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Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo in vigore al

Art. 2 Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

  1. 1) «cliente»: il cliente grossista e finale di energia elettrica;

  2. 2) «cliente grossista»: qualsiasi persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica a scopo di rivendita all'interno o all'esterno del sistema in cui è stabilita;

  3. 3) «cliente finale»: il cliente che acquista energia elettrica per uso proprio;

  4. 4) «cliente civile»: il cliente che acquista energia elettrica per il proprio consumo domestico, escluse le attività commerciali o professionali;

  5. 5) «cliente non civile»: la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica non destinata al proprio uso domestico, inclusi i produttori, i clienti industriali, le piccole e medie imprese, gli esercenti e i clienti grossisti;

  6. 6) «microimpresa»: un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR;

  7. 7) «piccola impresa»: un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di EUR;

  8. 8) «cliente attivo»: un cliente finale o un gruppo di clienti finali consorziati che consuma o conserva l’energia elettrica prodotta nei propri locali situati all’interno di un’area delimitata o autoprodotta o condivisa in altri locali, oppure vende l’energia elettrica autoprodotta o partecipa a meccanismi di flessibilità o di efficienza energetica, purché tali attività non costituiscano la principale attività commerciale o professionale;

  9. 9) «mercati dell'energia elettrica»: i mercati dell'energia elettrica, compresi i mercati fuori borsa e le borse dell'energia elettrica, i mercati per lo scambio di energia, capacità, energia di bilanciamento e servizi ancillari in tutte le fasce orarie, compresi i mercati a termine, giornalieri e infragiornalieri;

  10. 10) «partecipante al mercato»: partecipante al mercato quale definito all'articolo 2, punto 25), del regolamento (UE) 2019/943;

  11. 10 bis) «condivisione dell’energia»: l’autoconsumo, da parte dei clienti attivi, di energia rinnovabile: a) generata o stoccata extra loco o in siti tra di essi condivisi da un impianto che possiedono, noleggiano, locano in tutto o in parte; oppure b) il cui diritto è stato trasferito loro da un altro cliente attivo a pagamento o a titolo gratuito;

  12. 11) «comunità energetica dei cittadini»: un soggetto giuridico che: a) è fondato sulla partecipazione volontaria e aperta ed è effettivamente controllato da membri o o soci che sono persone fisiche, autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, o piccole imprese; b) ha lo scopo principale di offrire ai suoi membri o soci o al territorio in cui opera benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, anziché generare profitti finanziari; e c) può partecipare alla generazione, anche da fonti rinnovabili, alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica, o a servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o soci;

  13. 12) «fornitura»: la vendita, compresa la rivendita, di energia elettrica ai clienti;

  14. 13) «contratto di fornitura di energia elettrica»: un contratto di fornitura di energia elettrica ad esclusione degli strumenti derivati sull'energia elettrica;

  15. 14) «strumenti derivati sull'energia elettrica»: uno strumento finanziario di cui ai punti 5, 6 o 7 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio16, collegato all'energia elettrica;

  16. 15) «contratto con prezzo dinamico dell'energia elettrica»: un contratto di fornitura di energia elettrica tra un fornitore e un cliente finale che rispecchia la variazione del prezzo sui mercati a pronti, inclusi i mercati del giorno prima e i mercati infragiornalieri, a intervalli pari almeno alla frequenza di regolamento di mercato;

  17. 15 bis) «contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso»: un contratto di fornitura di energia elettrica tra un fornitore e un cliente finale che garantisce condizioni contrattuali invariate, compreso il prezzo, per l’intera durata del contratto, ma può includere, per un prezzo fisso, un elemento flessibile, comprese, ad esempio, variazioni di prezzo tra ore di punta e ore non di punta, e in cui le variazioni nella bolletta che ne risulta possono essere riconducibili soltanto agli elementi che non sono determinati dai fornitori, quali imposte e prelievi;

  18. 16) «oneri di risoluzione del contratto»: qualsiasi onere o penale imposti ai clienti dai fornitori o dai partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione per risolvere un contratto di fornitura di energia elettrica o di servizi attinenti;

  19. 17) «oneri per cambio di fornitore»: qualsiasi onere o penale imposti ai clienti dai fornitori, dai partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione o dai gestori di sistemi, direttamente o indirettamente, in caso di cambiamento di fornitore o di partecipante al mercato coinvolto nell'aggregazione, compresi gli oneri di risoluzione del contratto;

  20. 18) «aggregazione»: una funzione svolta da una persona fisica o giuridica che combina più carichi di clienti o l'energia elettrica generata, per la vendita, l'acquisto o la vendita all'asta in qualsiasi mercato dell'energia elettrica;

  21. 19) «aggregatore indipendente»: un partecipante al mercato attivo nell'aggregazione non collegato al fornitore del cliente;

  22. 20) «gestione della domanda»: la variazione del carico dell'energia elettrica per i clienti finali rispetto ai modelli di consumo normali o attuali in risposta a segnali del mercato, anche in risposta a prezzi dell'energia elettrica variabili nel tempo o incentivi finanziari, oppure in risposta all'accettazione dell'offerta del cliente finale, di vendere la riduzione o l'aumento della domanda a un determinato prezzo sui mercati organizzati quali definiti all'articolo 2, punto 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione17, individualmente o per aggregazione;

  23. 21) «informazioni di fatturazione»: le informazioni fornite nella fattura al cliente finale, esclusa la richiesta di pagamento;

  24. 22) «contatore convenzionale»: un contatore analogico o elettronico sprovvisto della capacità di trasmettere e ricevere dati;

  25. 23) «sistema di misurazione intelligente»: un sistema elettronico in grado di misurare l'energia elettrica immessa nella rete o l'energia elettrica consumata, mediante un sistema elettronico fornendo maggiori informazioni rispetto a un dispositivo convenzionale e in grado di trasmettere e ricevere dati a fini d'informazione, sorveglianza e controllo utilizzando una forma di comunicazione elettronica;

  26. 24) «interoperabilità»: nel contesto dei sistemi di misurazione intelligenti, la capacità di due o più reti, sistemi, dispositivi, applicazioni o componenti nei settori dell'energia o delle comunicazioni di interagire e di scambiare e utilizzare informazioni per svolgere le funzioni richieste;

  27. 24 bis) «fornitore di ultima istanza»: un fornitore designato per rilevare la fornitura di energia elettrica ai clienti di un fornitore che ha cessato l’attività;

  28. 24 ter) «povertà energetica»: la povertà energetica quale definita all’articolo 2, punto 52), della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio3;

  29. 24 quater) «accordo di connessione flessibile»: una serie di condizioni concordate per la connessione della capacità elettrica alla rete che comprende condizioni per limitare e controllare l’immissione di energia elettrica nella rete di trasmissione o nella rete di distribuzione e il prelievo di energia elettrica da tali reti;

  30. 25) «periodo di regolazione degli sbilanciamenti»: il periodo di regolazione degli sbilanciamenti quale definito all'articolo 2, punto 15), del regolamento (UE) 2019/943;

  31. 26) «tempo quasi reale»: nel contesto dei sistemi di misurazione intelligenti, un breve lasso di tempo, solitamente di pochi secondi o al massimo corrispondente al periodo di regolazione degli sbilanciamenti nel mercato nazionale;

  32. 27) «migliori tecniche disponibili»: nel contesto della protezione e della sicurezza dei dati in un ambiente di misurazione intelligente, le tecniche più efficaci, avanzate e idonee dal punto di vista pratico a fornire in via di principio le condizioni per il rispetto delle norme dell'Unione sulla protezione dei dati e sulla sicurezza;

  33. 28) «distribuzione»: il trasporto di energia elettrica su sistemi di distribuzione ad alta, media e bassa tensione per le consegne ai clienti, ma non comprendente la fornitura;

  34. 29) «gestore del sistema di distribuzione»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di energia elettrica;

  35. 30) «efficienza energetica»: il rapporto tra un risultato in termini di prestazioni, servizi, beni o energia e l'immissione di energia;

  36. 31) «energia da fonti rinnovabili» o «energia rinnovabile»: energia da fonti rinnovabili o energia rinnovabile quale definita all’articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2018/2001;

  37. 32) «generazione distribuita»: impianti di generazione connessi al sistema di distribuzione;

  38. 33) «punto di ricarica»: un'interfaccia in grado di caricare un veicolo elettrico per volta o di sostituire la batteria di un veicolo elettrico per volta;

  39. 34) «trasmissione»: il trasporto di energia elettrica sul sistema interconnesso ad altissima tensione e ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti finali o ai distributori, ma non comprendente la fornitura;

  40. 35) «gestore del sistema di trasmissione»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasmissione in una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica;

  41. 36) «utente del sistema»: la persona fisica o giuridica che rifornisce un sistema di trasmissione o un sistema di distribuzione o è da esso rifornita;

  42. 37) «generazione»: la produzione di energia elettrica;

  43. 38) «produttore»: la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica;

  44. 39) «interconnettore»: apparecchiatura per collegare le reti elettriche;

  45. 40) «sistema interconnesso»: un complesso di sistemi di trasmissione e di distribuzione collegati mediante uno o più interconnettori;

  46. 41) «linea diretta»: linea elettrica che collega un sito di generazione isolato con un cliente isolato ovvero linea elettrica che collega un produttore e un'impresa fornitrice di energia elettrica per approvvigionare direttamente i propri impianti, le società controllate e i clienti;

  47. 42) «piccolo sistema isolato»: ogni sistema che aveva un consumo inferiore a 3000 GWh nel 1996, ove meno del 5 % del consumo annuo è ottenuto dall'interconnessione con altri sistemi;

  48. 43) «piccolo sistema connesso»: ogni sistema che aveva un consumo inferiore a 3000 GWh nel 1996, ove più del 5 % del consumo annuo è ottenuto dall'interconnessione con altri sistemi;

  49. 44) «congestione»: la congestione quale definita all'articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) 2019/943;

  50. 45) «bilanciamento»: il bilanciamento quale definito all'articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 2019/943;

  51. 46) «energia di bilanciamento»: l'energia di bilanciamento quale definita all'articolo 2, punto 11), regolamento (UE) 2019/943;

  52. 47) «responsabile del bilanciamento»: quale definito all'articolo 2, punto 14), regolamento (UE) 2019/943;

  53. 48) «servizio ancillare»: il servizio necessario per la gestione di un sistema di trasmissione o di distribuzione compresi il bilanciamento e i servizi ancillari non relativi alla frequenza, ma esclusa la gestione della congestione;

  54. 49) «servizio ancillare non relativo alla frequenza»: un servizio utilizzato da un gestore del sistema di trasmissione o un gestore del sistema di distribuzione per la regolazione della tensione in regime stazionario, le immissioni rapide di corrente reattiva, l'inerzia per la stabilità della rete locale, la corrente di corto circuito, la capacità di black start e la capacità di funzionamento in isola;

  55. 50) «centro di coordinamento regionale»: un centro di coordinamento regionale istituito a norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2019/943;

  56. 51) «componenti di rete pienamente integrate»: componenti di rete che sono integrate nel sistema di trasmissione o distribuzione, compresi gli impianti di stoccaggio, e utilizzate al solo scopo di assicurare un funzionamento sicuro e affidabile del sistema di trasmissione o distribuzione e non per il bilanciamento o la gestione della congestione;

  57. 52) «impresa elettrica integrata»: un'impresa verticalmente integrata o un'impresa orizzontalmente integrata;

  58. 53) «impresa verticalmente integrata»: un'impresa elettrica o un gruppo di imprese elettriche nelle quali la stessa persona o le stesse persone hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo, e in cui l'impresa o il gruppo di imprese esercita almeno una delle attività di trasmissione o distribuzione, e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura;

  59. 54) «impresa orizzontalmente integrata»: un'impresa elettrica che svolge almeno una delle funzioni di generazione per la vendita o di trasmissione o di distribuzione o di fornitura, nonché un'altra attività che non rientra nel settore dell'energia elettrica;

  60. 55) «impresa collegata»: un'impresa affiliata quale definita all'articolo 2, punto 12), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio18, e un'impresa appartenente agli stessi soci;

  61. 56) «controllo»: diritti, contratti o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di un'impresa, in particolare attraverso: a) diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa; b) diritti o contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni o sulle decisioni degli organi di un'impresa;

  62. 57) «impresa elettrica»: ogni persona fisica o giuridica, esclusi tuttavia i clienti finali, che svolge almeno una delle funzioni seguenti: generazione, trasmissione, distribuzione, aggregazione, gestione della domanda, stoccaggio, fornitura o acquisto di energia elettrica, che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici e/o di manutenzione legati a queste funzioni;

  63. 58) «sicurezza»: la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica e la sicurezza tecnica;

  64. 59) «stoccaggio di energia»: nel sistema elettrico, il differimento dell'utilizzo finale dell'energia elettrica a un momento successivo alla sua generazione, o la conversione di energia elettrica in una forma di energia che può essere stoccata, lo stoccaggio di tale energia e la sua successiva riconversione in energia elettrica o l'uso sotto forma di un altro vettore energetico;

  65. 60) «impianto di stoccaggio dell'energia»: nel contesto della rete elettrica, un impianto dove avviene lo stoccaggio di energia.

Capo II. Norme generali di organizzazione del settore dell'energia elettrica

Art. 3 Mercato dell'energia elettrica competitivo, incentrato sui consumatori, flessibile e non discriminatorio

1. Gli Stati membri assicurano che il diritto nazionale non ostacoli indebitamente gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, la partecipazione dei consumatori, anche mediante la gestione della domanda, gli investimenti, in particolare, nella generazione flessibile e variabile di energia, lo stoccaggio di energia, o la diffusione della mobilità elettrica o di nuovi interconnettori tra gli Stati membri, e assicurano altresì che i prezzi dell'energia elettrica rispecchino la domanda e l'offerta effettive.

2. Quando sviluppano nuovi interconnettori gli Stati membri tengono conto degli obiettivi di interconnessione elettrica di cui all'articolo 4, lettera d), punto 1, del regolamento (UE) 2018/1999.

3. Gli Stati membri assicurano che nel mercato interno dell'energia elettrica non vi siano barriere ingiustificate per quanto riguarda l'ingresso nel mercato, il suo funzionamento e l'uscita dallo stesso, fatte salve le competenze che gli Stati membri mantengono in relazione ai paesi terzi.

4. Gli Stati membri garantiscono condizioni di parità in cui le imprese elettriche sono soggette a norme, a oneri e a un trattamento trasparenti, proporzionati e non discriminatori, in particolare per quanto riguarda la responsabilità del bilanciamento, l'accesso ai mercati all'ingrosso, l'accesso ai dati, il procedimento di cambio fornitore e i regimi di fatturazione e, ove applicabile, la concessione di licenze.

5. Gli Stati membri assicurano che i partecipanti al mercato provenienti da paesi terzi che operano nel mercato interno dell'energia elettrica rispettino il diritto applicabile dell'Unione e nazionale, comprese le normative riguardanti la politica in materia di ambiente e sicurezza.

Art. 4 Libertà di scelta del fornitore

Gli Stati membri assicurano che tutti i clienti siano liberi di acquistare energia elettrica dai fornitori di loro scelta. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti siano liberi di avere più di un contratto di fornitura di energia elettrica o più di un accordo di condivisione dell’energia allo stesso tempo e che, a tal fine, abbiano il diritto di avere più di un punto di misurazione e di fatturazione coperti dal punto di connessione unico per i loro locali. Ove tecnicamente fattibile, i sistemi di misurazione intelligenti introdotti in conformità dell’articolo 19 possono essere utilizzati per consentire ai clienti di avere più di un contratto di fornitura di energia elettrica o più di un accordo di condivisione dell’energia allo stesso tempo.

Art. 5 Prezzi di fornitura basati sul mercato

1. I fornitori hanno la facoltà di determinare il prezzo della fornitura di energia elettrica ai clienti. Gli Stati membri adottano provvedimenti opportuni per assicurare un'effettiva concorrenza tra i fornitori.

2. Gli Stati membri assicurano la protezione dei clienti in condizioni di povertà energetica e dei clienti civili vulnerabili di cui agli articoli 28 e 29 con politiche sociali o mezzi diversi dagli interventi pubblici di fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono attuare interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica ai clienti civili in condizioni di povertà energetica o vulnerabili. Tali interventi pubblici sono soggetti alle condizioni indicate ai paragrafi 4 e 5.

4. Gli interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica:

  1. a) perseguono un interesse economico generale e non vanno al di là di quanto è necessario per conseguire tale interesse economico generale;

  2. b) sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili;

  3. c) garantiscono la parità di accesso ai clienti da parte delle imprese di energia elettrica dell'Unione;

  4. d) sono limitati nel tempo e proporzionati in considerazione dei beneficiari;

  5. e) non comportano costi aggiuntivi per i partecipanti al mercato in modo discriminatorio.

5. Qualsiasi Stato membro che attui interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica in conformità del paragrafo 3 del presente articolo si conforma altresì all'articolo 3, paragrafo 3, lettera d), e all'articolo 24 del regolamento (UE) 2018/1999, indipendentemente dal fatto che lo Stato membro in questione registri o meno un numero significativo di famiglie in condizioni di povertà energetica.

6. Ai fini di un periodo di transizione volto a creare una concorrenza effettiva tra fornitori per i contratti di fornitura di energia elettrica e a conseguire una definizione dei prezzi al dettaglio dell'energia elettrica che sia pienamente efficace e basata sul mercato ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri possono attuare interventi pubblici di fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica ai clienti civili e alle microimprese che non beneficiano degli interventi pubblici a norma del paragrafo 3.

7. Gli interventi pubblici di cui al paragrafo 6 sono conformi ai criteri di cui al paragrafo 4 e:

  1. a) sono accompagnati da una serie di misure volte a conseguire una concorrenza effettiva e da una metodologia per valutare i progressi compiuti riguardo a tali misure;

  2. b) sono stabiliti utilizzando una metodologia che garantisce il trattamento non discriminatorio dei fornitori;

  3. c) sono stabiliti a un prezzo al di sopra del costo, ad un livello tale da consentire un'effettiva concorrenza sui prezzi;

  4. d) sono progettati in modo da ridurre al minimo eventuali impatti negativi sul mercato all'ingrosso dell'energia elettrica;

  5. e) garantiscono che tutti i beneficiari di tali interventi pubblici abbiano la possibilità di scegliere offerte di mercato competitive e siano informati direttamente, almeno ogni trimestre, della disponibilità di offerte e risparmi sul mercato competitivo, in particolare di contratti con prezzo dinamico dell'energia elettrica e garantiscono che ricevano assistenza per passare a un'offerta basata sul mercato;

  6. f) garantiscono che, a norma degli articoli 19 e 21, tutti i beneficiari di tali interventi pubblici abbiano il diritto di essere dotati di contatori intelligenti e ne sia offerta loro l'installazione senza costo iniziale supplementare per tali clienti, siano informati direttamente della possibilità di installare contatori intelligenti e ricevano l'assistenza necessaria.

  7. g) non danno luogo a sussidi incrociati diretti fra i clienti riforniti ai prezzi del mercato libero e quelli riforniti ai prezzi di fornitura regolati.

8. Gli Stati membri notificano alla Commissione le misure adottate a norma dei paragrafi 3 e 6 entro un mese dalla data di adozione e possono attuarle con effetto immediato. La notifica è corredata di una spiegazione dei motivi per cui altri strumenti non sono stati sufficienti per raggiungere l'obiettivo perseguito, del modo in cui sono garantiti i requisiti di cui ai paragrafi 4 e 7 e degli effetti delle misure notificate sulla concorrenza. La notifica illustra la gamma dei beneficiari, la durata delle misure e il numero di clienti civili interessati dalla misura e spiega le modalità di determinazione dei prezzi regolati.

9. Entro il 1o gennaio 2022 e il 1o gennaio 2025, gli Stati membri presentano alla Commissione relazioni sull'attuazione del presente articolo e sulla necessità e la proporzionalità degli interventi pubblici a norma del presente articolo, nonché una valutazione dei progressi compiuti nella creazione di una concorrenza effettiva tra i fornitori e nella transizione verso prezzi basati sul mercato. Gli Stati membri che applicano prezzi regolati conformemente al paragrafo 6 riferiscono in merito alla conformità alle condizioni di cui al paragrafo 7, compresa la conformità dei fornitori tenuti ad applicare tali interventi, nonché in merito all'impatto dei prezzi regolati sulle finanze di tali fornitori.

10. Entro il 31 dicembre 2025, la Commissione riesamina l'attuazione del presente articolo e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione con l'obiettivo di conseguire una definizione dei prezzi al dettaglio dell'energia elettrica basata sul mercato, unitamente a o seguita da, se del caso, una proposta legislativa. Tale proposta legislativa può includere una data finale per i prezzi regolati.

Art. 6 Accesso di terzi

1. Gli Stati membri garantiscono l'attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione e di distribuzione basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti, ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe, o i relativi metodi di calcolo, siano approvati conformemente all'articolo 59 prima della loro entrata in vigore e che le tariffe e le metodologie, ove solo queste ultime siano state approvate, siano pubblicate prima della loro entrata in vigore.

2. Il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione può rifiutare l'accesso ove manchi la capacità necessaria. Il rifiuto è debitamente motivato, con particolare riguardo all'articolo 9, e basato su criteri oggettivi e giustificati sul piano tecnico ed economico. Gli Stati membri o, qualora gli Stati membri abbiano così disposto, le autorità di regolazione di tali Stati membri garantiscono che tali criteri siano applicati in modo coerente e che l'utente del sistema a cui sia stato negato l'accesso possa ricorrere a una procedura di risoluzione delle controversie. Ove opportuno, le autorità di regolazione provvedono altresì affinché, nel caso venga rifiutato l'accesso, il gestore del sistema di trasmissione o il gestore del sistema di distribuzione fornisca adeguate informazioni sulle misure necessarie per rafforzare la rete. Tali informazioni sono fornite in tutti i casi in cui sia stato rifiutato l'accesso a punti di ricarica. La parte che richiede queste informazioni può essere tenuta a pagare un corrispettivo ragionevole, corrispondente al costo del rilascio dell'informazione.

3. Il presente articolo si applica anche alle comunità energetiche dei cittadini che gestiscono reti di distribuzione.

Art. 6 bis Accordi di connessione flessibile

1.

L’autorità di regolazione, o un’altra autorità competente qualora uno Stato membro abbia così disposto, elabora un quadro che consenta ai gestori dei sistemi di trasmissione e ai gestori dei sistemi di distribuzione di offrire la possibilità di stabilire accordi di connessione flessibile nelle zone in cui la capacità di rete disponibile per nuove connessioni è limitata o nulla, come pubblicato conformemente all’articolo 31, paragrafo 3, della presente direttiva e all’articolo 50, paragrafo 4 bis, primo comma, del regolamento (UE) 2019/943. Tale quadro garantisce che:

  1. a) come regola generale, le connessioni flessibili non ritardino i rafforzamenti della rete nelle zone individuate;

  2. b) la conversione da accordi di connessione flessibile ad accordi di connessione continua una volta sviluppata la rete sia garantita sulla base di criteri stabiliti; e

  3. c) per le zone in cui l’autorità di regolazione, o un’altra autorità competente qualora uno Stato membro abbia così disposto, ritiene che lo sviluppo della rete non sia la soluzione più efficiente, siano consentiti, se del caso, accordi di connessione flessibile come soluzione permanente, anche per lo stoccaggio di energia.

2.

Il quadro di cui al paragrafo 1 può garantire che gli accordi di connessione flessibile specifichino almeno quanto segue:

  1. a) l’immissione e il prelievo continui massimi di energia elettrica nella rete e dalla rete, nonché la capacità aggiuntiva di immissione e di prelievo flessibili che può essere connessa e differenziata per blocchi temporali durante l’anno;

  2. b) gli oneri di rete applicabili alla capacità di immissione e di prelievo continua e alla capacità di immissione e di prelievo flessibile;

  3. c) la durata concordata dell’accordo di connessione flessibile e la data prevista per la concessione della connessione all’intera capacità continua richiesta.

L’utente del sistema che si connette attraverso una connessione flessibile alla rete è tenuto a installare un sistema di controllo della potenza certificato da un certificatore autorizzato.

Art. 7 Linee dirette

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a consentire che:

  1. a) tutti i produttori e le imprese fornitrici di energia elettrica stabiliti nel loro territorio riforniscano mediante una linea diretta i propri impianti, le società controllate e i clienti, senza essere soggetti a procedure amministrative o costi sproporzionati;

  2. b) tutti i clienti nel loro territorio siano riforniti, individualmente o collettivamente, mediante una linea diretta da produttori e da imprese fornitrici.

2. Gli Stati membri stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di linee dirette nel proprio territorio. Tali criteri devono essere obiettivi e non discriminatori.

3. La possibilità di approvvigionamento mediante una linea diretta di cui al presente articolo, paragrafo 1, lascia impregiudicata la possibilità di concludere contratti di fornitura di energia elettrica a norma dell'articolo 6.

4. Gli Stati membri possono subordinare le autorizzazioni a costruire una linea diretta al diniego di accesso ai sistemi ai sensi dell'articolo 6 o, a seconda dei casi, all'avvio di una procedura di risoluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 60.

5. Gli Stati membri possono negare l'autorizzazione di una linea diretta qualora il rilascio di tale autorizzazione ostacoli l'applicazione delle disposizioni in materia di obblighi di servizio pubblico di cui all' articolo 9. Il rifiuto deve essere debitamente motivato.

Art. 8 Procedura di autorizzazione per nuove capacità

1. Per la costruzione di nuovi impianti di generazione gli Stati membri adottano una procedura di autorizzazione informata a criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione.

2. Gli Stati membri stabiliscono i criteri di rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di impianti di generazione sul loro territorio. In fase di determinazione de gli opportuni criteri, gli Stati membri tengono in considerazione:

  1. a) la sicurezza tecnica e fisica della rete elettrica, degli impianti e della relativa apparecchiatura;

  2. b) la protezione della salute e della sicurezza pubblica;

  3. c) la protezione dell'ambiente;

  4. d) l'assetto del territorio e la localizzazione;

  5. e) l'uso del suolo pubblico;

  6. f) l'efficienza energetica;

  7. g) la natura delle fonti primarie;

  8. h) le caratteristiche specifiche del richiedente quali la capacità tecnica, economica e finanziaria delle imprese;

  9. i) la conformità alle misure adottate in forza dell'articolo 9;

  10. j) il contributo della capacità di generazione al conseguimento dell'obiettivo generale dell'Unione di una quota pari almeno al 32 % di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030 di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio19;

  11. k) il contributo della capacità di generazione alla riduzione delle emissioni; e

  12. l) le alternative alla costruzione di nuovi impianti di generazione, tra cui le soluzioni per la gestione della domanda e lo stoccaggio di energia.

3.

Gli Stati membri provvedono affinché sussistano procedure di autorizzazione specifiche, semplificate e razionalizzate per i piccoli impianti di generazione decentrata e/o distribuita che tengano conto della loro dimensione e del loro impatto potenziale limitati.

Gli Stati membri possono fissare orientamenti per detta procedura di autorizzazione specifica. Le autorità di regolazione o le altre autorità nazionali competenti, comprese le autorità per la pianificazione, riesaminano detti orientamenti e possono raccomandare delle modifiche.

Qualora gli Stati membri abbiano stabilito particolari procedure di autorizzazione in merito all'assetto del territorio applicate ai maggiori progetti di nuove infrastrutture nella capacità di generazione, gli Stati membri, ove opportuno, includono la costruzione della nuova capacità di generazione nel campo di applicazione di dette procedure e le attuano in modo non discriminatorio secondo un calendario adeguato.

4. I criteri e le procedure di autorizzazione sono resi pubblici. I richiedenti sono informati dei motivi del rifiuto dell'autorizzazione. I motivi devono essere obiettivi e non discriminatori, debitamente fondati e adeguatamente documentati. I richiedenti dispone di procedure di ricorso.

Art. 9 Obblighi di servizio pubblico

1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese elettriche operino secondo i principi della presente direttiva, al fine di realizzare un mercato dell'energia elettrica concorrenziale, sicuro e sostenibile dal punto di vista ambientale, e si astengono da qualsiasi discriminazione tra le imprese riguardo ai loro diritti o obblighi.

2. Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del TFUE, in particolare dell'articolo 106, gli Stati membri possono, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell'energia elettrica obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresi la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela dell'ambiente, compresa l'efficienza energetica, l'energia da fonti rinnovabili e la protezione del clima. Questi obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, e garantiscono alle imprese dell'Unione che operano nel settore dell'energia elettrica parità di accesso ai consumatori nazionali. Gli obblighi di servizio pubblico relativi alla fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica si conformano ai requisiti di cui all'articolo 5 della presente direttiva.

3. Ove siano previste compensazioni finanziarie, altre forme di compensazione e diritti esclusivi che uno Stato riconosce per l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, paragrafo 2, o per la fornitura del servizio universale di cui all'articolo 27, ciò avviene in maniera trasparente e non discriminatoria.

4. Nel recepire la presente direttiva gli Stati membri informano la Commissione di tutte le misure adottate per adempiere agli obblighi di servizio universale e di servizio pubblico, compresa la tutela dei consumatori e dell'ambiente, ed in merito ai possibili effetti sulla concorrenza nazionale ed internazionale, a prescindere dal fatto che tali misure richiedano o meno una deroga alla presente direttiva. Successivamente informano ogni due anni la Commissione delle modifiche apportate a dette misure, a prescindere dal fatto che tali misure richiedano o meno una deroga alla presente direttiva.

5. Gli Stati membri possono decidere di non applicare gli articoli 6, 7 e 8 della presente direttiva nella misura in cui la loro applicazione osti all'adempimento, in diritto o in fatto, degli obblighi che incombono alle imprese elettriche nell'interesse economico generale e nella misura in cui lo sviluppo degli scambi non venga talmente compromesso da nuocere agli interessi dell'Unione. Gli interessi dell'Unione comprendono, tra l'altro, la concorrenza nei confronti dei clienti ai sensi dell'articolo 106 TFUE e della presente direttiva.

Capo III. Responsabilizzazione e tutela dei consumatori

Art. 10 Diritti contrattuali di base

1. Gli Stati membri provvedono a che tutti i clienti finali abbiano il diritto di essere riforniti di energia elettrica da un fornitore — ove questi accetti — a prescindere dallo Stato membro in cui il fornitore sia registrato, a condizione che il fornitore rispetti le norme applicabili in materia di scambi e bilanciamento. In detto ambito, gli Stati membri adottano ogni misura necessaria affinché le procedure amministrative non siano discriminatorie nei confronti dei fornitori già registrati in un altro Stato membro.

2. Fatte salve le norme dell'Unione relative alla tutela dei consumatori, nella fattispecie la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio20 e la direttiva 93/13/CEE del Consiglio21, gli Stati membri assicurano che i clienti finali godano dei diritti di cui al presente articolo, paragrafi da 3 a 12.

3.

I clienti finali hanno il diritto a un contratto con il loro fornitore che specifichi:

  1. a) l'identità e l'indirizzo del fornitore;

  2. b) i servizi forniti, i livelli di qualità del servizio offerti e la data dell'allacciamento iniziale;

  3. c) i tipi di servizio di manutenzione offerti;

  4. d) i mezzi per ottenere informazioni aggiornate su tutte le tariffe vigenti, gli addebiti per manutenzione e i prodotti o servizi a pacchetto;

  5. e) la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione del contratto e dei servizi, ivi compresi i prodotti o servizi offerti a pacchetto con tali servizi, nonché se sia consentito risolvere il contratto senza oneri;

  6. f) l'indennizzo e le modalità di rimborso applicabili se i livelli di qualità del servizio stipulati non sono raggiunti, anche in caso di fatturazione imprecisa o tardiva;

  7. g) le modalità di avvio di una procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie conformemente all'articolo 26;

  8. h) informazioni sui diritti dei consumatori, incluse le informazioni sulla gestione dei reclami e su tutti gli aspetti di cui al presente paragrafo, chiaramente indicate sulla fattura o nei siti web delle imprese di energia elettrica.

Le condizioni devono essere eque e comunicate chiaramente in anticipo. Tali informazioni sono comunque trasmesse prima della conclusione o della conferma del contratto. Qualora il contratto sia concluso mediante un intermediario, le informazioni concernenti gli aspetti di cui al presente paragrafo sono anch'esse comunicate prima della stipulazione del contratto.

I clienti finali ricevono una sintesi delle principali condizioni contrattuali, in maniera evidenziata e con un linguaggio semplice e conciso.

4. I clienti finali ricevono adeguata comunicazione dell'intenzione di modificare le condizioni contrattuali e sono informati del loro diritto di risolvere il contratto al momento della comunicazione. I fornitori avvisano direttamente i loro clienti finali, in maniera trasparente e comprensibile, di eventuali adeguamenti del prezzo di fornitura e dei motivi e prerequisiti di tale adeguamento e della sua entità, in tempo utile e comunque entro due settimane, o entro un mese nel caso dei clienti civili, prima della data di applicazione dell'adeguamento. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali possano risolvere il contratto, in caso di rifiuto delle nuove condizioni contrattuali o di adeguamenti del prezzo di fornitura notificati dal fornitore.

5. I fornitori forniscono ai clienti finali informazioni trasparenti sui prezzi e sulle tariffe vigenti e sulle condizioni tipo per quanto riguarda l'accesso ai servizi di energia elettrica e l'uso dei medesimi.

6. I fornitori offrono ai clienti finali un'ampia gamma di metodi di pagamento. I metodi di pagamento non devono creare discriminazioni indebite tra i consumatori. Eventuali differenze negli oneri relativi ai metodi di pagamento o ai sistemi di prepagamento devono essere oggettive, non discriminatorie e proporzionate e non superano i costi diretti a carico del beneficiario per l'uso di uno specifico metodo di pagamento o di un sistema di prepagamento, in conformità dell'articolo 62 della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio22.

7. Ai sensi del paragrafo 6, i clienti civili che hanno accesso ai sistemi di prepagamento non sono messi in condizioni di svantaggio dai sistemi di prepagamento.

8. I fornitori offrono ai clienti finali condizioni generali eque e trasparenti, che sono fornite in un linguaggio semplice e univoco, e non devono contenere ostacoli non contrattuali all'esercizio dei diritti dei consumatori, come esempio un'eccessiva documentazione contrattuale. I clienti sono protetti dai metodi di vendita sleali o ingannevoli.

9. I clienti finali hanno diritto a un buon livello di prestazione dei servizi e gestione dei reclami da parte del proprio fornitore. I fornitori gestiscono i reclami in modo semplice, equo e rapido.

10. Nell'accedere al servizio universale ai sensi delle disposizioni adottate dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 27, i clienti finali sono informati sui loro diritti in materia di servizio universale.

11. I clienti civili ricevono dai fornitori informazioni adeguate sulle misure alternative alla disconnessione con sufficiente anticipo rispetto alla data prevista di interruzione della fornitura. Tali misure alternative possono riferirsi a fonti di sostegno per evitare la disconnessione, a sistemi di prepagamento, ad audit energetici, a servizi di consulenza energetica, a piani di pagamento alternativi, a consulenza per la gestione dell'indebitamento o a moratorie della disconnessione e non dovrebbero comportare costi supplementari per i clienti confrontati a una disconnessione.

12. I clienti finali ricevono dai fornitori una fattura di conguaglio definitivo a seguito di un eventuale cambiamento del fornitore non oltre sei settimane dopo aver effettuato un cambiamento.

Art. 11 Diritto a un contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato, a prezzo fisso e a un contratto con prezzo dinamico dell’energia elettrica;

1.

Gli Stati membri provvedono affinché il quadro normativo nazionale consenta ai fornitori di offrire contratti di fornitura di energia elettrica a tempo determinato, a prezzo fisso e a prezzo dinamico dell’energia elettrica. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali dotati di un contatore intelligente possano concludere, su richiesta, un contratto con prezzo dinamico dell’energia elettrica e tutti i clienti finali possano concludere, su richiesta, un contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso, della durata di almeno un anno, con almeno un fornitore e con qualsiasi fornitore che abbia più di 200000 clienti finali.

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono esentare un fornitore con più di 200000 clienti finali dall’obbligo di offrire contratti di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso se:

  1. a) il fornitore offre solo contratti a prezzo dinamico;

  2. b) l’esenzione non ha un impatto negativo sulla concorrenza; e

  3. c) è conservata una scelta sufficiente di contratti di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso per i clienti finali.

Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori non modifichino unilateralmente le condizioni dei contratti di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso, né risolvano tali contratti prima della scadenza degli stessi.

1 bis.

Prima della conclusione o della proroga di qualsiasi contratto di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i clienti finali ricevono una sintesi delle principali condizioni contrattuali, in maniera evidenziata e con un linguaggio semplice e conciso. Tale sintesi illustra i diritti di cui all’articolo 10, paragrafi 3 e 4, e comprende almeno le informazioni seguenti:

  1. a) il prezzo totale e le singole componenti del prezzo;

  2. b) una spiegazione che indichi se il prezzo è fisso, variabile o dinamico;

  3. c) l’indirizzo di posta elettronica del fornitore e i contatti dell’assistenza ai consumatori; e

  4. d) se del caso, informazioni riguardanti i pagamenti una tantum, le promozioni, i servizi aggiuntivi e gli sconti.

La Commissione fornisce orientamenti a tale riguardo.

1 ter. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali con contratti di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso non siano esclusi, qualora decidano in tal senso, dal partecipare alla gestione della domanda e alla condivisione dell’energia nonché dal contribuire attivamente a soddisfare le esigenze di flessibilità del sistema elettrico nazionale.

2.

Gli Stati membri assicurano che i clienti finali siano pienamente informati dai fornitori circa le opportunità, i costi e i rischi derivanti dai rispettivi tipi di contratti di fornitura dell’energia elettrica e che i fornitori siano tenuti a fornire di conseguenza informazioni ai clienti finali, anche con riferimento alla necessità di far installare un contatore di energia elettrica adeguato. Le autorità di regolazione:

  1. a) monitorano gli sviluppi del mercato, valutano i rischi che i nuovi prodotti e servizi possono comportare e affrontano le pratiche abusive;

  2. b) adottano le misure appropriate qualora siano riscontrati oneri di risoluzione non legittimi in conformità dell’articolo 12, paragrafo 3.

3. I fornitori devono ottenere il consenso di ogni cliente finale prima che tale cliente passi a un contratto con prezzo dinamico dell'energia elettrica.

4. Per almeno dieci anni dopo l'introduzione dei contratti con prezzo dinamico dell'energia elettrica, gli Stati membri o le loro autorità di regolazione effettuano un monitoraggio e pubblicano una relazione annuale sui principali sviluppi relativi a tali contratti, prendendo in considerazione, fra l'altro, le offerte di mercato e l'impatto sulle bollette dei consumatori, con particolare riguardo al livello di volatilità dei prezzi.

Art. 12 Diritto di cambiare e norme sui relativi oneri

1. Il cambio di fornitore o partecipante al mercato coinvolto nell'aggregazione è effettuato nel più breve tempo possibile. Gli Stati membri assicurano che i clienti che desiderano cambiare il fornitore o i partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione, nel rispetto delle condizioni contrattuali, abbiano diritto a tale cambio al massimo entro tre settimane dalla data della richiesta. Entro e non oltre il 2026 il processo tecnico del passaggio da un fornitore all’altro non deve richiedere più di 24 ore e deve essere possibile in qualsiasi giorno lavorativo.

2. Gli Stati membri assicurano che almeno i clienti civili e le piccole imprese non debbano pagare alcun onere per il cambio di fornitore.

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono consentire ai fornitori o ai partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione di imporre oneri di risoluzione del contratto ai clienti che risolvano volontariamente un contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso prima della scadenza, purché tali oneri rientrino in un contratto che il cliente ha sottoscritto volontariamente e siano comunicati in modo chiaro al cliente prima della sottoscrizione del contratto. Detti oneri devono essere proporzionati e non eccedere la perdita economica diretta incorsa dal fornitore o dal partecipante al mercato coinvolto nell'aggregazione risultante dalla risoluzione del contratto da parte del cliente, compresi i costi di eventuali pacchetti di investimenti o servizi già forniti al consumatore nell'ambito del contratto. L'onere della prova della perdita economica diretta è a carico del fornitore o del partecipante al mercato coinvolto nell'aggregazione e la legittimità degli oneri di risoluzione del contratto è soggetta al controllo dell'autorità di regolazione o di un'altra autorità nazionale competente.

4. Gli Stati membri provvedono a che il diritto di cambiare fornitore o partecipante al mercato coinvolto nell'aggregazione sia riconosciuto ai clienti in modo non discriminatorio per quanto riguarda i costi, gli oneri e i tempi.

5. I clienti civili hanno il diritto di partecipare a programmi collettivi di cambio di fornitore. Gli Stati membri eliminano tutti gli ostacoli normativi o amministrativi per il cambio collettivo di fornitore, predisponendo nel contempo un quadro che garantisca la massima protezione dei consumatori per evitare eventuali pratiche abusive.

Art. 13 Contratto di aggregazione

1. Gli Stati membri assicurano che tutti i clienti siano liberi di acquistare e vendere servizi di energia elettrica, compresa l'aggregazione, diversi dalla fornitura, indipendentemente dal loro contratto di fornitura di energia elettrica e da un'impresa elettrica di loro scelta.

2.

Gli Stati membri assicurano che, qualora un cliente finale intenda stipulare un contratto di aggregazione, questi abbia il diritto di procedere senza il consenso delle imprese elettriche del cliente finale.

Gli Stati membri assicurano che i partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione informino in maniera esaustiva i clienti circa i termini e le condizioni dei contratti che offrono loro.

3. Gli Stati membri provvedono affinché sia garantito ai clienti finali il diritto di ricevere gratuitamente, almeno una volta per ogni periodo di fatturazione, se richiesto dal cliente, tutti i pertinenti dati di gestione della domanda e quelli relativi all'energia elettrica fornita e venduta.

4. Gli Stati membri assicurano che i diritti di cui ai paragrafi 2 e 3 siano riconosciuti a tutti i clienti finali in modo non discriminatorio per quanto riguarda i costi, gli oneri o i tempi. In particolare, gli Stati membri assicurano che i clienti non siano soggetti a requisiti tecnici e amministrativi, procedure o oneri discriminatori da parte dei propri fornitori sulla base del fatto che essi abbiano o meno un contratto con un partecipante al mercato coinvolto nell'aggregazione.

Art. 14 Strumenti di confronto

1.

Gli Stati membri assicurano che almeno i clienti civili e le microimprese aventi un consumo annuale previsto inferiore a 100000 kWh abbiano accesso gratuitamente ad almeno uno strumento di confronto delle offerte dei fornitori, comprese le offerte di contratti con prezzo dinamico dell'energia elettrica. I clienti sono informati della disponibilità di tali strumenti nelle loro fatture o unitamente alle stesse o con altri mezzi. Gli strumenti soddisfano almeno i seguenti requisiti:

  1. a) sono indipendenti dai partecipanti al mercato e assicurano che le imprese elettriche siano trattate alla pari nei risultati delle ricerche;

  2. b) indicano chiaramente il proprietario e la persona fisica o giuridica che gestisce e controlla lo gli strumenti e forniscono informazioni sulle modalità di finanziamento degli strumenti;

  3. c) definiscono e indicano i criteri chiari e oggettivi su cui si deve basare il confronto, compresi i servizi;

  4. d) usano un linguaggio semplice e privo di ambiguità;

  5. e) forniscono informazioni corrette e aggiornate, e indicano la data dell'ultimo aggiornamento;

  6. f) sono accessibili per le persone con disabilità in quanto sono percepibili, riconoscibili, comprensibili e affidabili;

  7. g) forniscono una procedura efficace per segnalare le informazioni errate sulle offerte pubblicate; e

  8. h) effettuano confronti, limitando i dati personali richiesti a quanto strettamente necessario per il confronto.

Gli Stati membri garantiscono che almeno uno strumento contempli il mercato nel suo insieme. Se vari strumenti coprono il mercato, essi comprendono una gamma quanto più possibile completa di offerte di energia elettrica che copra una parte significativa del mercato e, se tali strumenti non forniscono un quadro completo del mercato, una chiara indicazione in tal senso prima di mostrare i risultati.

2. Gli strumenti di cui al paragrafo 1 possono essere gestiti da qualsiasi soggetto, ivi inclusi le società private e le autorità o gli enti pubblici.

3. Gli Stati membri designano un'autorità competente incaricata di rilasciare marchi di fiducia agli strumenti di confronto che soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1 e di garantire che gli strumenti di confronto recanti un marchio di fiducia continuino a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1. Tale autorità è indipendente dai partecipanti al mercato e dai gestori di strumenti di confronto.

4. Gli Stati membri possono esigere che gli strumenti di confronto di cui al paragrafo 1 includano criteri comparativi relativi alla natura dei servizi offerti dai fornitori.

5. Ogni strumento di confronto delle offerte dei partecipanti al mercato è ammesso a richiedere un marchio di fiducia in conformità del presente articolo su base volontaria e non discriminatoria.

6. In deroga ai paragrafi 3 e 5, gli Stati membri possono scegliere di non prevedere il rilascio del marchio di fiducia per gli strumenti di confronto qualora un'autorità pubblica o un ente pubblico fornisca uno strumento di confronto che soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1.

Art. 15 Clienti attivi

1. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali abbiano il diritto di agire in qualità di clienti attivi senza essere soggetti a requisiti tecnici o a requisiti amministrativi, procedure e oneri discriminatori o sproporzionati, e a oneri di rete che non rispecchiano i costi.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti attivi:

  1. a) abbiano il diritto di operare direttamente o in maniera aggregata;

  2. b) abbiano il diritto di vendere energia elettrica autoprodotta, anche attraverso accordi per l'acquisto di energia elettrica;

  3. c) abbiano il diritto di partecipare a meccanismi di flessibilità e a meccanismi di efficienza energetica;

  4. d) abbiano il diritto di delegare a un terzo la gestione degli impianti necessari per le loro attività, compresi l'installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione, senza che il terzo sia considerato un cliente attivo;

  5. e) siano soggetti a oneri di rete che rispecchino i costi, siano trasparenti e non discriminatori e contabilizzino separatamente l'energia elettrica immessa in rete e quella assorbita dalla rete, in conformità dell'articolo 59, paragrafo 9, della presente direttiva e dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2019/943, così da garantire che contribuiscano in modo adeguato ed equilibrato alla ripartizione globale dei costi del sistema;

  6. f) siano finanziariamente responsabili degli squilibri che apportano alla rete elettrica; in tal misura, sono responsabili del bilanciamento o delegano la propria responsabilità di bilanciamento in conformità dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/943.

3. L'ordinamento nazionale degli Stati membri può contenere disposizioni diverse che si applicano ai clienti attivi individuali e consorziati, a condizione che tutti i diritti e gli obblighi di cui al presente articolo si applichino a tutti i clienti attivi. Qualsiasi differenza di trattamento nei confronti dei clienti attivi consorziati deve essere proporzionata e debitamente giustificata.

4. Gli Stati membri in cui vigono meccanismi che non contabilizzano separatamente l'energia elettrica immessa in rete e quella assorbita dalla rete non concedono nuovi diritti nel quadro di tali meccanismi dopo il 31 dicembre 2023. In ogni caso i clienti soggetti a meccanismi vigenti devono avere la possibilità di optare in qualsiasi momento per un nuovo meccanismo che contabilizzi separatamente l'energia elettrica immessa in rete e quella assorbita dalla rete come base per il calcolo degli oneri di rete.

5. Gli Stati membri assicurano che i clienti attivi proprietari di un impianto di stoccaggio di energia:

  1. a) abbiano diritto alla connessione alla rete in un arco di tempo ragionevole dopo la relativa richiesta, purché siano soddisfatte tutte le condizioni necessarie, quali la responsabilità del bilanciamento e la misurazione adeguata;

  2. b) non siano soggetti ad alcun doppio onere, compresi gli oneri di rete, per l'energia elettrica immagazzinata che rimane nella loro disponibilità o per la prestazione di servizi di flessibilità ai gestori dei sistemi;

  3. c) non siano soggetti a requisiti o oneri sproporzionati in materia di licenze;

  4. d) siano autorizzati a fornire diversi servizi contemporaneamente, se tecnicamente possibile.

Art. 15 bis Diritto alla condivisione dell’energia

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti clienti civili e le piccole e medie imprese, tutti gli enti pubblici e, qualora uno Stato membro abbia deciso in tal senso, altre categorie di clienti finali abbiano il diritto di partecipare alla condivisione dell’energia in qualità di clienti attivi, in modo non discriminatorio, all’interno della stessa zona di offerta o di un’area geografica più limitata, come stabilito da tale Stato membro.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti attivi abbiano il diritto di condividere tra loro l’energia rinnovabile sulla base di accordi privati o tramite un soggetto giuridico. La partecipazione alla condivisione dell’energia non costituisce l’attività commerciale o professionale principale dei clienti attivi nella condivisione di energia.

3.

I clienti attivi possono nominare un terzo quale organizzatore della condivisione dell’energia a fini di:

  1. a) comunicazione con altri soggetti pertinenti, quali fornitori e operatori di rete, in merito agli accordi di condivisione dell’energia, anche per quanto riguarda gli aspetti relativi a tariffe e oneri, imposte o prelievi applicabili;

  2. b) sostegno alla gestione e al bilanciamento dei carichi flessibili dietro al contatore, della generazione distribuita di energia rinnovabile e degli impianti di stoccaggio che fanno parte del pertinente accordo di condivisione dell’energia;

  3. c) stipula di contratti e fatturazione dei clienti attivi che partecipano alla condivisione dell’energia;

  4. d) installazione e funzionamento, comprese la misurazione e la manutenzione, dell’impianto di generazione di energia rinnovabile o dell’impianto di stoccaggio.

L’organizzatore della condivisione dell’energia o un altro terzo può possedere o gestire un impianto di stoccaggio o di produzione di energia rinnovabile per un massimo di 6 MW, senza essere considerato un cliente attivo, tranne nel caso in cui uno dei clienti attivi partecipi al progetto di condivisione dell’energia. L’organizzatore della condivisione dell’energia fornisce servizi non discriminatori e prezzi, tariffe e condizioni di servizio trasparenti. Per quanto riguarda il primo comma, lettera c), del presente paragrafo si applicano gli articoli 10, 12 e 18. Gli Stati membri stabiliscono il quadro normativo per l’applicazione del presente paragrafo.

4.

Gli Stati membri assicurano che i clienti attivi che partecipano alla condivisione dell’energia:

  1. a) abbiano diritto a che l’energia elettrica condivisa immessa nella rete sia dedotta dal consumo totale misurato entro un intervallo di tempo non superiore al periodo di regolazione degli sbilanciamenti e fatti salvi le imposte e i prelievi non discriminatori e gli oneri di rete commisurati ai costi applicabili;

  2. b) beneficino di tutti i diritti e obblighi dei consumatori in quanto clienti finali a norma della presente direttiva;

  3. c) non siano tenuti a rispettare gli obblighi che incombono ai fornitori, qualora l’energia rinnovabile sia condivisa tra clienti civili con una capacità installata fino a 10,8 kW per le singole abitazioni e fino a 50 kW per i condomini;

  4. d) abbiano accesso a contratti tipo su base volontaria che prevedano condizioni eque e trasparenti per gli accordi di condivisione dell’energia;

  5. e) in caso di conflitto derivante da un accordo di condivisione dell’energia, abbiano accesso alla risoluzione extragiudiziale delle controversie con altri partecipanti all’accordo di condivisione dell’energia conformemente all’articolo 26;

  6. f) non subiscano un trattamento iniquo e discriminatorio dai partecipanti al mercato o dai loro responsabili del bilanciamento;

  7. g) siano informati della possibilità che le zone di offerta siano modificate in conformità dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2019/943 e del fatto che il diritto di condividere energia rinnovabile è limitato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo;

  8. h) notifichino gli accordi di condivisione dell’energia ai pertinenti gestori di sistema e partecipanti al mercato, compresi i fornitori interessati, direttamente o tramite un organizzatore della condivisione dell’energia.

Gli Stati membri possono adattare le soglie di cui al primo comma, lettera c), secondo quanto segue:

  1. a) nel caso di singole abitazioni, la soglia può essere aumentata fino a 30 kW;

  2. b) nel caso di condomini, la soglia può essere aumentata fino a 100 kW o, in caso di circostanze specifiche debitamente giustificate dovute alle dimensioni medie ridotte dei condomini, ridotta fino a un minimo di 40 kW.

5.

Se altre categorie di clienti finali che partecipano a meccanismi di condivisione dell’energia sono di dimensioni maggiori rispetto alle piccole e medie imprese, si applicano le condizioni supplementari seguenti:

  1. a) la capacità installata massima dell’impianto di generazione associato al meccanismo di condivisione dell’energia deve essere di 6 MW;

  2. b) la condivisione dell’energia avviene all’interno di un’area geografica limitata o locale, quale definita dallo Stato membro interessato.

6.

Gli Stati membri provvedono affinché i gestori dei sistemi di trasmissione o i gestori dei sistemi di distribuzione pertinenti o gli altri organi designati:

  1. a) monitorino, raccolgano, convalidino e comunichino, con frequenza almeno mensile e in conformità dell’articolo 23, i dati di misurazione relativi all’energia elettrica condivisa con i clienti finali e i partecipanti al mercato interessati, e a tal fine predispongano gli adeguati sistemi informatici;

  2. b) forniscano un punto di contatto atto a:

    1. i) registrare gli accordi di condivisione dell’energia;

    2. ii) mettere a disposizione informazioni pratiche per la condivisione dell’energia;

    3. iii) ricevere informazioni sui pertinenti punti di misurazione, cambiamenti di ubicazione e partecipazione; e

    4. iv) se del caso, convalidare i metodi di calcolo in modo chiaro, trasparente e tempestivo.

7. Gli Stati membri adottano misure appropriate e non discriminatorie per garantire che i clienti vulnerabili e i clienti in condizioni di povertà energetica possano accedere ai meccanismi di condivisione dell’energia. Tali misure possono includere misure di sostegno finanziario o quote di allocazione della produzione.

8. Gli Stati membri provvedono affinché i progetti di condivisione dell’energia di proprietà delle autorità pubbliche rendano l’energia elettrica condivisa accessibile ai clienti o cittadini vulnerabili e ai clienti o cittadini in condizioni di povertà energetica. Nel fare ciò, gli Stati membri fanno il possibile affinché la quantità di tale energia accessibile sia in media pari almeno al 10 % dell’energia condivisa.

9. Gli Stati membri possono incoraggiare l’introduzione di mini sistemi solari plug-in con una capacità massima di 800 W integrati all’interno e all’esterno degli edifici.

10. La Commissione fornisce orientamenti agli Stati membri senza accrescere l’onere amministrativo al fine di agevolare la definizione di un approccio standardizzato in relazione alla condivisione dell’energia e garantire condizioni di parità per le comunità di energia rinnovabile e le comunità energetiche dei cittadini.

11. Il presente articolo non pregiudica il diritto dei clienti di scegliere il proprio fornitore in conformità dell’articolo 4 né le norme nazionali applicabili in materia di autorizzazione dei fornitori.