diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 6783 del 03/06/1992 (Rv. 477531 - 01)

Urbanistica - Vigilanza e sanzioni - In genere | Infrazioni urbanistico edilizie - Controversie in tema di sanzioni pecuniarie - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Estensione alle violazioni contemplate da norme regionali.
Stato
decisa il 1992-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477531-01

Urbanistica - Vigilanza e sanzioni - In genere

Con riguardo alle controversie in tema di sanzioni pecuniarie per infrazioni urbanistico-edilizie, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che è prevista dall'art. 16 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 ed operante pur dopo l'entrata in vigore della legge 24 novembre 1981 n. 689, trova applicazione anche rispetto alle violazioni contemplate da norme regionali, quali quella di cui all' art. 47 lettera A della legge Reg. Puglia 31 maggio 1980 n. 56, senza che rilevi in contrario l'avere l'art. 48 di tale legge previsto che la riscossione della somma oggetto dell'ingiunzione avvenga a norma del R.D. 14 aprile 1910 n. 639.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 16, Legge Reg. Puglia 31/05/1980 num. 56 art. 47, Legge Reg. Puglia 31/05/1980 num. 56 art. 48, Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)