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Sez. 1, Sentenza n. 12737 del 20/03/2012 Ud. (dep. 04/04/2012) Rv. 252561 - 01

ARMI - IN GENERE | Abolizione del catalogo nazionale delle armi comuni da sparo - Conseguenze - Trasformazioni delle armi comuni da sparo in armi da guerra - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2012-03-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252561-01

ARMI - IN GENERE

L'avvenuta abolizione per effetto dell'art. 14, comma settimo, legge n. 183 del 2011, con decorrenza dall'1 gennaio 2012, del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, già previsto dall'art. 7 legge n. 110 del 1975, considerata la funzione meramente ricognitiva e formale delle iscrizioni in esso contenute, non ha affatto come conseguenza di escludere la qualità di arma comune da sparo di quelle in esso contemplate, facendole rientrare nella categoria delle armi da guerra.

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 7, Legge 12/11/2011 num. 183 art. 14 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)