Sez. 5, Sentenza n. 25450 del 03/04/2014 Cc. (dep. 13/06/2014) Rv. 260750 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca per equivalente - Reato di manipolazione del mercato - Profitto - Nozione - Fattispecie.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, il profitto derivante dal reato di manipolazione del mercato può consistere per l'azionista nella acquisizione della plusvalenza delle azioni ovvero nella evitata perdita di valore delle stesse, sempre che il vantaggio presenti i caratteri della immediata derivazione dell'illecito penale e della concreta effettività. (Nella specie, il profitto era stato individuato nella mancata perdita di valore delle azioni per effetto del reato di manipolazione di mercato, ma la Corte ha ritenuto non provata la realizzazione concreta del profitto e la sussistenza del nesso causale tra l'evitata perdita di valore delle azioni e il reato ipotizzato).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 185, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 5, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 25 sexies, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 53, Legge 18/04/2005 num. 62 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)