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Sez. 1, Sentenza n. 2027 del 19/06/1968 (Rv. 334079 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - POTERE DELLA PA DI INCIDERE SULLA POSIZIONE SOGGETTIVA DEL PRIVATO - SITUAZIONE DI INTERESSE LEGITTIMO.*
Stato
decisa il 1968-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334079-01

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - POTERE DELLA PA DI INCIDERE SULLA POSIZIONE SOGGETTIVA DEL PRIVATO - SITUAZIONE DI INTERESSE LEGITTIMO.*

Per stabilire se una controversia appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario non basta che, da parte del privato, si adduca la lesione di un suo diritto soggettivo, per effetto dell'atto della pubblica amministrazione, ma occorre ricercare se un diritto soggettivo sia configurabile astrattamente nel thema disputandum. A tal fine necessita indagare ed accertare la natura e la finalita delle norme che si assumono violate dall'amministrazione, con la conseguenza che la controversia sara relativa ad un diritto soggettivo se le norme sono rivolte a disciplinare rapporti tra i privati e la pa, dai quali scaturiscono reciproci diritti ed obblighi, giacche, in tal caso, la violazione di quelle norme da parte dell' amministrazione concreta una illegittima invasione della difesa giuridica del privato e, quindi, la lesione di un diritto soggettivo, mentre, invece, la controversia apparterra alla giurisdizione del giudice amministrativo se la violazione riguardi norme poste per assicurare la conformita dell'Azione dell' amministrazione al pubblico interesse, per la cui tutela sono state predisposte, in quanto l'interesse del privato ad evitare le conseguenze dannose dell'illegittimo comportamento dell' amministrazione trova protezione mediata per la coincidenza di tale interesse con l'interesse pubblico. Si e, percio, in presenza di una situazione di interesse legittimo, e non gia di diritto soggettivo, quando alla pa sia conferito un potere che l'autorizza ad incidere sulla posizione soggettiva del privato, cosicche la giurisdizione spetta al giudice amministrativo quando la controversia abbia per oggetto un preteso Esercizio illegittimo del potere discrezionale sotto il profilo della Competenza, della Forma o del contenuto, mentre spetta al giudice ordinario se manchi del tutto il potere discrezionale.*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)