Ordinamento della Regia Accademia aeronautica
Testo in vigore al
Titolo I. Disposizioni generali.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto 26 agosto 1927-V, n. 1633, e successive modificazioni concernente l'ordinamento della Regia Accademia aeronautica;
Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937-XV, n. 1501, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della Regia aeronautica;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Vista la delega rilasciata al Sottosegretario di Stato per il Ministero delle finanze in data 23 febbraio 1941-XIX;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
1. La Regia Accademia aeronautica provvede al reclutamento ed alla preparazione dei giovani che aspirano a diventare ufficiali in servizio permanente effettivo nella Regia aeronautica.
Art. 2
1. Alla Regia accademia aeronautica e' assegnato il seguente personale permanente:
a) un generale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, in qualita' di comandante in prima;
b) un colonnello o un generale di brigata aerea in qualita' di comandante in seconda e direttore degli studi;
c) un ufficiale superiore dell'Arma aeronautica ruolo naviganti, in qualita' di comandante la scuola di pilotaggio;
d) insegnanti militari;
e) insegnanti civili e preparatori di gabinetto;
f) ufficiali, sottufficiali ed avieri dell'Arma e dei Corpi aeronautici nella misura richiesta per l'inquadramento disciplinare degli allievi, per le istruzioni militari e pratiche e per il funzionamento dei vari uffici e servizi (tecnici, amministrativi, sanitari, ecc.);
g) personale inserviente (famigli);
h) personale operaio.
Art. 3
1. Presso la Regia Accademia aeronautica si svolgono i seguenti corsi:
1) corsi regolari per cittadini che aspirino a conseguire la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo, ruolo naviganti dell'Arma aeronautica;
2) nei limiti dei normali stanziamenti di bilancio, corsi vari in relazione alle esigenze organiche della Regia aeronautica e da svolgersi con le modalita' che di volta in volta saranno stabilite dal Ministero dell'aeronautica.
Titolo II. Corsi regolari presso la regia accademia aeronautica.
Capo 1°. Durata dei corsi. Trattamento economico e disciplinare degli allievi.
Art. 4
1. Ogni corso regolare si compone, in via normale, di tre anni accademici.
Art. 5
1. Nei primi due anni di corso gli allievi sono equiparati a tutti gli effetti al grado di aviere; all'inizio del terzo anno agli allievi e' conferita la qualifica di «aspirante ufficiale» nel ruolo naviganti o nel ruolo servizi e con tale qualifica essi sono equiparati solo nei riguardi del trattamento economico al grado di maresciallo di 1ª classe.
Capo 2°. Requisiti per l'ammissione ai corsi.
Art. 6
1. L'ammissione degli allievi al corso regolare dell'Accademia aeronautica ha luogo per pubblico concorso fra i giovani di nazionalita' italiana o che si trovino in condizione di poter acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 3 della legge 13 giugno 1912, u. 555, e che posseggano i seguenti requisiti:
1) abbiano compiuto il 17° anno di eta' e non superato il 22° al 31 ottobre dell'anno in cui viene bandito il concorso;
2) siano inscritti al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventu' italiana del Littorio;
3) siano dotati dello sviluppo organico e dell'attitudine psicofisiologica necessaria per esercitare la navigazione aerea in qualita' di piloti d'aeroplano o di idrovolante o di navigatore militare d'aeroplano;
4) abbiano, se minorenni, il consenso di chi esercita la patria potesta' o la tutela per contrarre l'arruolamento volontario nella Regia aeronautica;
5) non siano mai stati espulsi da istituti di istruzione o di educazione dello Stato;
6) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica ed appartengano a famiglie di cui sia accertata la onorabilita' secondo il giudizio insindacabile del Ministero dell'aeronautica;
7) siano muniti di diploma di maturita' classica o scientifica o di altri titoli equipollenti fissati dai bandi di concorso;
8) siano celibi o vedovi senza prole.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 19 MARZO 1980, N. 79.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 19 MARZO 1980, N. 79.
4. Il Ministero dell'aeronautica potra' escludere dal concorso, senza indicare i motivi, quegli aspiranti che a suo giudizio non ritenesse di dover ammettere a far parte della Regia aeronautica.
Art. 7
1. E' in facolta' del Ministero dell'aeronautica di disporre eccezionalmente, ove vi sia disponibilita' di posti, straordinarie ammissioni di giovani al secondo anno del corso regolare, prescrivendo all'uopo i titoli di cultura necessari per partecipare ai concorsi relativi ed elevando in corrispondenza il limite superiore di eta' di cui al n. 1) del precedente articolo fino ad un massimo di 23 anni.
Art. 8
1. Per conseguire l'ammissione alla Regia Accademia aeronautica, gli aspiranti che siano in possesso dei requisiti prescritti dovranno superare un esame che vertera' sulle seguenti materie e servira' inoltre per stabilire la graduatoria dei vincitori del concorso:
1) prova scritta di composizione italiana;
2) prova orale di matematica;
3) prova orale facoltativa di lingue estere, limitatamente pero' a non piu' di due lingue tra le seguenti: inglese, tedesca, spagnola.
2. I programmi di esame sono resi pubblici con apposite notificazioni.
Capo 3°. Svolgimento dei corsi. Condizioni per il passaggio da una classe all'altra.
Art. 9
1. Il complesso delle Istruzioni teoriche e pratiche che si impartiscono nella Regia Accademia aeronautica per la preparazione morale, culturale, disciplinare e fisica presso la corrispondente Scuola di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare d'aeroplano o di idrovolante o del brevetto di navigatore militare d'aeroplano costituisce il corso regolare di tre anni accademici.
2. L'istruzione pratica tecnico-professionale viene impartita normalmente durante gli anni accademici e negli intervalli estivi.
3. Il brevetto di pilota militare d'aeroplano o di idrovolante od il brevetto di navigatore militare d'aeroplano viene conseguito secondo le norme vigenti per il personale navigante della Regia aeronautica.
Art. 10
1. Durante il primo anno di corso o alla fine di esso gli allievi i quali, per scarsa attitudine professionale o militare in genere o per cattiva condotta o per deficienza fisica, non diano affidamento di buona riuscita nella carriera, sotto dimessi dell'Istituo.
2. Tale dimissione puo' aver luogo, pero', anche durante gli anni accademici successivi per coloro che dimostrassero abituale cattiva condotta o incomprensione o svogliatezza o si rendessero colpevoli di mancanze assai gravi determinanti indegnita' alla carriera di ufficiale.
3. Il passaggio da una classe all'altra avviene alla fine dell'anno accademico ed e' subordinato alle seguenti condizioni:
a) di avere ottenuta negli appositi esami l'approvazione in tutte le materie secondo le norme contenute nel regolamento interno di cui all'art. 32 del presente decreto;
b) di avere conseguito l'idoneita' nell'attitudine militare e la sufficienza nella condotta;
c) di possedere decisa attitudine al volo, riconosciuta da una apposita commissione nominata dal comandante della Regia Accademia aeronautica, della quale fa Parte in ogni caso il comandante la Scuola di pilotaggio o chi ne fa le veci.
Art. 11
1. Le sessioni di esami sono due.
2. Il Ministero dell'aeronautica, su proposta del Comando della Regia Accademia aeronautica, stabilisce le epoche in cui dovranno aver luogo dette sessioni.
3. Il Ministero dell'aeronautica avvalendosi della facolta' di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, puo' concedere, sempre che lo ritenga opportuno, una terza sessione di esami per quegli allievi che non abbiano potuto partecipare ad una delle sessioni precedenti per motivi di salute, purche' tale sessione abbia luogo non oltre la fine del primo mese del nuovo anno scolastico.
Art. 12
1. Agli allievi della prima e seconda classe del corso regolare e' concesso di ripetere gli esami nella seconda sessione quando nella prima siano stati riprovati in non piu' di cinque materie; agli allievi della terza classe e' concesso di ripetere gli esami nella seconda sessione quando nella prima siano stati riprovati in non piu' di quattro materie.
2. Gli allievi che non superano gli esami ripetono l'anno.
3. Gli allievi che durante l'anno accademico siano stati assenti dalle lezioni per piu' della meta' di esse ripetono l'anno; continuano pero' fino all'inizio del nuovo anno accademico a frequentare le istruzioni di volo ed in qualita' di uditori quelle del corso di appartenenza.
4. Gli allievi che non intendono ripetere l'anno, a domanda, sono subito dimessi dall'Accademia.
5. Chi per la seconda volta si trovi nelle condizioni di dover ripetere lo stesso anno accademico, purche' riprovato agli esami, e' dimesso dall'Accademia. Analogamente si provvedera' per l'allievo non ammesso agli esami per ragioni di assenza, quando all'atto in cui dovesse avvenire la nomina si trovi ad avere superato il 27° anno di eta'.
6. Ottenuta l'idoneita' in tutti gli esami della 3a classe e conseguito alla fine dell'apposito corso il brevetto di pilota militare di aeroplano o il brevetto di osservatore dall'aeroplano, gli allievi della 3ª classe sono nominati sottotenenti dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti in servizio permanente effettivo.24
7. Gli allievi che ripetono l'anno entrano a farte, a tutti gli effetti, del corso successivo a quello cui erano inscritti.
Art. 13
1. L'attitudine militare del singolo allieto in ogni anno di corso e' giudicata dal comandante della Regia Accademia aeronautica, su proposta del Consiglio permanente di disciplina di cui all'art. 17 in base:
a) al complesso delle qualita' di animo e di carattere indispensabili all'ufficiale;
b) all'attitudine al volo;
c) alle disposizioni intellettuali e fisiche dimostrate nelle esercitazioni pratiche tecnico-professionali ed in quelle inerenti all'impiego dei mezzi in genere.
Art. 14
1. Gli allievi riconosciuti durante il secondo o il terzo anno accademico non piu' in possesso dei requisiti fisici o dell'attitudine necessaria per il Conseguimento del brevetto di pilota militare o del brevetto di navigatore militare, possono aspirare alla nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica, purche', su proposta del Comando della Regia Accademia, il Ministero dell'aeronautica li ritenga - con suo giudizio insindacabile - per condotta, per doti militari ed intellettuali, idonei a continuare il corso.
2. In tal caso sono esonerati dall'attivita' di pilota o di navigatore e seguono il corso regolare con gli stessi programmi, piu' le materie inerenti alle mansioni del ruolo servizi.
3. Ottenuta l'idoneita' in tutti gli esami del 3° anno, gli allievi sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.
Art. 15
1. Gli allievi possono essere dimessi dalla Regia Accademia:
a) su richiesta dell'allievo integrata dal consenso dei genitori o dei tutori se si tratta di allievo minorenne;
b) di autorita' dal Ministero per motivi disciplinari, di salute, per deficiente attitudine militare o professionale (in genere o di volo) e negli altri casi previsti dal presente decreto.
2. Sulle dimissioni si pronuncia il Consiglio permanente di disciplina che compila apposito verbale da sottoporre alla approvazione del Ministero.
Capo 4°. Ferma da contrarsi dagli allievi.
Art. 16
1. Gli allievi, ammessi con concorso ordinario alla 1ª classe o con concorso straordinario alla 2ª classe, assumono l'obbligo di arruolarsi all'atto di ammissione nella Regia aeronautica con ferma di anni sei.
2. Coloro che, per una delle cause previste dal presente decreto vengono dimessi dall'Istituto, sono prosciolti dalla ferma suddetta e sono collocati in congedo, a meno che non appartengano a classe che abbia gia' concorso alla leva e debbano ancora ultimare la ferma di leva; nel qual caso dovranno senz'altro regolare la loro posizione di fronte agli obblighi stessi in conformita' delle disposizioni di legge in vigore.
Titolo III. Consiglio permanente di disciplina consiglio permanente di istruzione loro composizione
Art. 17
1. Presso l'Accademia aeronautica sono costituiti:
a) un Consiglio permanente di disciplina, che da' parere sulle questioni riguardanti la condotta, l'attitudine militare e professionale degli allievi e sulle altre questioni che possono essere sottoposte al suo esame;
b) un Consiglio permanente di istruzione, che da' parere sulle questioni riguardanti gli insegnamenti.
2. Il Consiglio permanente di disciplina e' composto del comandante in 2ª, presidente e di due ufficiali superiori A A. r. n. membri e un capitano A. R. r. n. membro e segretario.
3. Il Consiglio permanente di istruzione e' composto del comandante in 2ª, presidente, del vice-direttore degli studi, di due insegnanti militari e due insegnanti civili, membri e di un capitano A. A. r. n. membro e segretario.
4. La nomina dei componenti i Consigli suddetti e' fatta ogni anno dal comandante dell'Accademia.
5. Il comandante dell'Accademia ha facolta' di aggregare al Consiglio permanente di istruzione, di volta in volta, e se del caso, altri membri da lui giudicati di speciale competenza nelle questioni da trattare.
Titolo IV. Obblighi degli allievi e delle loro famiglie per il pagamento delle rette e per altre spese ed eventuali dispense.
Art. 18
1. Gli allievi dei corsi regolari sono tenuti nella Regia Accademia aeronautica come convittori.
2. Essi, o le loro famiglie, sono tenuti a corrispondere direttamente all'Amministrazione della Regia Accademia aeronautica quanto segue:
a) spese per il primo corredo;
b) rette annuali (per il solo 3° anno);
c) spese generali;
d) spese straordinarie.
3. Per facilitare le famiglie degli allievi nei pagamenti dovuti, sempre quando i corsi abbiano la durata normale di 9 mesi, le spese fisse sono frazionate nel modo seguente:
a) spese primo corredo: prima rata all'atto dell'ammissione dell'allievo in Accademia; seconda rata al 31 gennaio successivo;
b) spese generali: prima rata al 1° ottobre; seconda rata al 1° gennaio successivo; terza rata al 1° aprile successivo;
c) spese retta: prima rata al 1° ottobre; seconda rata al 1° gennaio successivo; terza rata al 1° aprile successivo.
4. Se i corsi hanno la durata minore, i termini di pagamento saranno adeguatamente anticipati.
5. Agli allievi del 3° corso, che a norma dell'art. 5 sono qualificati aspiranti ufficiali, l'ufficio amministrativo sugli assegni dovuti, pratichera' una ritenuta mensile di entita' tale da coprire le spese di retta, spese generali e straordinarie che gli aspiranti devono all'Amministrazione.
Art. 19
1. I capi di vestiario che costituiscono il primo corredo sono indicati sulla tabella allegata alla notificazione di concorso.
2. La famiglia di ciascun allievo deve versare L. 2500 a titolo di rimborso delle spese di primo corredo.
3. Nel caso di ammissione straordinaria a corsi intermedi, la composizione del primo corredo ed il suo costo saranno indicati di volta in volta.