Sez. 1, Sentenza n. 5519 del 21/10/1981 (Rv. 416222 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - AD PROCESSUM - QUESTIONI RELATIVE DEFINITE CON LA SENTENZA DI CASSAZIONE - RIPROPOSIZIONE NEL GIUDIZIO DI RINVIO - INAMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - AD PROCESSUM - QUESTIONI RELATIVE DEFINITE CON LA SENTENZA DI CASSAZIONE - RIPROPOSIZIONE NEL GIUDIZIO DI RINVIO - INAMMISSIBILITÀ.*
Le questioni attinenti alla legittimazione, sia ad causam che ad processum, esplicitamente od implicitamente definite con la sentenza di Cassazione, non possono essere rimesse in discussione nel giudizio di rinvio. (V. 2830/79, mass. N. 399147).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)