Sez. 2, Sentenza n. 6159 del 02/06/1993 (Rv. 482639 - 01)
Trascrizione - Atti relativi a beni immobili - Effetti della trascrizione - In genere | Influenza sulla validità ed efficacia dell'atto - Esclusione - Comproprietà di un immobile - Mancata trascrizione dell'atto di acquisto - Prova di un concorrente diritto di proprietà nei confronti del titolare del bene - Ammissibilità.
Trascrizione - Atti relativi a beni immobili - Effetti della trascrizione - In genere
L'istituto della trascrizione ha lo scopo di attuare una forma di pubblicità al fine di tutelare la buona fede e i diritti dei terzi per assicurare la priorità del diritto effettivamente trasmesso ed acquistato, ma non ha alcuna influenza sulla validità e sull'efficacia dell'atto, anche se non trascritto, salvo la concorrenza con altri atti trascritti. Pertanto, la mancata trascrizione dell'atto d'acquisto della comproprietà di un immobile non è di ostacolo alla dimostrazione di un concorrente diritto di proprietà nei confronti del titolare dello stesso bene, non ricorrendo un'ipotesi di conflitto fra acquirenti di diritti di eguale natura.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2644
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)