Sez. 3, Sentenza n. 1888 del 28/05/1969 (Rv. 341037 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - PRESCRIZIONE - PROPONIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - PRESCRIZIONE - PROPONIBILITA.*
L'eccezione di prescrizione, quale eccezione in senso tecnico, non e soggetta alla preclusione stabilita dall'art. 345, primo comma, cod. proc.civ., ma rientra nella espressa previsione del secondo comma dello stesso articolo, il quale consente la proposizione in appello di eccezioni non proposte in primo grado. (V. 733-68, massima n. 331970).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2938, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)