Regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio del 27 febbraio 2007 relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR)
Testo in vigore al
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 171,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
Ai fini della realizzazione del cielo unico europeo, il 10 marzo 2004 il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno adottato il regolamento (CE) n. 549/2004 che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro»)1, il regolamento (CE) n. 550/2004 sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi»)2, il regolamento (CE) n. 551/2004 sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo («regolamento sullo spazio aereo»)3 e il regolamento (CE) n. 552/2004 sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull'interoperabilità»)4.
Il progetto di modernizzazione della gestione del traffico aereo in Europa («progetto SESAR») costituisce la componente tecnologica del cielo unico europeo. Suo scopo è dotare la Comunità, entro il 2020, di un'infrastruttura di controllo del traffico aereo efficiente e capace di assicurare lo sviluppo del trasporto aereo su basi sicure e nel rispetto dell'ambiente, beneficiando pienamente dei progressi tecnologici di programmi come Galileo.
A seguito dell'adesione della Comunità ad Eurocontrol, la Commissione ed Eurocontrol hanno firmato un accordo quadro di cooperazione per la realizzazione del cielo unico europeo e per le attività di ricerca e sviluppo nel settore del controllo del traffico aereo.
Conformemente agli orientamenti adottati dal Consiglio «Competitività» del 7 giugno 2005 in merito alla preparazione del futuro programma spaziale europeo, l'Unione europea avrà la responsabilità di garantire la disponibilità e la continuità dei servizi operativi a sostegno delle sue politiche e contribuirà allo sviluppo, alla costituzione e al funzionamento di un'infrastruttura spaziale europea concentrandosi su applicazioni basate sulla tecnologia spaziale per contribuire al conseguimento delle sue politiche.
Il progetto SESAR è finalizzato all'integrazione e al coordinamento delle attività di ricerca e sviluppo precedentemente svolte in maniera dispersa e disorganica nella Comunità, comprese le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato.
Evitando la duplicazione delle attività di ricerca e sviluppo, il progetto SESAR non comporterà alcun aumento del volume globale dei contributi degli utenti dello spazio aereo agli sforzi di ricerca e di sviluppo.
Il progetto SESAR si articola in tre fasi: una fase di definizione, una fase di sviluppo e una fase di realizzazione.
La fase di definizione del progetto SESAR mira a definire le varie iniziative tecnologiche da adottare, le priorità dei programmi di modernizzazione e i piani di attuazione operativa. Questa fase è cofinanziata dalla Comunità e dall'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol).
La fase di definizione è iniziata nell'ottobre 2005 ed è portata avanti, sotto la responsabilità di Eurocontrol, da un consorzio di imprese selezionato in seguito a una gara d'appalto pubblica. Questa fase, che avrà termine nel 2008, sfocerà nel piano di modernizzazione della gestione del traffico aereo in Europa. Il piano definirà il programma di lavoro per l'attuazione degli obiettivi target, comprese le varie strategie di realizzazione.
La fase di definizione sarà seguita da quella di sviluppo (2008-2013), nella quale saranno elaborate nuove apparecchiature, sistemi o standard, che assicurerà la convergenza verso un sistema di gestione del traffico aereo pienamente interoperabile in Europa.
La fase di sviluppo sfocerà nella fase di realizzazione (2014-2020), vale a dire la produzione e la realizzazione su vasta scala della nuova infrastruttura di gestione del traffico europeo. Tale infrastruttura dovrebbe essere formata da componenti pienamente armonizzate e interoperabili, per garantire alte prestazioni nel settore del trasporto aereo in Europa.
In considerazione del numero di attori che dovranno intervenire in questo processo e delle risorse finanziarie e capacità tecniche necessarie, è essenziale, per razionalizzare le attività, che si costituisca un soggetto giuridico capace di garantire la gestione dei fondi assegnati al progetto SESAR durante la fase di sviluppo.
È quindi necessario istituire un'impresa comune ai sensi dell'articolo 171 del trattato, per conseguire progressi rilevanti nello sviluppo di tecnologie relative ai sistemi di controllo del traffico aereo durante la fase di sviluppo e per preparare la fase di realizzazione.
Compito principale dell'impresa comune è la gestione delle attività di ricerca, sviluppo e validazione del progetto SESAR associando i fondi pubblici e privati erogati dai suoi membri e sulla base di risorse tecniche esterne, in particolare avvalendosi dell'esperienza e della competenza di Eurocontrol.
Le attività intraprese dall'impresa comune nell'ambito del programma SESAR sono prevalentemente attività di ricerca e di sviluppo. Pertanto, il finanziamento comunitario dovrebbe provenire in particolare dai programmi quadro di ricerca e sviluppo della Comunità. Un ulteriore finanziamento potrebbe derivare dal programma nel settore delle reti transeuropee, a norma dell'articolo 4, lettera g), della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti5, che prevede la possibilità di finanziare azioni di ricerca e di sviluppo.
Il finanziamento comunitario dell'impresa comune dovrebbe, a questo stadio del progetto, essere limitato alla fase di sviluppo nel periodo cui si riferisce l'attuale quadro finanziario 2007-2013. Tuttavia ciò non pregiudica la possibilità che il Consiglio riesamini l'oggetto, la governance, il finanziamento e la durata dell'impresa comune in funzione dei progressi compiuti nella fase di sviluppo.
La partecipazione significativa dell'industria costituisce un elemento essenziale del progetto SESAR. È pertanto fondamentale che il finanziamento pubblico della fase di sviluppo del progetto SESAR sia integrato da contributi dell'industria.
È opportuno che l'impresa comune sia costituita prima della fine della fase di definizione in modo da consentirle di seguire i lavori di tale fase e di preparare la fase di sviluppo, al fine di garantire l'attuazione rapida del piano di modernizzazione della gestione del traffico aereo in Europa.
Il Consiglio dovrebbe decidere riguardo all'approvazione del piano di modernizzazione della gestione del traffico aereo in Europa, compresa la sua trasposizione nell'impresa comune, in vista della modernizzazione della gestione del traffico aereo in Europa. In tale contesto dovrebbe inoltre riesaminare il finanziamento del progetto SESAR ed in particolare l'impegno da parte dell'industria a contribuire all'impresa comune.
Al fine di agevolare la comunicazione con i membri fondatori, è opportuno che la sede dell'impresa comune sia a Bruxelles.
L'impresa comune è un soggetto senza scopo di lucro che destina tutte le sue risorse alla gestione di un programma pubblico di ricerca di interesse europeo. I suoi due membri fondatori sono organizzazioni internazionali che agiscono per conto dei rispettivi Stati membri. Tale soggetto, pertanto, dovrebbe beneficiare della più ampia esenzione fiscale possibile nello Stato ospitante.
La Commissione dovrebbe essere assistita dal comitato per il cielo unico istituito dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 549/2004. Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione6.
È opportuno che la Commissione informi regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio dei progressi compiuti dall'impresa comune. Tali informazioni dovrebbero essere fornite tramite valutazioni periodiche effettuate dalla Commissione e in base a relazioni annuali sull'attività dell'impresa comune.
È opportuno stabilire le modalità organizzative e operative dell'impresa comune adottando lo statuto dell'impresa comune, riportato nell'allegato.
Poiché le tariffe di rotta sono interamente a carico degli utenti dello spazio aereo, questi ultimi contribuiscono finanziariamente agli sforzi di ricerca e sviluppo nel settore della gestione del traffico aereo. Per tale motivo è opportuno che essi siano adeguatamente rappresentati nell'impresa comune.
Il finanziamento pubblico delle fasi di definizione e di sviluppo del progetto SESAR è rilevante e gli investimenti in un sistema di nuova generazione per la gestione del traffico aereo dovrebbero essere effettuati in ampia misura dagli Stati membri, compresi gli organismi designati dagli Stati membri. Gli Stati membri (dell'Unione europea e/o di Eurocontrol) dovrebbero pertanto avere accesso a titolo gratuito, a scopi non commerciali, alle conoscenze risultanti dal progetto ed essere autorizzati ad utilizzare tali conoscenze per i propri scopi, comprese gare d'appalto pubbliche,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1 Costituzione di un'impresa comune
1. Per la gestione delle attività della fase di sviluppo del progetto di modernizzazione della gestione del traffico aereo e potenziamento della sicurezza in Europa («progetto SESAR»), è costituita un'impresa comune detta «impresa comune SESAR» («impresa comune»).
2. L’impresa comune cessa di esistere il 31 dicembre 2016 o otto anni dopo l’approvazione da parte del Consiglio del piano di modernizzazione della gestione del traffico aereo in Europa («il piano di modernizzazione ATM»), risultante dalla fase di definizione del progetto SESAR, a seconda della condizione che si verifica per prima. Il Consiglio decide in merito a tale approvazione sulla base di una proposta della Commissione.
3. Il piano di modernizzazione ATM è comunicato al Parlamento europeo.
4. Il Consiglio riesamina, se del caso, l'ambito d'applicazione, la governance, il finanziamento e la durata dell'impresa comune sulla base di una proposta della Commissione, in funzione dello sviluppo del progetto e del piano di modernizzazione ATM, tenendo conto della valutazione di cui all'articolo 7.
5. Scopo dell'impresa comune è provvedere alla modernizzazione del sistema di gestione del traffico aereo europeo coordinando e concentrando tutti gli sforzi pertinenti di ricerca e sviluppo nella Comunità. L'impresa comune è responsabile dell'esecuzione del piano di modernizzazione ATM e, in particolare, dell'espletamento dei seguenti compiti:
organizzare e coordinare le attività della fase di sviluppo del progetto SESAR, conformemente al piano di modernizzazione ATM, risultanti dalla fase di definizione del progetto gestito da Eurocontrol, combinando e gestendo all'interno di un'unica struttura finanziamenti provenienti dal settore pubblico e da quello privato,
assicurare i finanziamenti necessari per le attività della fase di sviluppo del progetto SESAR conformemente al piano di modernizzazione ATM,
assicurare il coinvolgimento delle parti interessate appartenenti al settore della gestione del traffico aereo in Europa, in particolare: fornitori di servizi di navigazione aerea, utenti dello spazio aereo, associazioni del personale, aeroporti e industria manifatturiera, nonché istituzioni scientifiche interessate o comunità scientifica interessata,
organizzare il lavoro tecnico di ricerca e sviluppo, di convalida e di studio che sarà realizzato sotto la sua autorità, evitando al contempo la frammentazione delle attività,
sovrintendere alle attività connesse allo sviluppo di prodotti comuni debitamente identificati nel piano di modernizzazione ATM e, se necessario, indire bandi di gara specifici.
6. L'impresa comune diventa operativa al più tardi dopo il trasferimento del piano di modernizzazione ATM all'impresa comune.
7. L'impresa comune ha sede a Bruxelles.
Art. 2 Status giuridico
L’impresa comune è un organismo comunitario dotato di personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione di detto Stato. Può in particolare acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
Art. 2 bis Personale
1. Lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell’applicazione di detto statuto e di detto regime si applicano al personale dell’impresa comune e al suo direttore esecutivo.
2. Fatto salvo l’articolo 7, paragrafo 2 dello statuto, l’impresa comune esercita, nei confronti del suo personale, i poteri conferiti all’autorità che ha il potere di nomina dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee e all’autorità abilitata a concludere i contratti di lavoro in base al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.
3. Il consiglio di amministrazione, d’intesa con la Commissione, adotta le necessarie misure di attuazione conformemente all’articolo 110, paragrafo 1 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.
4. Il numero dei dipendenti dell’impresa comune è determinato dalla tabella dell’organico riportata nel suo bilancio annuale.
5. Il personale dell’impresa comune è composto di agenti temporanei e di agenti contrattuali assunti per un periodo determinato che può essere prorogato una volta sola per un ulteriore periodo determinato. Il periodo complessivo di assunzione non può superare otto anni e non può comunque essere superiore alla durata dell’impresa comune.
6. Tutte le spese del personale sono a carico dell’impresa comune.
Art. 2 ter Privilegi e immunità
1. All’impresa comune si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee e, per quanto soggetti alle norme di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 1, al suo personale e al suo direttore esecutivo. Per quanto riguarda le imposte e i dazi doganali, all’impresa comune si applica il protocollo a decorrere dal 15 ottobre 2008.
2. Un accordo amministrativo è concluso tra l’impresa comune e il Belgio per quanto riguarda i privilegi e le immunità e le altre forme di sostegno che saranno forniti dal Belgio all’impresa comune.
Art. 2 quater Responsabilità
1. La responsabilità contrattuale dell’impresa comune è disciplinata dalle disposizioni contrattuali pertinenti e dalla legge regolatrice dell’accordo o del contratto in questione.
2. In materia di responsabilità extracontrattuale, l’impresa comune risarcisce, conformemente ai principi generali comuni alle leggi degli Stati membri, i danni causati dal personale nell’esercizio delle sue funzioni.
3. Qualsiasi pagamento effettuato dall’impresa comune destinato a coprire la responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché i costi e le spese sostenuti in relazione ad essa, è considerato come spesa dell’impresa comune ed è coperto dalle sue risorse.
4. Solo l’impresa comune risponde delle proprie obbligazioni.
Art. 2 quinquies Competenza della Corte di giustizia e diritto applicabile
1. La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi:
a) sulle controversie tra i membri concernenti l’oggetto del presente regolamento e/o dello statuto di cui all’articolo 3;
b) in virtù di una clausola compromissoria contenuta negli accordi e nei contratti conclusi dall’impresa comune;
c) sui ricorsi promossi contro l’impresa comune, comprese le decisioni dei suoi organi, conformemente alle condizioni di cui agli articoli 230 e 232 del trattato;
d) sulle controversie relative al risarcimento dei danni causati dal personale dell’impresa comune nell’esercizio delle sue funzioni.
2. Alle materie non contemplate dal presente regolamento o da altri atti di diritto comunitario, si applica la legge dello Stato in cui ha sede l’impresa comune.
Art. 3 Statuto dell'impresa comune
È adottato lo statuto dell'impresa comune, allegato al presente regolamento, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
Art. 4 Fonti di finanziamento
1. Il finanziamento dell'impresa comune proviene da contributi dei suoi membri, comprese le imprese private, a norma degli articoli 1 e 12 dello statuto.
2.
Il contributo massimo della Comunità è di 700 milioni di EUR, di cui 350 milioni di EUR provenienti dallo stanziamento di bilancio assegnato al tema «Trasporti (inclusa aeronautica)» del programma specifico «Cooperazione» del Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico e 350 milioni di EUR provenienti dalla dotazione del programma quadro sulle reti transeuropee di trasporto per il periodo 2007-2013. Il contributo comunitario è versato conformemente all’articolo 54, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee7 (in seguito denominato il «regolamento finanziario»).
Le modalità del contributo della Comunità sono stabilite in un accordo generale e in accordi finanziari annuali che devono essere conclusi tra la Commissione, per conto della Comunità, e l’impresa comune.
L’accordo generale dà diritto alla Commissione di opporsi all’utilizzo del contributo comunitario per fini che essa ritenga contrari ai principi dei summenzionati programmi comunitari di cui al primo comma o al regolamento finanziario delle Comunità europee, o che ledano gli interessi della Comunità. In caso di opposizione da parte della Commissione, il contributo comunitario non può essere utilizzato dall’impresa comune per i predetti fini.
3. Tutti i contributi finanziari della Comunità all'impresa comune cessano allo scadere delle prospettive finanziarie 2007-2013, salvo che il Consiglio decida altrimenti sulla base di una proposta della Commissione.
Art. 4 bis Regolamento finanziario
1. L’impresa comune adotta un regolamento finanziario specifico conformemente all’articolo 185, paragrafo 1 del regolamento finanziario. Esso può discostarsi dalle norme di cui al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento finanziario8, ove lo impongano le esigenze specifiche di funzionamento dell’impresa comune e previo accordo della Commissione.
2. L’impresa comune dispone di proprie capacità di revisione contabile interna.
Art. 4 ter Discarico
Il discarico per l’esecuzione del bilancio dell’impresa comune per l’anno n è dato dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, prima del 15 maggio dell’anno n + 2. Nel regolamento finanziario dell’impresa comune il consiglio di amministrazione indica la procedura da seguire per il discarico, tenendo conto delle specificità legate alla natura dell’impresa comune quale partenariato pubblico-privato e in particolare del contributo del settore privato al bilancio.
Art. 5 Comitato
1. Il comitato per il cielo unico, istituito ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 549/2004 («il comitato»), è regolarmente informato in merito allo svolgimento dei lavori dell'impresa comune. A tal fine la Commissione mette all'ordine del giorno di ogni riunione del comitato un punto relativo al progetto SESAR.
2. La Commissione adotta la posizione della Comunità nel consiglio di amministrazione.
3. Tuttavia, la posizione della Comunità nel consiglio di amministrazione per quanto riguarda le decisioni relative alla nomina del direttore esecutivo e alle questioni finanziarie strategiche o le decisioni adottate ai sensi dell'articolo 23 dello statuto sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento.
4. La posizione della Comunità nel consiglio di amministrazione per quanto riguarda le decisioni relative all’adesione di nuovi membri e a modifiche significative del piano di modernizzazione ATM è adottata secondo la procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 3.
Art. 6 Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 5.
2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.
3.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.
4. La Commissione può consultare il comitato su qualsiasi altra questione concernente l'applicazione del presente regolamento.
5. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Art. 7 Valutazione
Ogni tre anni, a decorrere dall'inizio dell'attività dell'impresa comune e almeno un anno prima della sua cessazione, la Commissione effettua valutazioni dell'attuazione del presente regolamento, dei risultati ottenuti dall'impresa comune, dei suoi metodi di lavoro e della sua situazione finanziaria globale. La Commissione trasmette i risultati di tali valutazioni al Parlamento europeo e al Consiglio.
Art. 8 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 2007. Per il Consiglio Il presidente P. Steinbrück