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Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia

Testo in vigore al

Art. 7

1. Qualsiasi promessa d'interessi inserita nell'assegno bancario si ha per non scritta.

Art. 8

1. L'assegno bancario puo' essere pagabile al domicilio di un terzo, sia nel luogo del domicilio del trattario, sia in altro luogo, ancorche' il terzo non sia banchiere.

Art. 9

1. L'assegno bancario con la somma da pagarsi scritta in lettere ed in cifre vale, in caso di differenza, per la somma indicata in lettere.

2. Se la somma da pagarsi e' scritta piu' di una volta in lettere o in cifre, l'assegno bancario, in caso di differenza, vale per la somma minore.

Art. 10

1. Se l'assegno bancario contiene firme di persone incapaci di obbligarsi per assegno, firme false o di persone immaginarie, ovvero firme che per qualsiasi altra ragione non obbligano le persone che hanno firmato l'assegno bancario o col nome delle quali esso e' stato firmato, le obbligazioni degli altri firmatari restano tuttavia valide.

Art. 11

1. Ogni sottoscrizione deve contenere il nome e cognome o la ditta di colui che si obbliga. E' valida tuttavia la sottoscrizione nella quale il nome sia abbreviato o indicato con la sola iniziale.

Art. 12

1. Il minore emancipato non autorizzato all'esercizio del commercio e l'inabilitato non assumono obbligazione se la loro firma non sia accompagnata da quella del curatore con la clausola «per assistenza» o altra equivalente. Se sia omessa detta clausola o altra equivalente il curatore e' obbligato personalmente.

Art. 13

1. Il genitore o il tutore non autorizzato all'esercizio del commercio per conto del minore o dell'interdetto si puo' obbligare in nome di costoro, il primo con l'autorizzazione del tribunale, l'altro con l'autorizzazione del consiglio di famiglia o di tutela omologata dal tribunale, l'una e l'altra anche di carattere generale.

Art. 14

1. Chi appone la firma sull'assegno bancario quale rappresentante di una persona per la quale non ha il potere di agire, e' obbligato per effetto dell'assegno bancario come se l'avesse firmato in proprio, e, se ha pagato, ha gli stessi diritti che avrebbe avuto il preteso rappresentato. La stessa disposizione si applica al rappresentante che abbia ecceduto i suoi poteri.

Art. 15

1. La facolta' generale di obbligarsi in nome e per conto altrui comprende anche quella di emettere e girare assegni, salvo che l'atto di rappresentanza disponga diversamente.

Art. 16

1. Il traente risponde del pagamento. Ogni clausola con la quale si esoneri da tale responsabilita' si ha per non scritta.

Capo II. Del trasferimento.

Art. 17

1. L'assegno bancario pagabile ad una persona determinata con o senza la clausola espressa «all'ordine» e' trasferibile mediante girata.

2. L'assegno bancario pagabile ad una persona determinata con la clausola «non all'ordine» o altra equivalente, non puo' essere trasferito che nella forma e con gli effetti della Cessione ordinaria.

3. La girata puo' essere fatta anche a favore del traente o di qualunque altro obbligato. Essi possono girare di nuovo l'assegno bancario.

Art. 18

1. La girata deve essere incondizionata. Qualsiasi condizione alla quale sia subordinata, si ha per non scritta.

2. La girata parziale e' nulla.

3. E' egualmente nulla la girata del trattario.

4. La girata al portatore vale come girata in bianco.

5. La girata al trattario vale come quietanza, salvo il caso che il trattario abbia diversi stabilimenti e la girata sia fatta ad uno stabilimento diverso da quello sul quale l'assegno bancario e' stato tratto.

Art. 19

1. La girata deve essere scritta sull'assegno bancario o su un foglio ad esso attaccato (allungamento). Deve essere sottoscritta dal girante.

2. La girata e' valida ancorche' il beneficiario non sia indicato o il girante abbia apposto soltanto la firma (girata in bianco). In questo caso la girata per essere valida deve essere scritta a tergo dell'assegno bancario o sull'allungamento.

Art. 20

1. La girata trasferisce tutti i diritti inerenti all'assegno bancario.

2. Se la girata e' in bianco, il portatore puo':

  1. 1° riempirla col proprio nome o con quello di altra persona;

  2. 2° girare l'assegno bancario di nuovo in bianco o a persona determinata;

  3. 3° trasmettere l'assegno bancario a un terzo, senza riempire la girata in bianco e senza girarlo.

Art. 21

1. Il girante, se non vi sia clausola contraria, risponde del pagamento.

2. Egli puo' vietare una nuova girata; in questo caso non e' responsabile verso coloro ai quali l'assegno bancario sia stato ulteriormente girato.

Art. 22

1. Il detentore dell'assegno bancario trasferibile per girata e' considerato portatore legittimo se giustifica il suo diritto con una serie continua di girate, anche se l'ultima e' in bianco. Le girate cancellate si hanno, a questo effetto, per non scritte. Se una girata in bianco e' seguita da un'altra girata, si reputa che il sottoscrittore di quest'ultima abbia acquistato l'assegno bancario per effetto della girata in bianco.

Art. 23

1. Una girata apposta ad un assegno bancario al portatore rende il girante responsabile secondo le norme sul regresso; ma non trasforma il titolo in un assegno bancario all'ordine.

Art. 24

1. Se una persona ha perduto per qualsiasi ragione il possesso di un assegno bancario, il nuovo portatore, cui e' pervenuto l'assegno bancario - sia che si tratti di assegno bancario al portatore, sia che si tratti di assegno bancario trasferibile per girata e rispetto al quale il portatore giustifichi il suo diritto nella maniera indicata nell'articolo 22 - non e' tenuto a consegnarlo se non quando l'abbia acquistato in mala fede ovvero abbia commesso colpa grave acquistandolo.

Art. 25

1. La persona contro la quale sia promossa azione in virtu' dell'assegno bancario, non puo' opporre al portatore le eccezioni fondate sui suoi rapporti personali col traente o con i portatori precedenti, a meno che il portatore, acquistando l'assegno bancario, abbia agito scientemente a danno del debitore.

Art. 26

1. Se alla girata e' apposta la clausola «valuta per incasso», «per incasso», «per procura» od ogni altra che implichi un semplice mandato, il portatore puo' esercitare tutti i diritti inerenti all'assegno bancario, ma non puo' girarlo che per procura.

2. Gli obbligati non possono in questo caso opporre al portatore se non le eccezioni che avrebbero potuto opporre al girante.

3. Il mandato contenuto in una girata per procura non si estingue per la morte del mandante o per la sopravvenuta sua incapacita'.

Art. 27

1. La girata fatta dopo il protesto o dopo una constatazione equivalente oppure dopo spirato il termine per la presentazione produce solo gli effetti di una cessione ordinaria.

2. La girata senza data si presume, fino a prova contraria, fatta prima del protesto o della constatazione equivalente, oppure prima dello spirare del termine indicato nel comma precedente.