diritto.io

Sez. 2 - , Ordinanza n. 17573 del 31/05/2022 (Rv. 664894 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Irragionevole durata del processo - Norma sopravvenuta in corso di causa entro i tempi di durata ragionevole del processo - Consapevolezza in capo alla parte dell’infondatezza della sua pretesa - Esistenza di un pregiudizio indennizzabile - Esclusione - Incidente di costituzionalità dello ius superveniens attivato da un giudice diverso da quello del giudizio presupposto - Prolungamento del processo presupposto oltre il termine ragionevole - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664894-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In materia di equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001, la protrazione del giudizio presupposto pendendo una questione di legittimità costituzionale sollevata da altro giudice, avverso una norma di legge che determini nella parte la consapevolezza sopravvenuta del proprio torto, rilevante ai fini dell'art. 2, comma 2 quinquies, lettera a), di detta legge, non va ascritta a durata irragionevole, benché non riconducibile alla sospensione del processo ai sensi dell'art. 2, comma 2 quater, stessa legge, in quanto vale oggettivamente a conservare proprio l'unica chance favorevole che, diversamente, la chiusura del processo entro il termine di ragionevolezza avrebbe a priori impedito di cogliere, tenuto conto dei limiti cui soggiace l'efficacia retroattiva delle pronunce di accoglimento della Corte costituzionale.

Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 lett. A CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)