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Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonche' concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione

Testo in vigore al

Titolo IV. Personale dirigente

Art. 10

1. Con effetto dal 1 febbraio 1981 e fino al 31 dicembre 1981, le misure degli stipendi e dell'indennita' di funzione dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, nonche' dei dipendenti che godano di trattamenti commisurati o rapportati agli stipendi stessi, quali risultano dall'applicazione degli articoli 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e 133 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono aumentate del 23 per cento.

2. Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, l'indennita' di funzione prevista dalle note in calce alla tabella riportata nell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e' conglobata nello stipendio.

3. Le nuove misure degli stipendi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono considerate ai fini degli aumenti periodici in godimento e di quelli successivi e non hanno effetto sulle indennita', assegni o compensi ad essi commisurati o rapportati, a qualsiasi titolo previsti per i dirigenti.34

Art. 11

1. Con effetto dal 1 febbraio 1981 e fino al 31 dicembre 1981, ai destinatari del precedente articolo 10, esclusi i dipendenti che godano di trattamenti commisurati o rapportati agli stipendi stessi, e' attribuito, per ogni mensilita', compresa la tredicesima, a titolo di acconto sui trattamenti che deriveranno dal riassetto normativo ed economico della categoria, un assegno personale pensionabile non rivalutabile e non riassorbibile, in misura pari al 15 per cento dello stipendio e dell'indennita' di funzione mensili lordi spettanti al 31 gennaio 1981, comprensivi dei relativi aumenti periodici. Detto assegno e' considerato a tutti gli effetti alla stregua dello stipendio, con esclusione della progressione per aumenti periodici e del riflesso sul compenso per il lavoro straordinario.34

Art. 11-bis

1. Il trattamento economico previsto dagli articoli 10 e 11 compete anche ai segretari generali di cui alla tabella D allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e successive modificazioni, e ai direttori generali di cui all'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni.34

Art. 11-ter

1. L'inquadramento agli effetti giuridici alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e quello agli effetti economici previsti dall'articolo 36 dello stesso decreto vanno intesi nel senso che fino al 31 ottobre 1980 ai professori ordinari e straordinari continua ad applicarsi la preesistente normativa che disciplina la progressione economica nella carriera dei professori universitari, fermo restando l'effetto giuridico dell'inquadramento nel nuovo ruolo a decorrere dal 1 agosto 1980.

2. Gli effetti economici previsti dal settimo comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che decorrono dal 1 novembre 1980, per il periodo intercorrente tra la predetta data e il 31 ottobre 1981 sono quelli previsti dai primi cinque commi dello stesso articolo, fatta salva, per il professore ordinario che alla data di inquadramento giuridico nel ruolo godeva del trattamento economico corrispondente alla classe finale di stipendio, ovvero che consegua la stessa entro il 31 ottobre 1980, la conservazione del diritto all'equiparazione economica alla retribuzione del dirigente generale di livello A dello Stato, in applicazione dei principi derivanti dalle norme sulle carriere e retribuzioni dei dirigenti statali, durante il medesimo periodo.

3. L'assegno ad personam pensionabile e riassorbibile previsto dall'ottavo comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' determinato e fissato, in quanto alla misura, alla data del 1 novembre 1981. Dopo tale data l'assegno e' ridotto gradualmente mediante riassorbimento fino alla concorrenza dell'intera misura per effetto dei miglioramenti economici e di carriera.

4. Ai fini dell'individuazione del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale appartenente alla prima fascia dei professori universitari, che alla data del collocamento a riposo godono dell'assegno di cui al comma precedente, la base pensionabile e la base contributiva sono determinate con le modalita' e i criteri indicati, rispettivamente, nell'articolo 43 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e nell'articolo 38 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

5. Il personale di cui al precedente comma puo' optare, se piu' favorevole, per il trattamento di quiescenza e quello di previdenza previsti dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. In tal caso l'assegno ad personam non e' computabile ai fini della determinazione della base pensionabile e di quella contributiva.

6. Le nuove misure degli stipendi derivanti dall'applicazione del precedente articolo 10 hanno effetto, con la stessa decorrenza, sulla classe di stipendio attribuita ai professori universitari appartenenti alle fasce previste dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, mantenendo i rapporti percentuali stabiliti nella stessa disposizione.

7. L'assegno e le indennita' previste, rispettivamente, dagli articoli 36, ottavo comma, e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono riassorbibili fino alla concorrenza prevista dalle norme stesse, con i miglioramenti economici derivanti dalla applicazione del precedente comma.

Art. 12

1. A decorrere dal 1 febbraio 1981 e fino al 31 dicembre 1981 lo stipendio annuo lordo delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione o equiparata, di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 743, e' stabilito in misura pari, rispettivamente, al 95 per cento ed all'85 per cento dello stipendio spettante al primo dirigente di pari anzianita'.

2. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 27 SETTEMBRE 1982, N. 681, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 NOVEMBRE 1982, N. 869.34

Art. 13

1. Ai fini della determinazione del compenso orario per il lavoro straordinario da corrispondersi ai dirigenti delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo continuano a considerarsi le retribuzioni previste dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.3

Titolo V. Personale militare

Art. 16

1. A decorrere dal 1 febbraio 1981, gli stipendi annui lordi iniziali dei militari, sino al grado di tenente colonnello compreso, sono stabiliti come segue:

  1. a) quarto livello L. 3.320.000; carabiniere, appuntato e sergente;

  2. b) quinto livello L. 3.660.000; sergente maggiore, maresciallo ordinario, maresciallo capo;

  3. c) sesto livello L. 4.120.000; maresciallo maggiore, maresciallo maggiore aiutante o scelto, aiutante di battaglia o sottotenente;

  4. d) sesto livello-bis L. 4.580.000; maresciallo maggiore aiutante o scelto con 5 o piu' anni di anzianita' di qualifica;

  5. e) settimo livello L. 5.040.000; tenente e capitano;

  6. f) ottavo livello L. 6.000.000; maggiore e tenente colonnello.

Ai tenenti colonnelli con quattro anni di anzianita' di grado o ventiquattro anni di anzianita' di servizio e' attribuito il livello di stipendio di L. 6.600.000. La progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di stipendio dell'otto per cento, computato sullo stipendio iniziale di livello, e in successivi aumenti periodici biennali del due e mezzo per cento computati sull'ultima classe di stipendio. Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali per la nascita di figli o per altre situazioni previste dalle norme vigenti si conferiscono aumenti periodici convenzionali del due e cinquanta per cento sulla classe stipendiale di appartenenza, riassorbibili con la successiva progressione economica.

Art. 17

1. L'inquadramento nei livelli stipendiali di cui al precedente art. 16 e' effettuato dal 1 febbraio 1981 sulla base degli anni di effettivo servizio militare comunque prestato anche anteriormente alla nomina ad ufficiale o a sottufficiale o a carabiniere, ivi compreso quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, alla data del 31 gennaio 1981.

2. Alla determinazione del nuovo stipendio si provvede come segue:

  1. a) per il personale militare che alla data del 1 febbraio 1981 si trovi nel livello retributivo iniziale tra quelli relativi alla carriera di appartenenza, l'attribuzione dello stipendio spettante avviene con il riconoscimento dell'intera anzianita' di carriera nel livello di inquadramento. La eventuale frazione di anzianita' inferiore al biennio viene valutata ai fini del conseguimento della successiva classe o scatto di stipendio;8

  2. b) per il personale militare che alla data del 1 febbraio 1981 si trovi nel 20 livello retributivo tra quelli relativi alla carriera di appartenenza, si determina lo stipendio relativo al periodo prestato nel livello inferiore nei modi di cui alla precedente lettera a). Si riporta detto stipendio nel livello di inquadramento dello interessato attribuendo la classe o lo scatto immediatamente superiore e ai fini dell'ulteriore progressione economica si tiene conto dell'eventuale frazione di anzianita' inferiore al biennio non utilizzata nel livello di provenienza e del servizio prestato nel livello di inquadramento. La residua frazione di anzianita' inferiore al biennio viene valutata ai fini del conferimento della successiva classe o scatto di stipendio. Con gli stessi sopra indicati criteri si determina lo stipendio del personale militare inquadrato in livelli retributivi superiori a quello iniziale;

  3. c) per il personale militare che abbia prestato servizio anche in carriere militari diverse da quella di appartenenza, detto servizio viene valutato con i criteri di cui al punto b).

3. Ai fini della determinazione dello stipendio di cui al precedente comma per il personale non proveniente da carriere militari inferiori, che alla data del 31 gennaio 1981 si trovi nel secondo livello retributivo o in altri a questo successivi tra quelli relativi alla carriera di appartenenza, si considera livello iniziale il 5° per i sottufficiali ed il 7° per gli ufficiali.67

4. A decorrere dal 1 febbraio 1981 gli scatti biennali di stipendio del 2,50 per cento di cui al terzo e quarto comma dell'art. 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono assorbiti.

Art. 18

1. A decorrere dal 1 febbraio 1981 il primo comma dell'art. 138 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' modificato come segue:
"All'atto della promozione o della nomina a grado o qualifica che comporta il passaggio ad un livello retributivo superiore, i militari di grado inferiore a colonnello sono collocati nel nuovo livello, anche ai fini dell'ulteriore progressione economica, allo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello per classi o scatti di importo immediatamente superiore a quello percepito nella precedente posizione, conservando l'anzianita' maturata, ai fini dell'attribuzione della successiva classe o scatto, nel livello di provenienza".
Con effetto dalla data indicata al precedente primo comma e' soppresso il terzo comma dell'art. 138 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Ai sottotenenti, provenienti dalle Accademie, all'atto della promozione al grado superiore viene riconosciuta l'anticipazione di un anno ai fini dell'attribuzione della classe di stipendio spettante nel nuovo livello.

Art. 19

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei nuovi trattamenti economici previsti per il personale della polizia di Stato, dalla legge 1 aprile 1981, n. 121, il personale militare delle Forze armate che rivestiva a quella stessa data o rivestira' successivamente i gradi di appuntato e di sergente, nonche' la qualifica di maresciallo maggiore carica speciale, all'atto della promozione ai predetti gradi e comunque da data non anteriore a quella suindicata e' inquadrato, rispettivamente, nei livelli V, ... e VI-bis, con l'osservanza dell'art. 138 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Dalla stessa data gli stipendi dei sergenti sono assoggettati alle ritenute previdenziali e assistenziali stabilite dalle norme vigenti. .

Art. 20

1. L'importo derivante dalla differenza tra lo stipendio dovuto al 1 febbraio 1981 in applicazione del precedente art. 17 e quello in godimento al 31 gennaio 1981, sara' corrisposto per il 75 per cento a partire dal 1 febbraio 1981 e per l'ulteriore 25 per cento dal 1 febbraio 1982, fatto salvo il beneficio derivante dalla differenza tra lo stipendio iniziale previsto dal precedente art. 16 e quello iniziale fissato dall'art. 137 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

2. I benefici derivanti dalla progressione economica per classi di stipendio ed aumenti periodici biennali maturati successivamente al 1 febbraio 1981 sono corrisposti per l'intero ammontare anche se, ai sensi del precedente comma, il nuovo stipendio non venga attribuito nella misura intera.

3. Qualora il trattamento in godimento per stipendio e beneficio di L. 40.000 mensili di cui all'art. 5 della legge 3 novembre 1980, n. 707, risulti superiore allo stipendio derivante dall'applicazione dell'art. 17, ferma restando la conservazione ad personam del piu' elevato trattamento, l'inquadramento nel livello retributivo e' effettuato alla classe di stipendio o aumento periodico di importo immediatamente inferiore al trattamento stesso. La differenza tra lo stipendio ad personam e quello della classe o scatto di inquadramento e' valutata per l'ulteriore progressione economica, mediante temporizzazione che si determina in misura pari a 24 volte la differenza predetta divisa per l'importo della classe o scatto in corso di maturazione.

Art. 21

1. Con effetto dal 1 febbraio 1981 e fino al 31 dicembre 1981, le misure degli stipendi e dell'indennita' di funzione previste per gli ufficiali generali e per i colonnelli, quali risultano dall'applicazione degli articoli 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e 142 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono aumentate del 23 per cento.

2. Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, la indennita' di funzione prevista dalle note in calce alla tabella riportata nell'articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e' conglobata nello stipendio.

3. Le nuove misure degli stipendi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono considerate ai fini degli aumenti periodici in godimento e di quelli successivi e non hanno effetto sulle indennita', assegni o compensi ad essi commisurati o rapportati, a qualsiasi titolo previsti per i dirigenti.34

Art. 22

1. Agli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia di grado non inferiore a colonnello e gradi corrispondenti, e' attribuito con la stessa decorrenza e disciplina l'assegno personale pensionabile di cui al precedente art. 11.34

Titolo VI. Disposizioni varie

Art. 23

1. All'onere di L. 975.000 milioni derivante dall'attuazione del presente decreto nell'anno finanziario 1981, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 24

1. Le nuove misure degli stipendi di cui al presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresa la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

Art. 24-bis

1. Con effetto dalle decorrenze previste dal presente decreto e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, al personale al quale compete dalle stesse date uno stipendio o paga o retribuzione di importo inferiore a quello che sarebbe spettato se alle date medesime si fosse trovato nella qualifica o grado immediatamente inferiore a quello rivestito, sono attribuite le classi stipendiali o gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio, paga o retribuzione pari o immediatamente superiore a questi ultimi.

Art. 25

1. Per il personale collocato a riposo con decorrenza successiva al 1 febbraio 1981, la pensione viene liquidata sulla base dell'intero beneficio derivante dai nuovi stipendi, col riconoscimento delle anzianita', in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al precedente art. 1 ed all'art. 17 del presente decreto.

Art. 26

1. Il personale cessato dal servizio nel corso di vigenza del triennio contrattuale 1979-1981, decorrente dal 1 gennaio 1979 per il personale dei Ministeri, per quello non docente delle Universita', compresi gli assistenti del ruolo ad esaurimento ed i professori incaricati esterni, nonche' per il personale militare inferiore a colonnello, dal 1 aprile 1979 per il personale della scuola e dal 1 luglio 1979 per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si considera inquadrato nei nuovi livelli retributivi ai soli fini del trattamento di quiescenza, secondo i criteri stabiliti per il personale in servizio alla data del 1 febbraio 1981 e con riferimento all'anzianita' maturata fino alla data di cessazione dal servizio.

2. Sul nuovo trattamento di pensione determinato ai sensi del precedente comma, da corrispondere con effetto dal 1 febbraio 1981, e' effettuato il conguaglio con le somme percepite a titolo di pensione, ivi compreso l'acconto pensionabile.

3. I benefici previsti dal comma precedente sono estesi con le stesse modalita' al personale contemplato negli articoli 10 e 21 del presente decreto nonche' al personale docente dell'universita' cessato dal servizio dalle decorrenze determinate nel primo comma per le categorie cui esso appartiene.

Art. 27

1. La lettera d) dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, come modificato dall'art. 5 della legge 26 luglio 1978, n. 417, e' sostituita dalla seguente:
"d) nelle localita' distanti meno di 10 chilometri dalla residenza comunale, ovvero dall'ufficio o impianto dove il dipendente presta servizio se questi ultimi sono ubicati in localita' isolate".

2. La decorrenza 1 dicembre 1977, prevista dall'art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417, e dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, per l'aumento delle misure delle indennita' di trasferta deve intendersi riferita a tutte le disposizioni introdotte con gli stessi provvedimenti, con esclusione della disposizione di cui all'art. 18 della stessa legge n. 417.

3. Il limite percentuale per la rideterminazione annuale delle misure delle indennita' di trasferta stabilite dall'art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417, dall'art. 8 della legge 11 gennaio 1979, n. 13, e dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 1206, e' elevato dal 10 al 12 per cento, a decorrere dal 1 gennaio 1982.