Sez. 1, Sentenza n. 7539 del 23/05/2002 (Rv. 554658 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) | Laboratori di analisi - Richiesta di rinnovo della convenzione ai sensi del d.P.R. n. 120 del 1988 - Rinunzia implicita alle azioni derivanti dall'art. 4 dell'accordo reso esecutivo con d.P.R. 16 maggio 1980 - Sussistenza - Esclusione.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA)
La richiesta di rinnovo della convenzione con l'azienda sanitaria locale, ai sensi del d.P.R. 23 marzo 1988, n. 120 (recante accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali in materia di prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio), da parte del titolare di laboratorio di analisi, non comporta, in base all'art. 3 d.P.R. cit., rinunzia alle azioni dipendenti dall'art. 4 dell'accordo 22 febbraio 1980, reso esecutivo con d.P.R. 16 maggio 1980; detta rinunzia - costituente condizione per l'accoglimento della richiesta - deve invece essere espressa, al fine di evitare possibilità di equivoci in ordine alla sussistenza della relativa volontà.
Riferimenti normativi: DPR 23/03/1988 num. 120 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)