diritto.io

REGOLAMENTO (CEE) N. 2913/92 DEL CONSIGLIO del 12 ottobre 1992 che istituisce un codice doganale comunitario

Testo in vigore al

Art. 30

1. Quando il valore in dogana non può essere determinato ai sensi dell'articolo 29 si ha riguardo, nell'ordine, alle lettere a), b), c) e d) del paragrafo 2 fino alla prima di queste lettere che consenta di determinarlo, salvo il caso in cui l'ordine delle lettere c) e d) debba essere invertito su richiesta del dichiarante; soltanto quando tale valore in dogana non possa essere determinato a norma di una data lettera è consentito applicare la lettera immediatamente successiva nell'ordine stabilito dal presente paragrafo.

2. I valori in dogana determinati ai sensi del presente articolo sono i seguenti:

  1. a) valore di transazione di merci identiche, vendute per l'esportazione a destinazione della Comunità ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare;

  2. b) valore di transazione di merci similari, vendute per l'esportazione a destinazione della Comunità ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare;

  3. c) valore fondato sul prezzo unitario corrispondente alle vendite nella Comunità delle merci importate o di merci identiche o similari importate nel quantitativo complessivo maggiore, effettuate a persone non legate ai venditori;

  4. d) valore calcolato, eguale alla somma:

    del costo o del valore delle materie e delle operazioni di fabbricazione o altre, utilizzate per produrre le merci importate;

    di un ammontare rappresentante gli utili e le spese generali, uguale a quello che comportano generalmente le vendite di merci della stessa qualità o della stessa specie delle merci da valutare, fatte da produttori del paese di esportazione per l'esportazione a destinazione della Comunità;

    del costo o del valore degli elementi enumerati all'articolo 32, paragrafo 1, lettera e).

3. Le condizioni supplementari e le modalità di applicazione del suddetto paragrafo 2 sono determinate secondo la procedura del comitato.

Art. 31

1. Se il valore in dogana delle merci non può essere determinato ai sensi degli articoli 29 e 30, esso viene stabilito, sulla base dei dati disponibili nella Comunità, ricorrendo a mezzi ragionevoli compatibili con i principi e con le disposizioni generali:

dell'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994;

dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e

delle disposizioni del presente capitolo.

2. Il valore in dogana ai sensi del paragrafo 1 non si basa:

  1. a) sul prezzo di vendita, nella Comunità, di merci prodotte nella Comunità,

  2. b) sul sistema che prevede l'accettazione, ai fini doganali, del più elevato dei due valori possibili,

  3. c) sul prezzo di merci sul mercato interno del paese di esportazione,

  4. d) sul costo di produzione, diverso dai valori calcolati che sono stati determinati per merci identiche o similari conformemente all'articolo 30, paragrafo 2, lettera d),

  5. e) su prezzi per l'esportazione a destinazione di un paese non compreso nel territorio doganale della Comunità,

  6. f) su valori in dogana minimi, oppure

  7. g) su valori arbitrari o fittizi.

Art. 32

1. Per determinare il valore in dogana ai sensi dell'articolo 29 si addizionano al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate:

  1. a) i seguenti elementi, nella misura in cui sono a carico del compratore ma non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci:

    1. i) commissioni e spese di mediazione, escluse le commissioni di acquisto;

    2. ii) costo dei contenitori considerati, ai fini doganali, come formanti un tutto unico con la merce;

    3. iii) costo dell'imballaggio, comprendente sia la manodopera che i materiali;

  2. b) il valore, attribuito in misura adeguata, dei prodotti e servizi qui di seguito elencati, qualora questi siano forniti direttamente o indirettamente dal compratore, senza spese o a costo ridotto e siano utilizzati nel corso della produzione e della vendita per l'esportazione delle merci importate, nella misura in cui detto valore non sia stato incluso nel prezzo effettivamente pagato o da pagare:

    1. i) materie, componenti, parti e elementi similari incorporati nelle merci importate,

    2. ii) utensili, matrici, stampi ed oggetti similari utilizzati per la produzione delle merci importate,

    3. iii) materie consumate durante la produzione delle merci importate,

    4. iv) lavori d'ingegneria, di studio, d'arte e di design, piani e schizzi, eseguiti in un paese non membro della Comunità e necessari per produrre le merci importate;

  3. c) i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare;

  4. d) il valore di ogni parte del prodotto di qualsiasi ulteriore rivendita, cessione o utilizzazione delle merci importate spettante direttamente o indirettamente al venditore;

  5. e)

    1. i) le spese di trasporto e di assicurazione delle merci importate e

    2. ii) le spese di carico e movimentazione connesse col trasporto delle merci importate,

    fino al luogo d'introduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità.

2. Ogni elemento che venga aggiunto ai sensi del presente articolo al prezzo effettivamente pagato o da pagare è basato esclusivamente su dati oggettivi e quantificabili.

3. Per la determinazione del valore in dogana, nessun elemento è aggiunto al prezzo effettivamente pagato o da pagare, fatti salvi quelli previsti dal presente articolo.

4. Ai fini del presente capitolo, per «commissioni d'acquisto» si intendono le somme versate da un importatore al suo agente per il servizio da questi fornito nel rappresentarlo al momento dell'acquisto delle merci da valutare.

5. Nonostante il paragrafo 1, lettera c),

  1. a) al momento della determinazione del valore in dogana, le spese relative al diritto di riproduzione delle merci importate nella Comunità non sono aggiunte al prezzo effettivamente pagato o da pagare per tali merci e

  2. b) i pagamenti effettuati dal compratore come contropartita del diritto di distribuzione o di rivendita delle merci importate non sono aggiunti al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate se tali pagamenti non costituiscono una condizione della vendita, per l'esportazione, a destinazione della Comunità, delle merci qui importate.

Art. 33

Sempre che essi siano distinti dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate, il valore in dogana non comprende i seguenti elementi:

  1. a) le spese di trasporto delle merci dopo il loro arrivo nel luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità;

  2. b) le spese relative a lavori di costruzione, d'installazione, di montaggio, di manutenzione o di assistenza tecnica iniziati dopo l'importazione, sulle merci importate, ad esempio impianti, macchinari o materiale industriale;

  3. c) gli interessi conseguenti ad un accordo di finanziamento concluso dal compratore e relativo all'acquisto di merci importate, indipendentemente dalla circostanza che il finanziamento sia garantito dal venditore o da un'altra persona, sempre che l'accordo di finanziamento considerato sia stato fatto per iscritto e, su richiesta, il compratore possa dimostrare che:

    le merci sono realmente vendute al prezzo dichiarato come prezzo effettivamente pagato o da pagare, e

    il tasso dell'interesse richiesto non è superiore al livello al momento comunemente praticato per transazioni del genere nel paese dove è stato garantito il finanziamento;

  4. d) le spese relative al diritto di riproduzione nella Comunità delle merci importate;

  5. e) le commissioni d'acquisto;

  6. f) i dazi all'importazione e le altre imposizioni da pagare nella Comunità a motivo dell'importazione o della vendita delle merci.

Art. 34

Secondo la procedura del comitato possono essere stabilite norme particolari per determinare il valore in dogana di supporti informatici destinati ad attrezzature per il trattamento dei dati e contenenti dati od istruzioni.

Art. 35

Quando alcuni elementi che servono a determinare il valore in dogana di una merce sono espressi in una moneta diversa da quella dello Stato membro in cui si effettua la valutazione, il tasso di cambio da applicare è quello debitamente pubblicato dalle autorità competenti in materia.

Tale tasso di cambio riflette, quanto più possibile, il valore corrente di detta moneta nelle transazioni commerciali, espresso nella moneta dello Stato membro considerato, e si applica durante un periodo determinato secondo la procedura del comitato.

In mancanza del corso di cambio, il tasso da applicare è determinato secondo la procedura del comitato.

Art. 36

1. Le disposizioni del presente capitolo non pregiudicano le disposizioni specifiche relative alla determinazione del valore in dogana delle merci immesse in libera pratica in seguito ad altra destinazione doganale.

2. In deroga agli articolo 29, 30 e 31, la determinazione del valore in dogana di merci deperibili normalmente consegnate a fronte del regime della vendita in conto consegna può essere effettuata, su richiesta del dichiarante, avvalendosi di norme semplificate stabilite per l'intera Comunità secondo la procedura del comitato.

Titolo III. Disposizioni applicabili alle merci introdotte nel territorio doganale della comunità finche non abbiano ricevuto una destinazione doganale

Capo 1. Introduzione delle merci nel territorio doganale della comunità

Art. 36 bis

1. Le merci che entrano nel territorio doganale della Comunità sono accompagnate da una dichiarazione sommaria, salvo se introdotte con mezzi di trasporto che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale senza fare scalo all'interno di tale territorio.

2.

La dichiarazione sommaria è presentata all'ufficio doganale di entrata.

Le autorità doganali possono consentire di presentare la dichiarazione sommaria a un altro ufficio doganale, a condizione che quest'ultimo comunichi immediatamente, o renda disponibili per via elettronica, le necessarie indicazioni all'ufficio doganale di entrata.

Le autorità doganali possono consentire che la presentazione di una dichiarazione sommaria sia sostituita dalla presentazione di una notifica e dall'accesso ai dati della dichiarazione sommaria nel sistema elettronico dell'operatore economico.

3. La dichiarazione sommaria è presentata prima che le merci siano introdotte nel territorio doganale della Comunità.

4. Si ricorre alla procedura del comitato per determinare:

il termine entro il quale la dichiarazione sommaria deve essere presentata prima che le merci siano introdotte nel territorio doganale della Comunità,

le norme per le deroghe e le variazioni relative al termine di cui al primo trattino, e

le condizioni alle quali si può derogare all'obbligo della dichiarazione sommaria o si può adattare tale obbligo,

in funzione di circostanze particolari e relativamente a taluni tipi di traffico di merci, di modi di trasporto o di operatori economici, o allorché accordi internazionali prevedono speciali disposizioni in materia di sicurezza.

Art. 36 ter

1. Si ricorre alla procedura del comitato per stabilire una serie di dati e un formato comuni per la dichiarazione sommaria, contenenti le indicazioni necessarie per l'analisi del rischio e la corretta applicazione dei controlli doganali, essenzialmente per motivi di sicurezza, utilizzando, laddove opportuno, standard internazionali e prassi commerciali.

2.

La dichiarazione sommaria è presentata utilizzando un procedimento informatico. Possono essere usate informazioni commerciali e portuali o relative al trasporto, purché contengano le indicazioni necessarie.

L'autorità doganale può accettare dichiarazioni sommarie in forma cartacea in circostanze eccezionali, a condizione che siano soggette al medesimo livello di gestione del rischio applicato alle dichiarazioni sommarie presentate utilizzando un procedimento informatico.

3. La dichiarazione sommaria è presentata dalla persona che introduce le merci o assume la responsabilità del loro trasporto nel territorio doganale della Comunità.

4. Nonostante gli obblighi della persona di cui al paragrafo 3, la dichiarazione sommaria può essere invece presentata:

  1. a) dalla persona per conto della quale agisce la persona di cui al paragrafo 3; o

  2. b) da qualsiasi persona in grado di presentare le merci in questione o di provvedere alla loro presentazione presso l'autorità doganale competente; o

  3. c) da un rappresentante di una delle persone di cui al paragrafo 3 o alle lettere a) o b).

5. A sua richiesta, la persona di cui ai paragrafi 3 e 4 è autorizzata a modificare una o più indicazioni della dichiarazione sommaria dopo la presentazione della stessa. Non è tuttavia possibile alcuna modifica dopo che l'autorità doganale:

  1. a) abbia informato la persona che ha presentato la dichiarazione sommaria che intende esaminare le merci; o

  2. b) abbia stabilito che le indicazioni in questione non sono corrette; o

  3. c) abbia autorizzato lo svincolo delle merci.

Art. 36 quater

1.

L'ufficio doganale di entrata può dispensare dalla presentazione di una dichiarazione sommaria qualora si tratti di merci per cui è stata presentata una dichiarazione in dogana prima della scadenza del termine di cui all'articolo 36 bis, paragrafi 3 o 4. In questo caso, la dichiarazione in dogana contiene almeno i dati necessari per una dichiarazione sommaria e, fino al momento della sua accettazione conformemente all'articolo 63, ha lo status di dichiarazione sommaria.

Le autorità doganali possono consentire di presentare la dichiarazione in dogana a un ufficio doganale di importazione che non sia l'ufficio doganale di entrata, a condizione che quest'ultimo comunichi immediatamente, o renda disponibili per via elettronica, le necessarie indicazioni all'ufficio doganale di entrata.

2. Se la dichiarazione in dogana è presentata senza utilizzare procedimenti informatici, l'autorità doganale sottopone i dati al medesimo livello di gestione del rischio utilizzato per le dichiarazioni in dogana elettroniche.

Art. 37

1. Le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità sono sottoposte, fin dalla loro introduzione, a vigilanza doganale. Esse possono essere soggette a controlli doganali conformemente alle disposizioni vigenti.

2. Esse restano soggette a tale vigilanza per tutto il tempo eventualmente necessario per determinare la loro posizione doganale e, nel caso di merci non comunitarie e fatto salvo l'articolo 82, paragrafo 1, finché esse non cambino posizione doganale o non siano introdotte in una zona franca o in un deposito franco oppure non vengano riesportate o distrutte ai sensi dell'articolo 182.

Art. 38

1. Le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità devono essere condotte senza indugio dalla persona che ha proceduto a tale introduzione, seguendo, se del caso, la via permessa dall'autorità doganale e conformemente alle modalità da questa stabilite:

  1. a) all'ufficio doganale designato dall'autorità doganale o in altro luogo designato o autorizzato da detta autorità;

  2. b) in una zona franca, se l'introduzione delle merci in tale zona deve essere effettuata direttamente:

    per via marittima od aerea, oppure

    su strada, senza che venga attraversata un'altra parte del territorio doganale della Comunità, quando trattasi di zona franca contigua alla frontiera terrestre tra uno Stato membro ed un paese terzo.

2. Chiunque provveda al trasporto delle merci dopo che queste sono state introdotte nel territorio doganale della Comunità, in particolare dopo il loro trasbordo, diventa responsabile dell'esecuzione dell'obbligo di cui al paragrafo 1.

3. Sono assimilate alle merci introdotte nel territorio doganale della Comunità le merci che, pur trovandosi fuori di tale territorio, possono essere sottoposte a controlli doganali di uno Stato membro in virtù delle disposizioni in vigore, in particolare in virtù di un accordo concluso tra questo Stato membro ed un paese terzo.

4. Il paragrafo 1, lettera a) non osta all'applicazione delle disposizioni in vigore in materia di traffico turistico, di traffico frontaliero, di traffico postale o di traffico di importanza economica trascurabile, sempreché la vigilanza doganale e le possibilità di controllo doganale non risultino compromesse.

5. I paragrafi da 1 a 4, gli articoli 36 bis, 36 ter e 36 quater e gli articoli da 39 a 53 non si applicano alle merci che hanno temporaneamente lasciato il territorio doganale della Comunità circolando tra due punti del medesimo per via marittima o aerea, a condizione che il trasporto sia stato effettuato in linea diretta mediante servizi aerei o navali di linea senza fare scalo al di fuori del territorio doganale della Comunità.

6. Il paragrafo 1 non si applica alle merci che si trovano a bordo di navi od aeromobili che attraversano il mare territoriale o lo spazio aereo degli Stati membri senza essere diretti in un porto o in un aeroporto di tali Stati.

Art. 39

1. Qualora, per caso fortuito o per forza maggiore, non si possa adempiere l'obbligo di cui all'articolo 38, paragrafo 1, la persona tenuta al suo adempimento o chiunque agisca in sua vece informa senza indugio l'autorità doganale di questa situazione. Quando il caso fortuito o la forza maggiore non abbiano provocato la perdita totale delle merci, l'autorità doganale deve essere informata del luogo preciso in cui esse si trovano.

2. Quando una nave o un aeromobile di cui all'articolo 38, paragrafo 6 sia costretta(o), per un caso fortuito o di forza maggiore, a fare scalo o a sostare temporaneamente nel territorio doganale della Comunità senza poter rispettare l'obbligo di cui all'articolo 38, paragrafo 1, la persona che ha introdotto la nave o l'aeromobile nel predetto territorio doganale, o chiunque agisca in sua vece, informa senza indugio l'autorità doganale della situazione sopravvenuta.

3. L'autorità doganale stabilisce le misure da osservare per permettere la vigilanza doganale delle merci di cui al paragrafo 1 nonché di quelle che si trovano a bordo della nave o dell'aeromobile conformemente al paragrafo 2 e per garantire, all'occorrenza, che esse vengano avviate ad un ufficio doganale o ad altro luogo da essa designato o autorizzato.

Capo 2. Presentazione in dogana delle merci

Art. 40

Le merci che entrano nel territorio doganale della Comunità sono presentate in dogana dalla persona che le introduce in tale territorio o, se del caso, dalla persona che assume la responsabilità del trasporto delle merci ad introduzione avvenuta, fatta eccezione per i beni trasportati su mezzi di trasporto che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale della Comunità senza fare scalo all'interno di tale territorio. La persona che presenta le merci fa riferimento alla dichiarazione sommaria o alla dichiarazione in dogana precedentemente presentata al riguardo.

Art. 41

L'articolo 40 non osta all'applicazione di disposizioni in vigore relative alle merci:

  1. a) trasportate dai viaggiatori;

  2. b) vincolate ad un regime doganale senza essere presentate in dogana.

Art. 42

Non appena presentate in dogana le merci possono, con l'autorizzazione dell'autorità doganale, formare oggetto di ispezioni o di prelevamento di campioni al fine di assegnare loro una destinazione doganale.

Capo 3. Scarico delle merci presentate in dogana

Art. 46

1.

Le merci possono essere scaricate o trasbordate dal mezzo di trasporto sul quale si trovano solo con l'autorizzazione dell'autorità doganale e unicamente nei luoghi destinati o autorizzati dalla medesima.

Questa autorizzazione non è tuttavia richiesta in caso di pericolo imminente che renda necessario scaricare immediatamente le merci nella loro totalità o in parte. In tal caso, l'autorità doganale ne è informata senza indugio.

2. Per garantire il controllo sia delle merci che del mezzo di trasporto sul quale si trovano, l'autorità doganale può esigere, in qualsiasi momento, che le merci vengano scaricate e tolte dall'imballaggio.

Art. 47

Le merci non possono essere rimosse, senza l'autorizzazione dell'autorità doganale, dal luogo in cui sono state inizialmente collocate.

Capo 4. Obbligo di dare una destinazione doganale alle merci presentate in dogana

Art. 48

Le merci non comunitarie presentate in dogana devono ricevere una delle destinazioni doganali ammesse per tali merci.

Art. 49

1. Le merci che formano oggetto di dichiarazione sommaria devono essere soggette a formalità al fine di assegnare loro una destinazione doganale entro i termini seguenti:

  1. a) quarantacinque giorni, dalla data della presentazione della dichiarazione sommaria, per le merci inoltrate via mare;

  2. b) venti giorni, dalla data della presentazione della dichiarazione sommaria, per le merci inoltrate per via diversa da quella marittima.

2. Quando le circostanze lo giustifichino, l'autorità doganale può fissare un termine più breve o autorizzare una proroga dei termini di cui al paragrafo 1. Questa proroga non può tuttavia eccedere le effettive necessità giustificate dalle circostanze.

Capo 5. Custodia temporanea delle merci

Art. 50

In attesa di ricevere una destinazione doganale, le merci presentate in dogana acquisiscono la posizione, non appena avvenuta la presentazione, di merci in custodia temporanea. Queste merci sono denominate in seguito «merci in custodia temporanea».