Approvazione del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie
Testo in vigore al
Art. 57
1. I Comuni o i consorzi che abbiano piu' condotte mediche, veterinarie od ostetriche, determineranno, nel regolamento comunale, preveduto nell'art. 66 del testo unico delle leggi sanitarie, le norme per il trasferimento del personale da una condotta a un'altra.
Capo II. Concorso per titoli.
Art. 58
1. I concorsi per titoli preveduti negli articoli 64 e 73 del testo unico delle leggi sanitarie sono indetti dal prefetto entro un mese dalla data del decreto di unione in consorzio di due o piu' Comuni o di unificazione di due o piu' condotte, dello stesso Comune.
2. Il bando di concorso e' notificato agli interessati a mezzo del messo comunale almeno trenta giorni prima che scada il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, alle quali debbono essere allegati soltanto i titoli dei concorrenti.
3. La commissione, composta, nei singoli casi, in conformita' dei precedenti art. 44, 47 e 50, forma la graduatoria dei concorrenti, tenute presenti, per la valutazione dei titoli, le disposizioni contenute negli art. 45, 48 e 51.
4. Il sanitario che non partecipa al concorso o che rinunzia al posto non ha diritto alla indennita' preveduta nell'articolo 64 del testo unico delle leggi sanitarie.
Art. 59
1. Nel caso preveduto nell'articolo precedente la cessazione dal servizio dei sanitari condotti, che non siano riusciti vincitori, decorre dalla data della deliberazione di nomina del vincitore.
2. Da tale data ha inizio il termine di cinque anni, utile per l'ammissione dei predetti sanitari ai pubblici concorsi con dispensa dai limiti di eta', a norma del terzo comma del citato art. 64.
3. Le disposizioni del presente e del precedente articolo si applicano anche nell'ipotesi preveduta nell'ultimo comma del predetto art. 64.
La commissione giudicatrice e' composta in conformita' del precedente art. 8.
Titolo III. Concorsi a posti negli uffici sanitari comunali.
Art. 60
1. I concorsi per l'assunzione del personale medico dei servizi comunali di vigilanza igienica e profilassi sono indetti dal prefetto secondo le norme stabilite nell'art. 34, 3° comma, del testo unico delle leggi sanitarie.
2. L'esame verte sulle materie e sui programmi indicati nel precedente art. 13 e puo' essere integrato con altra prova su materia specialmente attinente al posto.
3. Il programma particolareggiato dell'esame, deliberato dal podesta', e' approvato dal prefetto e omologato dal Ministro per l'interno.5
4. Si applicano a questi concorsi le disposizioni contenute nel titolo primo per gli ufficiali sanitari; la nomina dei vincitori del concorso e' fatta dal podesta' in base alla graduatoria formata dalla commissione giudicatrice e approvata dal prefetto.
Art. 61
1. I posti del personale medico dei servizi di ispezione sull'assistenza sanitaria, nei comuni nei quali tali posti siano istituiti, sono conferiti per concorso fra i medici condotti del comune con nomina stabile.
2. Nella valutazione dei titoli hanno la prevalenza quelli che dimostrino che il candidato possiede speciale conoscenza dell'assistenza pubblica, della previdenza sociale e dell'igiene generale.
Art. 62
1. I posti per veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria sono conferiti per pubblico concorso, per titoli ed esami.
2. La Commissione giudicatrice del concorso e' presieduta da un funzionario della carriera, direttiva amministrativa del Ministero della sanita' o della Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, ed e' composta:
a) di un funzionario della carriera direttiva della Amministrazione civile dell'interno con qualifica non interiore a direttore di sezione;
b) di un funzionario appartenente alla carriera direttiva dei veterinari del Ministero della sanita', con qualifica non inferiore a veterinario provinciale superiore, escluso il veterinario provinciale della Provincia in cui e' stato bandito il concorso;
c) di due docenti universitari, di ruolo o fuori ruolo in materie attinenti al posto messo a concorso; uno di essi e' scelto sul terna proposta dall'Ordine dei veterinari;
d) di un veterinario comunale scelto su terna proposta dai Comuni interessati.
3. Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita' o dell'Amministrazione civile dell'interno esercita le funzioni di segretario.
4. Ai fini del concorso il servizio di veterinario comunale e' parificato al servizio di condotta di cui alla lettera a) del precedente art. 48.
5. Per l'ammissione al concorso e per lo svolgimento di esso sono estese in quanto applicabili le norme sui concorsi a posti di veterinario condotto.
Art. 63
1. Le promozioni del personale, preveduto negli articoli 60, 61 e 62, ai gradi superiori eventualmente istituiti hanno luogo per concorso interno, in base alle norme deliberate dal podesta'.
2. In apposito regolamento comunale, con il quale si provvede allo stato giuridico e al trattamento economico del personale addetto agli uffici sanitari comunali, sono anche stabiliti i requisiti necessari, compreso quello dell'anzianita', per l'ammissione al concorso interno predetto.
3. I posti per veterinario comunale capo sono conferiti per pubblico concorso per titoli ed esami.
4. La Commissione giudicatrice del concorso e' presieduta da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita' o della Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparato, ed e' composta:
a) di un funzionario della carriera direttiva della Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione;
b) di un funzionario appartenente alla carriera direttiva dei veterinari del Ministero della sanita', con qualifica non inferiore a veterinario provinciale superiore, escluso il veterinario provinciale della Provincia in cui e' stato bandito il concorso:
c) di due docenti universitari di ruolo o fuori ruolo, in materie attinenti al posto messo a concorso; uno di essi e' scelto su terna proposta dall'Ordine dei veterinari;
d) di un veterinario comunale capo scelto su terna proposta dai Comuni interessati.
5. Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita' o dell'Amministrazione civile dell'interno esercita le funzioni di segretario.
6. Sono ammessi al concorso indipendentemente dal limite di eta' i veterinari condotti o gli altri veterinari comunali con nomina stabile, i veterinari appartenenti ai ruoli del Ministero della sanita' e dell'Istituto superiore di sanita' nonche' quelli della Facolta' di medicina veterinaria e degli Istituti zooprofilattici sperimentali che prestino da almeno tre anni servizio effettivo.
7. Nel concorso predetto sono da prendere in considerazione secondo l'ordine di preferenza sottoindicato i seguenti titoli:
a) servizio di veterinario comunale capo di ruolo;
b) servizio di veterinario comunale di ruolo;
c) docenza in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria ed in altre discipline attinenti al posto messo a concorso;
d) servizio nei ruoli veterinari del Ministero della sanita' e dell'Istituto superiore di sanita', servizio permanente effettivo prestato come ufficiale veterinario delle forze armate e servizio di ruolo negli Istituti zooprofilattici sperimentali;
e) idoneita' conseguita in precedenti concorsi per veterinario comunale capo;
f) specializzazione e perfezionamento conseguiti nelle discipline indicate nella precedente lettera c);
g) libero esercizio professionale;
h) altri incarichi e servizi;
i) pubblicazioni ed altri lavori scientifici.
8. L'esame consiste in due prove scritte, due prove pratiche ed una prova orale.
9. I programmi di esame per le singole prove sono stabiliti con decreto del Ministro per la sanita'.
10. Al concorso per veterinario comunale capo sono applicabili, per quanto non previste dai precedenti comuni, le disposizioni sui concorsi per veterinario condott o.
Art. 64
1. Se i concorsi preveduti nei precedenti articoli 61 e 63, primo e secondo comma, diano esito negativo, i posti relativi sono conferiti per pubblico concorso per titoli ed esami bandito dal medico o veterinario provinciale secondo le rispettive competenze.
2. I programmi particolareggiati dell'esame, deliberati dal podesta', sono approvati dal prefetto e omologati dal Ministro per l'interno.5
3. Si applicano al concorso pubblico le disposizioni contenute nel presente regolamento; la nomina dei vincitori del concorso e' fatta dal podesta' in base alla graduatoria formata dalla commissione e approvata dal prefetto.
Art. 65
1. I posti di direttore di macello sono conferiti per pubblico concorso per titoli ed esame, indetto dal prefetto.
2. Sono ammessi al concorso, indipendentemente dal limite di eta' i veterinari condotti o gli altri veterinari comunali di ruolo, i veterinari appartenenti ai ruoli del Ministero della sanita' e dell'Istituto superiore di sanita' nonche' quelli della Facolta' di medicina veterinaria e degli Istituti zooprofilattici che prestino da almeno tre anni servizio effettivo.
3. Per lo svolgimento del concorso si applicano le disposizioni che regolano i concorsi a posti di veterinario condotto.5
Art. 66
1. La Commissione giudicatrice del concorso indicato nell'articolo precedente e' presieduta da un funzionario della carriera direttiva amministrativa, del Ministero della sanita' o dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, ed e' composta:
a) di un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione;
b) di un funzionario appartenente alla carriera direttiva dei veterinari del Ministero della sanita', con qualifica non inferiore a veterinario provinciale superiore, escluso il veterinario provinciale della Provincia in cui e' stato bandito il concorso;
c) di due docenti universitari, di ruolo o fuori ruolo, in materie attinenti al posto messo a concorso uno di essi e' scelto su terna proposta dall'Ordine dei veterinari;
d) di un direttore di macello pubblico scelto su terna proposta dai Comuni interessati.
2. Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita' o dell'Amministrazione civile dell'interno esercita le funzioni di segretario.
3. Nel concorso predetto sono da prendere in considerazione nell'ordine di preferenza sottoindicato i seguenti titoli:
a) servizio di direttore di macello pubblico di ruolo;
b) servizio di veterinario comunale di ruolo;
c) docenza in anatomia patologica ed ispezione sanitaria delle carni e in altre discipline attinenti al posto messo a concorso;
d) servizio nei ruoli veterinari del Ministero della sanita' e dell'Istituto superiore di sanita', servizio permanente effettivo prestato come ufficiale veterinario delle forze armate e servizio di ruolo negli Istituti zooprofilattici sperimentali;
e) idoneita' conseguita in precedenti concorsi per direttore di macello pubblico;
f) servizio di veterinario incaricato dell'ispezione delle carni nei macelli privati e negli stabilimenti di lavorazione delle carni;
g) specializzazione e perfezionamento conseguiti belle discipline indicate nella precedente lettera c);
h) libero esercizio professionale;
i) altri incarichi e servizi.
4. L'esame consiste in due prove scritte, due prove pratiche ed una prova orale.
5. I programmi per le singole prove sono stabiliti con decreto del Ministro per la sanita'.
Titolo IV. Concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi della provincia.
Capo I. Concorsi a posti nei laboratori provinciali di igiene e profilassi.
Sezione I. Concorso a posti di assistente.
Art. 67
1. I concorsi per posti di assistente presso i laboratori di igiene e profilassi, preveduti nel terzo comma dell'art. 84 del testo unico delle leggi sanitarie hanno luogo per titoli ed esame.
2. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 10 GIUGNO 1955, N. 854.
Art. 68
1. Il bando di concorso, contenente le indicazioni prevedute nelle lettere a), b) e c) dell'art. 2 del presente regolamento, e' pubblicato, almeno sessanta giorni prima che scada il termine utile per la presentazione delle domande, nel Foglio annunzi legali della provincia, e, per tutto il tempo suddetto, agli albi pretori della prefettura e del comune capoluogo. Si applicano, per il rimanente, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'art. 3.
Art. 69
1. Gli aspiranti ai posti messi a concorso debbono far pervenire al prefetto, entro il termine stabilito nel bando, domanda contenente l'indicazione del domicilio, corredata dei documenti indicati nelle lettere a), b), c), d), e), g), h), i), l) ed m) dell'art. 4 nonche' del titolo di studio prescritto nel secondo comma dell'articolo 85 del testo unico delle leggi sanitarie.
2. Si applicano ai concorsi predetti le disposizioni contenute nei precedenti articoli 4, 6 ....
Art. 70
1. I limiti di eta' per l'ammissione al concorso sono stabiliti in conformita' delle disposizioni contenute nei primi due comma dell'art. 5.
2. Indipendentemente dai limiti predetti sono ammessi al concorso:
a) gli aiuti e gli assistenti di ruolo delle facolta' di medicina chirurgia, ovvero quelli delle cattedre di chimica, nelle sue varie branche, presso le Universita' e gli Istituti di istruzione superiore;
b) coloro che alla data del bando di concorso prestino servizio presso laboratori di igiene o profilassi dipendenti dallo Stato o da altri enti pubblici, a seguito di regolare nomina conseguita per effetto di pubblico concorso.
Art. 71
1. La commissione giudicatrice dei concorsi preveduti nell'art. 67 e' presieduta da un funzionario di gruppo A del ruolo dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore al VI ed e' composta:
a) di due docenti universitari particolarmente competenti nelle materie sulle quali verte il concorso; uno di essi e' scelto su terna proposta dalla rispettiva associazione nazionale sindacale giuridicamente riconosciuta;
b) di un funzionario, di grado non inferiore al VII, appartenente al ruolo del personale dei laboratori dell'Istituto di sanita' pubblica;
c) di un direttore di reparto di laboratorio provinciale di igiene e profilassi, scelto su terna proposta dalla sezione sanitaria dell'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego.
2. I componenti indicati nelle precedenti lettere b) e c) sono scelti tra il personale della corrispondente specialita' nella quale e' indetto il concorso.
Art. 72
1. Sono da prendere in considerazione, secondo l'ordine di preferenza sottoindicato, i seguenti titoli:
a) servizio prestato con nomina conseguita per concorso presso i corrispondenti laboratori dell'Amministrazione della sanita' pubblica o presso reparti medico micrografici di laboratori di igiene e profilassi dipendenti da comuni e provincie o presso Istituti universitari di igiene o di batteriologia, per i concorsi a posti di assistente presso i reparti medico micrografici; ovvero servizio prestato con nomina conseguita per concorso presso i corrispondenti laboratori dell'Amministrazione della sanita' pubblica o presso i reparti di chimica dei laboratori di igiene e di profilassi dipendenti da comuni e provincie o presso Istituti universitari di chimica o di chimica e farmacia, per i concorsi a posti di assistente presso i reparti di chimica;
b) docenza universitaria in materia attinente al posto messo a concorso;
c) idoneita' conseguita in precedente concorso per posti preveduti nella lettera a);
d) specializzazioni o titoli di studio vari conseguiti posteriormente alla laurea;
e) altri incarichi e servizi;
f) pubblicazioni e altri lavori scientifici.
2. Si applicano a questi concorsi le disposizioni del 2°, 3° e 4° comma dell'art. 12.
Art. 73
1. L'esame per il pubblico concorso a posti di assistente presso il reparto medico micrografico nei laboratori provinciali di igiene e profilassi consiste:
a) in tre prove pratiche riguardanti:
1) la microbiologia
2) la microscopia e parassitologia e la fisica applicata all'igiene;
3) l'istologia normale e patologica e la chimica clinica;
b) in una prova scritta riguardante le malattie infettive di origine alimentare e parassitaria;
c) in una prova orale.
2. I programmi particolareggiati per le singole prove di esame sono stabiliti con decreto del Ministro per l'interno.5
Art. 74
1. L'esame per il pubblico concorso a posti di assistente per il reparto di chimica nei laboratori provinciali di igiene e profilassi consiste in quattro prove pratiche e una prova orale.
2. Le prove pratiche riguardano:
a) analisi qualitativa;
b) analisi quantitativa;
c) analisi organica e farmaceutica;
d) analisi bromatologica.
3. I programmi particolareggiati delle singole prove sono stabiliti con decreto del Ministro per l'interno.5
Art. 75
1. Il prefetto, approva la graduatoria del concorso e, provveduto alla sua pubblicazione, la comunica al preside della Provincia per la nomina del candidato o dei candidati vincitori.
Sezione II. Concorsi a posti direttivi.
Art. 76
1. Il concorso interno per titoli ed esame e' obbligatorio per la promozione ai posti di direttore e di coadiutore nei reparti dei laboratori provinciali di igiene e profilassi.
2. L'esame consiste nelle prove stabilite rispettivamente negli articoli 73 e 74, integrate con una prova scritta di igiene generale.
3. I candidati dovranno anche sostenere una prova pratica riguardante: l'autopsia di un cadavere umano per il posto di direttore di reparto medico micrografico, e la fisica applicata alla chimica, per quello di direttore di reparto di chimica.
4. I programmi particolareggiati delle singole prove sono stabiliti con decreto del Ministro per l'interno.5
5. Nel regolamento provinciale, preveduto nell'art. 84 del testo unico delle leggi sanitarie, sono stabiliti i requisiti necessari, compreso quello dell'anzianita', per l'ammissione ai concorsi indicati nei precedenti comma.
Art. 77
1. Regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie-art. 77
2. ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 GIUGNO 1955, N. 854