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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5869 del 13/03/2014 (Rv. 630189 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO | Notifica della cessione - Legittimazione - Del cedente e del cessionario - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630189-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO

L'art. 1264 cod. civ. non individua il soggetto tenuto a notificare la cessione del credito, sicché la notificazione, che ha solo l'effetto di rendere la cessione opponibile al debitore ceduto, può essere effettuata sia dal cedente che dal cessionario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1264

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)