Sez. 5, Sentenza n. 10001 del 14/01/1977 Ud. (dep. 06/09/1977) Rv. 136606 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - REVOCA - SOSPENSIONE - NATURA - PENE ACCESSORIE - SOSPENSIONE DISPOSTA DI UFFICIO DAL GIUDICE DI APPELLO - LEGITTIMITA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - REVOCA - SOSPENSIONE - NATURA - PENE ACCESSORIE - SOSPENSIONE DISPOSTA DI UFFICIO DAL GIUDICE DI APPELLO - LEGITTIMITA.*
La sospensione e la revoca della patente, previste dall'art 91, settimo comma, cod strad, hanno natura di pene accessorie, riproducendo, per il loro contenuto, il paradigma di pene tipiche. Pertanto, la sospensione, la cui applicazione, a differenza della revoca, non postula l'Esercizio di un potere discrezionale, conseguendo la medesima ex lege ad ogni condanna per investimento stradale che abbia cagionato la morte o lesioni personali gravissime o gravi ovvero lievi quando il conducente non abbia adempiuto l'Obbligo di fermarsi, puo essere disposta dal giudice di appello anche in assenza d'uno specifico motivo di gravame del PM.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20, Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Cod. Strada art. 91 com. 7 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 91 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)