Sez. 6, Sentenza n. 17178 del 18/04/2007 Cc. (dep. 04/05/2007) Rv. 236450 - 01
SPORT | Turbative delle manifestazioni agonistiche - Arresto ritardato - Presupposti - Operatività - Doveri del giudice della convalida - Fattispecie.
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Ai fini della legittimità dell'arresto ritardato, eseguito in occasione di manifestazioni agonistiche, ai sensi dell'art. 8, comma 1-ter, della legge n. 401 del 1989, poiché i presupposti di fatto sono destinati ad operare congiuntamente, ma anche, e soprattutto, con modalità alternative e autosufficienti, qualora la fonte probatoria della commissione del presunto reato costituita da fotografie o videoriprese sia insufficiente, inidonea o perfino inesistente, è necessario, da parte del giudice della convalida, il controllo degli altri elementi oggettivi - espressione da non intendersi in termini assoluti o di irreversibilità dimostrativa - asseveranti l'individuazione dell'arrestato come autore del presunto fatto criminoso. (Fattispecie nella quale la Corte ha riconosciuto tale valore all'annotazione di servizio di ufficiale di P.G. attestante l'avvenuta identificazione della persona, arrestata fuori della flagranza per motivi di ordine pubblico, che insieme ad altre stava tentando di distruggere il fuoristrada della polizia nel corso di disordini scoppiati in occasione di un incontro di calcio).
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 8 com. 1 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)