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Sez. 3, Ordinanza n. 33200 del 18/12/2024 (Rv. 673104-01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - FORMA DELL'ACCORDO | Contratto di vettoriamento e distribuzione di gas - Accordo derogatorio della competenza territoriale - Atto scritto e previsione espressa del carattere esclusivo - Necessità - Previsione generale contenuta nel codice di rete adottato unilateralmente dalla società di distribuzione - Rilevanza - Esclusione - Ragioni. CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA' DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - DEROGHE ALLA COMPETENZA - In genere.
Stato
decisa il 2024-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673104-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - FORMA DELL'ACCORDO

In tema di contratto di vettoriamento e distribuzione di gas, pur potendosi ammettere che il contratto di distribuzione sia un negozio a forma libera, allorché le parti stipulano un accordo per la deroga della competenza territoriale, tale accordo deve necessariamente risultare da atto scritto e prevedere espressamente il carattere esclusivo della competenza del giudice designato, non potendosi a tal fine dare rilievo ad una previsione generale contenuta nel codice di rete adottato unilateralmente dalla società di distribuzione, la quale, operando quale clausola onerosa inserita in uno schema standardizzato, necessita della specifica approvazione per iscritto secondo il meccanismo previsto dagli artt. 1341 e 1342 c.c.

Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)