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Sez. 3, Sentenza n. 19865 del 22/09/2014 (Rv. 632433 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA | Declaratoria di ammissibilità dell'appello per ragione diversa da quella dedotta dall'appellante - Ultrapetizione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632433-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA

Il giudice investito dell'appello contro un'ordinanza (nella specie, per convalida di sfratto) qualificata dall'appellante come sentenza (nella specie, per difetto di un presupposto legale) può dichiarare ammissibile il gravame per una ragione diversa, senza incorrere in ultrapetizione, atteso che le condizioni di ammissibilità dell'impugnazione devono essere apprezzate dal giudice d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 663 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)