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Sez. 2, Sentenza n. 7272 del 03/07/1991 (Rv. 472884 - 01)

Comunione tacita familiare - Effetti | Richiamo agli usi contenuti nell'art. 2140 cod. civ. - Portata - Ricezione del regime normativo - Conseguenze - Acquisti separati anche immobiliari compiuti dai singoli partecipanti alla comunione - Riferibilità alla comunione tacita familiare - Esistenza o meno di contestuale o separata dichiarazione scritta ricognitiva della comunione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1991-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472884-01

Comunione tacita familiare - Effetti

L'art. 2140 cod. civ. (abrogato dall'art. 205 della legge 19 maggio 1975 n. 151), nel richiamare gli usi integrativi locali che riconoscevano agli acquisti separati effetti traslativi a favore della comunione, ne recepiva il regime normativo, ponendo come elemento essenziale dalla comunione tacita familiare in agricoltura la assoluta mancanza di formalità giuridiche e contabili e la riferibilità, altresì, alla comunione dei separati acquisti, anche immobiliari, compiuti dai singoli partecipanti indipendentemente dall'esistenza di una contestuale o separata dichiarazione scritta ricognitiva della comunione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2140

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)