Sez. 1, Sentenza n. 728 del 30/01/1980 (Rv. 404175 - 01)
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - INDENNIZZO - VALORE DI STIMA DEI BENI TRASFERITI - DETERMINAZIONE - UFFICIO COMPETENTE - POTERI DELL'ENEL - CONTESTAZIONE DELLA RELAZIONE DELL'UTE E RICHIESTA DI UNA SECONDA RELAZIONE - AMMISSIBILITA - CONTROVERSIA SULLA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO - POTERI DEL GIUDICE.*
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - INDENNIZZO - VALORE DI STIMA DEI BENI TRASFERITI - DETERMINAZIONE - UFFICIO COMPETENTE - POTERI DELL'ENEL - CONTESTAZIONE DELLA RELAZIONE DELL'UTE E RICHIESTA DI UNA SECONDA RELAZIONE - AMMISSIBILITA - CONTROVERSIA SULLA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO - POTERI DEL GIUDICE.*
In tema di nazionalizzazione di imprese elettriche, per la quale il valore di stima dei beni trasferiti debba essere determinato dall'ufficio tecnico erariale competente (artt 5 n 4 della legge 6 dicembre 1962 n 1643)e 3 del DPR 25 febbraio 1963 n 138, l'ENEL non puo liquidare l'indennizzo in misura difforme da quella indicata nella relazione redatta dal predetto ufficio, ma puo, avanzando contestazioni e dubbi sulla congruita delle relative valutazioni, chiedere e conseguire dall'ufficio medesimo una seconda relazione di stima, cui conformare poi il proprio provvedimento. In tale ipotesi, peraltro, nella controversia sulla quantificazione dell'indennizzo medesimo, deve ritenersi consentito al giudice del merito di prendere in esame anche la prima di dette relazioni di stima, facendo proprie le conclusioni che ritenga conformi a diritto.*
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 5 CORTE COST., DPR 25/02/1963 num. 138 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)