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Sez. 2, Sentenza n. 19917 del 15/01/2013 Ud. (dep. 09/05/2013) Rv. 255915 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - CAPI E PROMOTORI | "Capo" dell'organizzazione - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255915-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - CAPI E PROMOTORI

Nel reato di associazione "capo" è non solo il vertice dell'organizzazione, quando questo esista, ma anche colui che abbia incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati. (Nella specie, in relazione ad un'associazione dedita ai furti di auto, è stata ritenuta sussistente l'aggravante nei confronti di un imputato che impartiva direttive ai sodali in ordine alle autovetture da sottrarre ed alle somme da corrispondere dalle vittime dei furti, a titolo estorsivo, per ottenerne la restituzione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)