Sez. 2 - , Ordinanza n. 31793 del 27/10/2022 (Rv. 666007 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Rigetto dell’istanza ad opera del Consiglio dell'ordine degli avvocati - Riproposizione al magistrato competente per il giudizio - Ammissione - Decorrenza “ex nunc” - Impugnazione - Legittimazione del patrocinato - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO
In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, qualora il magistrato competente per il giudizio accolga l'istanza - originariamente rigettata dal Consiglio dell'ordine e fondata sulle medesime allegazioni e ragioni – con decorrenza "ex nunc", invece che a far tempo dall'originaria richiesta all'ordine professionale, la parte ammessa al beneficio è legittimata ad impugnare il relativo provvedimento, in quanto gli effetti dell'ammissione al beneficio non sono limitati al pagamento dei compensi e spese del difensore, ma si estendono al pagamento delle spese di viaggio spettanti a testimoni e consulenti tecnici, al contributo unificato, alle imposte di bollo, di registro, catastale ed ipotecaria, ai diritti di copia e alle spese per la notificazione a richiesta dell'ufficio, con la conseguenza che per tali spese persiste l'interesse ad agire del patrocinato.
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 126 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 109
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)