Sez. L, Sentenza n. 6506 del 09/12/1981 (Rv. 417350 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE - INDICAZIONE SPECIFICA DEI PUNTI TRASCURATI O VALUTATI INSUFFICIENTEMENTE O ILLOGICAMENTE - NECESSITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE - INDICAZIONE SPECIFICA DEI PUNTI TRASCURATI O VALUTATI INSUFFICIENTEMENTE O ILLOGICAMENTE - NECESSITÀ.*
Il ricorrente che denuncia il vizio di motivazione alla stregua dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ha l'Onere di indicare, ai fini di una corretta proposizione della censura, i singoli punti che assume essere stati trascurati o valutati insufficientemente o illogicamente. La specificazione di tali punti, non adempiuta da un generico richiamo alle risultanze di causa sottoposte all'esame del giudice del merito, costituisce, infatti, una condizione necessaria perché la Corte di Cassazione possa controllare la sussistenza della virtuale decisività del "punto" e dell'inadeguatezza della motivazione in rapporto ad esso, mentre, in Mancanza di siffatta specificazione, con la censura formalmente correlata ad uno dei vizi previsti nell'ambito della citata disposizione, deve essere ritenuta in effetti proposta una semplice revisione, inammissibile in Sede di legittimità, delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito. (V 4965/78, mass n 394701; (V 2111/75, mass n 378855).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)