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Sez. L - , Sentenza n. 29961 del 27/10/2023 (Rv. 669340 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - Decreto del Primo Presidente e decreto di fissazione dell'udienza pubblica - Comunicazione di cancelleria alle parti - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669340-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., la cancelleria della Corte di cassazione deve dare comunicazione, nel termine indicato dall'art. 377, comma 2, c.p.c., del decreto di ammissibilità della questione del Primo Presidente e di quello di fissazione dell'udienza pubblica alle parti che risultano costituite nel giudizio di merito in base ai dati acquisiti ai sensi dell'art. 137-bis, comma 2, disp. att. c.p.c., sia perché il procedimento costituisce una fase incidentale del giudizio, in cui i principi di diritto regolanti la fattispecie sono espressi con effetto vincolante, sia perché le parti devono poter svolgere le proprie difese nel termine di cui all'art. 378 c.p.c., il quale, decorrendo a ritroso dalla data dell'udienza, presuppone la sua conoscenza.

Cod. Proc. Civ. art. 363 bis, Cod. Proc. Civ. art. 377 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 137 bis com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)