Sez. 1, Sentenza n. 15065 del 22/11/2000 (Rv. 542001 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE | Diminuzione del contributo di mantenimento - Fatti legittimanti - Formazione di una nuova famiglia da parte del genitore tenuto all'assegno - Sufficienza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE
A seguito della separazione o del divorzio, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza; il solo cambiamento della condizione familiare del genitori tenuto all'assegno, per la formazione di una nuova famiglia, e le sue accresciute responsabilità non legittimano di per sè una diminuzione del contributo per il mantenimento dei figli nati in precedenza, poiché la costituzione di un nuovo nucleo familiare è espressione di una scelta e non di una necessità e lascia inalterata la consistenza degli obblighi nei confronti della prole (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che aveva diminuito l'assegno fissato in primo grado per aver il padre contratto nuovo matrimonio, da cui era nato un bambino, con donna disoccupata).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6, Cod. Civ. art. 147 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)