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Sez. 2, Sentenza n. 52316 del 27/09/2016 Ud. (dep. 09/12/2016) Rv. 268959 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O ALTRO ENTE PUBBLICO | Individuazione della persona fisica tratta in inganno - Necessità ai fini della configurazione del reato - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-09-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268959-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O ALTRO ENTE PUBBLICO

In tema di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, non è richiesta l'identificazione delle persone fisiche che, agendo per conto dell'ente erogatore, siano state tratte in errore nell'ambito del procedimento per effetto degli artifici o raggiri. (In motivazione, la Corte, relativamente ad una fattispecie in cui l'atto dispositivo da parte dell'ente era conseguito ad una condotta truffaldina idonea ad incidere sull'intero processo decisionale, ha affermato che la persona fisica materialmente indotta in errore può essere qualunque soggetto che abbia contributo, attraverso l'adozione di atti del procedimento amministrativo, al formarsi della volontà dell'ente).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)