Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette
Testo in vigore al
Art. 75 Determinazione del reddito netto
1. Il reddito netto delle costruzioni si ottiene detraendo dal reddito determinato a norma dell'art. 74 un quarto dello stesso a titolo di manutenzione, di riparazione e di qualsiasi altra spesa o perdita.
2. La detrazione compete nella misura di un terzo del reddito per le costruzioni indicate dall'art. 72 quando, non essendo l'attivita' cui sono destinate esercitata direttamente dal possessore, siano assoggettate all'imposta.
3. La detrazione compete nella misura di due quinti per le costruzioni della citta' di Venezia centro e delle isole della Giudecca, Murano e Burano.
Art. 76 Aliquota dell'imposta
1. L'imposta e' dovuta nella misura di lire cinque per ogni cento lire di reddito netto.
Art. 77 Esclusioni dall'imposta
1. Sono escluse dall'imposta:
a) le costruzioni destinate all'esercizio dei culti ammessi nello Stato;
b) le costruzioni esistenti nei cimiteri e loro dipendenze;
c) le costruzioni costituenti demanio pubblico infruttifero dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali.
Art. 78 Esenzioni dall'imposta
1. Sono esenti dall'imposta:
a) i fabbricati, con le loro pertinenze, di proprieta' degli enti pubblici territoriali, costruiti per la provvista di acqua potabile;
b) i fabbricati di proprieta' della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense 11 febbraio 1929, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810.
Art. 79 Decorrenza dell'imposta
1. Il reddito delle nuove costruzioni, anche se consistenti in sopraelevazioni, trasformazioni radicali od ampliamenti di edifici preesistenti, e' assoggettato alla imposta dal giorno in cui le costruzioni stesse si rendono effettivamente atte all'uso cui sono destinate o in cui cessa la esenzione prevista da leggi speciali.
Art. 80 Applicazione dell'imposta in caso di omessa dichiarazione
1. In caso di omessa dichiarazione l'imposta e' applicata sul reddito accertato per il periodo d'imposta precedente, salvo l'accertamento d'ufficio del maggior reddito.
Titolo V. Imposta sui redditi di ricchezza mobile
Capo I. Oggetto dell'imposta
Art. 81 Presupposto dell'imposta
1. Presupposto dell'imposta e' la produzione di un reddito netto, in denaro o in natura, continuativo od occasionale, derivante da capitale o da lavoro o dal concorso di capitale e lavoro, ovvero derivante da qualsiasi altra fonte e non assoggettabile ad alcuna delle imposte previste nei Titoli secondo, terzo e quarto.
2. Costituiscono inoltre presupposto dell'imposta le plusvalenze e le sopravvenienze indicate dagli articoli 100 e 106, le plusvalenze da chiunque realizzate in dipendenza di operazioni speculative nonche' i premi su prestiti e le vincite di lotterie, concorsi a premio, giuochi e scommesse.
Art. 82 Territorialita' dell'imposta
1. Si considerano prodotti nel territorio dello Stato:
a) i redditi dovuti da soggetti domiciliati o residenti nello Stato;
b) i redditi di capitale garantiti da ipoteca su beni situati nello Stato ancorche' dovuti da soggetti non domiciliati o residenti nello Stato;
c) i redditi derivanti da attivita' commerciali esercitate nello Stato;
d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da una attivita' esercitata nello Stato;
e) i redditi di lavoro subordinato prestato nello Stato, nonche' i redditi di lavoro prestato all'estero nell'interesse della pubblica Amministrazione ovvero alle dipendenze di soggetti domiciliati o residenti nello Stato che non abbiano all'estero una distinta organizzazione con gestione e contabilita' separate alla quale faccia carico la retribuzione;
f) i redditi prodotti all'estero da soggetti domiciliati o residenti nello Stato, quando non siano tassabili nell'altro Stato in forza di accordi internazionali.
2. I redditi delle imprese commerciali operanti in Italia e all'estero si considerano prodotti nel territorio dello Stato per la parte derivante dall'attivita' esercitata nel territorio stesso per mezzo della sede centrale, di succursali o di altre stabili organizzazioni.
3. Nei confronti delle imprese costituite nello Stato si considerano prodotti nel territorio di questo anche i redditi derivanti da attivita' esercitate all'estero senza una stabile organizzazione avente gestione e contabilita' separate. Questa disposizione si applica anche alle societa' costituite all'estero che hanno la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'impresa nel territorio dello Stato.
Art. 83 Proventi non soggetti all'imposta
1. Non sono soggetti all'imposta:
a) le somme percepite a titolo di distribuzione o ripartizione degli utili di societa' ed associazioni di ogni tipo;
b) il sopraprezzo di emissione delle azioni di societa';
c) gli interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni di societa' emesse nel corso dell'esercizio sociale;
d) le somme destinate a costituire la riserva matematica degli istituti e delle societa' di assicurazione a premio fisso e mutue sulla vita;
e) i contributi d'ogni genere pagati dallo Stato o da altri enti pubblici, che non costituiscano concorso in spese di produzione o passivita' detraibili.
Art. 84 Redditi esenti dall'imposta
1. Sono esenti dall'imposta:
a) l'assegno annuo del Presidente della Repubblica;
b) i redditi degli ambasciatori e degli altri agenti diplomatici degli Stati esteri, derivanti dall'esercizio delle loro funzioni nello Stato;
c) i redditi dei consoli e degli agenti consolari, dei funzionari e degli impiegati delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri, che non siano cittadini italiani ne' italiani non appartenenti alla Repubblica, derivanti dall'esercizio delle loro funzioni nello Stato, a condizione di reciprocita';
d) le retribuzioni di qualsiasi natura corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti centrali della Chiesa cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede, anche fuori Roma, ai propri dignitari, impiegati e salariati, ancorche' non stabili;
e) le paghe e competenze spettanti ai militari delle Forze armate dello Stato di grado inferiore a quelli dei sottufficiali o equiparati, in attivita' di servizio;
f) i sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo puramente caritativo;
g) le somme erogate dalle imprese a titolo di liberalita' in favore del personale dipendente e quelle allo stesso titolo da chiunque erogate in favore di enti, istituti o associazioni legalmente riconosciuti, fino a concorrenza del cinque per cento del reddito dichiarato, quando scopo specifico della liberalita' e' la istruzione, l'educazione, l'assistenza sociale, il culto o la beneficenza;
h) gli interessi derivanti da mutui fatti da aziende ed istituti di credito a regioni, province, comuni, opere pie ed altri enti pubblici;
i) redditi che vengono realizzati da societa' cooperative e da associazioni comunque costituite mediante la manipolazione, trasformazione o alienazione, in quanto rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa, dei prodotti conferiti dai soci in misura non eccedente la produzione dei fondi propri o condotti in affitto, a mezzadria o colonia.
l) gli assegni da chiunque corrisposti a titolo di borse di Studio.
Capo II. Determinazione dell'imposta
Art. 85 Classificazione dei redditi
1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta, i redditi di ricchezza mobile sono distinti nelle categorie seguenti:
2. Cat. A. - Redditi di capitale, premi sui prestiti e vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giuochi e delle scommesse;
3. Cat. B. - Redditi alla produzione dei quali concorrono insieme il capitale ed il lavoro, come quelli derivanti dall'esercizio di imprese commerciali ovvero da attivita' commerciali, ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile, o da operazioni speculative anche isolate;
4. Cat. C/1. - Redditi di lavoro autonomo delle persone fisiche, come quelli prodotti nell'esercizio di arti, di professioni e di imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio del contribuente e dei componenti della famiglia;
5. Cat. C/2. - Redditi di lavoro subordinato, come stipendi, salari, indennita', assegni ed ogni altro emolumento, nonche' redditi alla cui produzione non concorrono attualmente ne' capitale ne' lavoro, come pensioni, vitalizi, sussidi e simili.
6. Gli interessi percepiti da aziende ed istituti di credito o da altri soggetti nell'esercizio di imprese commerciali, ad esclusione di quelli derivanti dai titoli posseduti, concorrono a formare il reddito imponibile di categoria B.
Art. 85-bis Imprese artigiane organizzate prevalentemente con il lavoro del contribuente e dei componenti la famiglia
1. Agli effetti della classificazione del reddito in categoria C/1 si considerano organizzate prevalentemente con il lavoro proprio del contribuente e dei componenti della famiglia le imprese artigiane, previste dall'articolo 2 della legge 25 luglio 1956, n. 860, che, oltre il titolare, impiegano:
a) non oltre dieci addetti, compresi i familiari del titolare, dei quali non piu' di sei operai per le imprese contemplate dall'articolo 2, lettere a) e c) della citata legge;
b) non oltre sei addetti, compresi i familiari del titolare, dei quali non piu' di quattro operai per le imprese contemplate dall'articolo 2, lettere b) e d) della citata legge.
Art. 86 Redditi di capitale
1. I redditi dei capitali dati a mutuo o altrimenti impiegati in modo che ne derivi un reddito in somma definita e le rendite perpetue sono valutati nella misura risultante dai relativi titoli e senza alcuna detrazione.
2. Si puo' accertare l'esistenza del reddito e valutarlo anche se dal titolo non appare stipulato alcun interesse ovvero appare indicato un interesse in misura inferiore a quella effettiva.
Art. 87 Redditi del lavoro subordinato
1. Il reddito del lavoro subordinato e' costituito da tutti i compensi, comunque denominati, effettivamente percepiti in ciascun periodo di paga in dipendenza del lavoro prestato. Le pensioni e le indennita' di anzianita' e di previdenza sono assimilate al reddito del lavoro subordinato.
2. Le trasferte liquidate senza resa di conto e le panatiche corrisposte ai marittimi concorrono a formare il reddito nella misura del quaranta per cento del loro ammontare.
3. Il reddito dei cottimisti in ciascun periodo di paga si determina tenendosi conto anche della quota corrispondente del guadagno di cottimo, qualora la liquidazione avvenga, al termine di un ciclo lavorativo comprendente piu' periodi di paga.
4. Non concorrono a formare il reddito i contributi previdenziali ed assistenziali pagati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge o di contratto collettivo, ancorche' commisurati alle retribuzioni.
Art. 88 Redditi delle categorie B e C/1
1. L'imposta sui redditi delle categorie B e C/1 si applica sulla base del reddito netto determinato secondo le disposizioni del Capo III.
Art. 89 Quota esente
1. Dai redditi netti delle categorie B, C/1 e C/2 delle persone fisiche e' detratta una quota di lire 240.000 annue. Per i redditi di lavoro subordinato classificati in categoria C/2 tale detrazione si applica in ciascun periodo di paga per un ammontare di lire 240.000 ragguagliate ad anno.
2. Ove concorrano redditi mobiliari di categorie diverse, la quota esente non puo' eccedere l'ammontare indicato nel precedente comma ed e' imputata nell'ordine ai redditi di categoria C/2, C/1 e B.
3. I redditi di lavoro subordinato e le pensioni sono esenti dalla imposta di ricchezza, mobile se, soli o cumulati con altri redditi mobiliari o immobiliari, non superano lire 300.000 ragguagliate ad anno.15
4. Sono altresi' esenti dalla imposta di ricchezza mobile le indennita' di anzianita' e di previdenza dovute per legge o per contratto collettivo di lavoro quando l'importo non sia superiore ad un milione di lire.15
5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai redditi delle societa' non costituite in forma di societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata ed a quelli delle cooperative comunque costituite.
6. Per le indennita' di anzianita' e di previdenza corrisposte una volta tanto in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro la quota esente e' di lire 40.000 per ogni anno di servizio prestato.
Art. 90 Aliquote
1. L'imposta si applica con le aliquote seguenti:
2. Categoria A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22% Categoria B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18% Categorie C/1 e C/2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8%112
3. Le aliquote sono ridotte alla meta' per le prime 720 mila lire dei redditi imponibili delle categorie B, C-1 e C-2 delle persone fisiche e dei soggetti indicati nel terzo comma dell'articolo precedente. Per i redditi di lavoro subordinato la riduzione si applica in ciascun periodo di paga in ragione di lire 720 mila ragguagliate ad anno, ovvero, se i redditi sono costituiti da indennita' di anzianita' e di previdenza, sull'ammontare corrispondente a lire 60 mila per ogni
anno di servizio prestato.
Ove concorrano redditi mobiliari di categorie diverse, la riduzione non puo' applicarsi su un ammontare complessivo eccedente lire 720.000 annue da imputarsi nell'ordine ai redditi delle categorie
C/2, C/1 e B.
L'aliquota e ridotta alla meta' sulle quote di reddito delle aziende ed istituti di credito che vengano destinate a riserva legale o statutaria in eccedenza al ventesimo dell'utile di bilancio.20
Capo III. DETERMINAZIONE DEL REDDITO NETTO DELLE CATEGORIE B e C/1
Sezione 1ยช. Disposizioni comuni
Art. 91 Reddito netto
1. Il reddito netto e' costituito dalla differenza tra lo ammontare dei ricavi lordi che compongono il reddito soggetto all'imposta e l'ammontare delle spese e passivita' inerenti alla produzione di tale reddito.
Art. 92 Interessi passivi
1. Gli interessi passivi sono detraibili in quanto dovuti a soggetti domiciliati, residenti o aventi stabile organizzazione nello Stato o in quanto tassabili in via di rivalsa ai sensi dell'art. 127.
2. Gli interessi passivi corrisposti da aziende ed istituti di credito sono detraibili anche se non ricorrono le condizioni indicate dal comma precedente.
Art. 93 Passivita' bancarie
1. Gli elementi passivi nei confronti di aziende ed istituti di credito, dei quali sia stata richiesta dall'ufficio la certificazione prevista nell'art. 41, non sono ammessi in detrazione in caso di omessa presentazione della certificazione stessa. Resta impregiudicato, se del caso, l'accertamento dell'ufficio.
Art. 94 Retribuzione dell'opera del contribuente e dei familiari
1. Le somme imputate a retribuzione dell'attivita' svolta dal contribuente, dal coniuge e dai figli minori non emancipati per la produzione del reddito non sono detraibili.