto al lavoratore, non in ragione, ma unicamente in occasione del contratto di lavoro.
paragrafo 9
Stando così le cose, la retribuzione ai sensi dell'art. 119 è il corrispettivo contrattuale, certo e periodico, versato dal datore di lavoro al lavoratore in ragione delle sue prestazioni. La nozione di retribuzione implica necessariamente che il «pagamento da parte del datore di lavoro» è il «pagamento al lavoratore» trovino ambedue la 'loro causa nel lavoro prestato: l'elemento essenziale è il nesso giuridico tra il versamento è la riscossione della retribuzione.
paragrafo 10
Il diritto alla pensione, invece, ha carattere di alcatorietà, d'incertezza: si tratta di una. prestazione extracontrattuale, il cui debitore non è il datore di lavoro. Il versamento dei contributi da partedi quest'ultimo, e la corresponsione delle prestazioni sociali agli aventi diritto traggono origine dalla legge, dal decreto o dal regolamento, non dal lavoro prestato: questo è solo la circostanza, l'evento che dà luogo all'applicazione della legge. I contributi previdenziali (anche quelli pagati dal datore di lavoro), calcolati, come le imposte, sulla retribuzione reale e aumentati delle sovvenzioni statali, hanno natura parafiscale.
paragrafo 11
Sia che s'interpreti la nozione di «retribuzione» sul pianò del diritto comunitario o su quello del diritto interno belga, sia che ci si ponga da un punto di vista giuridico o da un punto di vista economico, è impossibile affermare che le prestazioni di previdenza sociale costituiscono un vantaggio pagato dal datore di lavoro al lavoratore in ragione del rapporto di lavoro: infatti, il datore di lavoro non è il solo a finanziare il sistema; i contributi e le prestazioni trovano la loro causa nelle leggi e nei regolamenti; il lavoro prestato non è che una condizione del pagamento.
paragrafo 12
La prima questione va quindi risolta in senso negativo.
paragrafo 13
La Commissione delle Comunità europee osserva che la prima questione deferita alla Corte dal Consiglio di Stato riguarda principalmente l'interpretazione della nozione di «vantaggi pagati… indirettamente … dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo» che ricorre all'art. 119, 2o comma, del trattato CEE.
paragrafo 14
Dopo aver delineato i recenti sviluppi della nozione di retribuzione e della sua «funzione sociale», che portano ad una distinzione fra trattamento di attività e trattamento di quiescenza, vera e propria retribuzione differita, la Commissione osserva tuttavia che, tenuto conto della loro natura giuridica, né i contributi dei datori di lavoro, né le prestazioni corrisposte dagli enti previdenziali possono considerarsi elementi costitutivi della retribuzione.
paragrafo 15
Per quanto riguarda la nozione di «vantaggi pagati… indirettamente … dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo», la Commissione rinvia alla convenzione n. 100 dell'Ufficio internazionale del lavoro, del 1951, dalla quale risulta chiaramente che le prestazioni della previdenza sociale non fanno assolutamente parte della retribuzione. La stessa conclusione si trae dalla raccomandazione della Commissione agli Stati membri 20 luglio 1960, in merito all'art. 119 del trattato, come pure dalla risposta della Commissione ad un'interrogazione scritta di un membro del Parlamento europeo, in data 6 ottobre 1966.
paragrafo 16
L'interpretazione teleologica dell'art. 119 porta a conclusioni identiche.
paragrafo 17
Il suddetto articolo ha principalmente lo scopo di garantire ai lavoratori di sesso maschile e femminile, in ciascuno Stato membro, l'identità di retribuzione, diretta o indiretta, per lo stesso lavoro. Esso non sancisce il principio generale della parità tra uomini e donne in relazione a tutti gli elementi contrattuali e legali, comunque connessi al lavoro. La rigidità del principio enunciato dall'art. 119 è dovuta all'estensione limitata del suo campo d'applicazione. Da questo vanno quindi escluse le prestazioni previdenziali in generale, in ispecie le pensioni.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate alla Corte › B — Nel merito › Sulla seconda questione

paragrafo 1
La Defrenne sostiene che il principio della parità di retribuzione sancito dall'art. 119 implica anche l'uguaglianza nelle condizioni di lavoro e nell'esercizio del diritto al lavoro, uguaglianza violata dal regio decreto impugnato.
paragrafo 2
Lo Stato belga sostiene che, qualora le condizioni di assunzione, compresi i limiti di età, siano dettate — come nel caso delle hostesses — non solo dal sesso, ma anche da altri elementi obiettivi, esse non sono in contrasto con lo spirito, né con la lettera del trattato CEE.
paragrafo 3
Nella fattispecie, si tratta di un contratto di lavoro a tempo determinato, e la questione della durata di un contratto non rientra nell'ambito dell'art. 119.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con ordinanza 4 dicembre 1970, pervenuta in cancelleria l'11 dicembre successivo, il Consiglio di Stato belga ha deferito alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, tre questioni vertenti sull'interpretazione dell'art. 199 dello stesso trattato, relativo all'applicazione del principio della parità di retribuzione fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per lo stesso lavoro.

SENTENZA › In diritto › Sulla prima questione

punto 2
In primo luogo si chiede alla Corte di pronunziarsi sul se «la pensione vecchiaia attribuita nell'ambito della previdenza sociale finanziata coi contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro, come pure con sovvenzioni dello Stato, sia un vantaggio pagato indirettamente dal datore di lavoro al lavoratore in ragione del rapporto di lavoro».
punto 3
Dal provvedimento di rinvio risulta che la questione è stata sollevata nel corso di una causa vertente sulla validità del regio decreto belga 3 novembre 1969, relativo alle pensioni di vecchiaia del personale di bordo dell'aeronautica civile adottato nell'ambito del regime generale delle pensioni vecchiaia e superstiti dei lavoratori subordinati — e in ispecie sulla validità di una norma del suddetto decreto che esclude l'applicazione del regime in parola per le hostesses di bordo.
punto 4
Secondo l'attrice nella causa principale, questa esclusione è in contrasto col principio della parità enunciato dall'art. 119, poiché la pensione farebbe parte della «retribuzione», ai sensi dell'art. 119, 2o comma, in quanto vantaggio pagato indirettamente dal datore di lavoro.
punto 5
A norma dell'art. 119 1o comma, del trattato CEE, gli Stati membri sono tenuti a garantire l'applicazione del principio della parità di retribuzione fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per lo stesso lavoro.
punto 6
Nel 2o comma, questo articolo estende la nozione di retribuzione a tutti i vantaggi, in contanti o in natura, attuali o futuri, purchè siano pagati, sia pure indirettamente, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.
punto 7
In linea di principio, i vantaggi aventi il carattere di prestazioni previdenziali non sono quindi estranei alla nozione di retribuzione. Questa ultima tuttavia, così com'è definita all'art. 119, non può essere estesa ai regimi o alle prestazioni previdenziali, in ispecie alle pensioni di vecchiaia, direttamente disciplinate dalla legge al di fuori di qualsiasi concertazione nell'ambito dell'impresa o della categoria professionale interessata, e obbligatorie per categorie generali di lavoratori.
punto 8
Detti regimi, infatti, permettono ai lavoratori di fruire di un sistema legale al cui finanziamento i lavoratori, i datori di lavoro ed eventualmente la pubblica amministrazione contribuiscono non tanto in funzione del rapporto di lavoro, quanto in base a considerazioni di politica sociale.
punto 9
Il contributo del datore di lavoro al finanziamento di tali sistemi non costituisce quindi pagamento, diretto o indiretto, di vantaggi al lavoratore.
punto 10
Quest'ultimo, d'altra parte, fruirà normalmentè delle prestazioni previste dalla legge, non in ragione dei contributi del datore di lavoro, ma per il solo fatto di essere in possesso dei requisiti indicati dalla legge per la concessione della prestazione.
punto 11
Le stesse caratteristiche sono proprie anche dei regimi speciali che, nell'ambito della legislazione previdenziale generale, riguardano particolarmente determinate categorie di lavoratori.
punto 12
Si deve quindi ritenere che discriminazioni derivanti dall'applicazione di un regime del genere non ricadono sotto l'art. 119 del trattato.
punto 13
Dà quanto precede risulta che la pensione vecchiaia attribuita nell'ambito di un regime legale di previdenza sociale non costituisce un vantaggio pagato indirettamente dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 119, 2o comma.

SENTENZA › In diritto › Sulla seconda e sulla terza questione

punto 14
Con la seconda questione, si chiede alla Corte «se la legge possa fissare limiti di età diversi per gli impiegati maschi e femmine facenti parte del personale di bqrdo dell'aeronautica civile».,
punto 15
Con la terza questione, si chiede inoltre «se le hostesses ed i commessi di bordo dell'aeronautica civile svolgano lo stesso lavoro».
punto 16
Vista la soluzione data alla prima questione, le restanti sono prive di oggetto.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 17
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.
punto 18
Nei confronti delle parti, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al Consiglio di Stato belga, cui spetta quindi di pronunziarsi sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, letti gli atti di causa, sentita la relazione del giudice relatore, sentite le difese orali delle parti nella causa principale e della Commissione delle Comunità europee, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie gli artt. 119 e 177, visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea, in ispecie l'art. 20, visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee, LA CORTE, pronunziandosi sulle questioni deferitele in via pregiudiziale dal Consiglio di Stato belga con ordinanza 4 dicembre 1970, afferma per diritto: 1o La pensione vecchiaia attribuita nell'ambito di un regime legale di previdenza sociale non costituisce un vantaggio pagato indirettamente dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 119, 2o comma, del trattato CEE. 2o Non vi è motivo di pronunziarsi sulle restanti questioni.

Firme

Lecourt Donner Trabucchi Monaco Mertens de Wilmars Pescatore Kutscher Così pronunziato a Lussemburgo all'udienza pubblica del 25 maggio 1971. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente R. Lecourt

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