diritto.io

Sez. L, Ordinanza n. 29600 del 18/11/2024 (Rv. 673060-01)

PROFESSIONISTI - PREVIDENZA | Dottori commercialisti - Trattamenti pensionistici anteriori al 1° gennaio 2007 - Criterio di calcolo - Normativa regolamentare interna adottata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza - Inapplicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673060-01

PROFESSIONISTI - PREVIDENZA

In materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati - come la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti - ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994, per i trattamenti maturati prima del 1° gennaio 2007 il parametro di riferimento è costituito dal regime originario dell'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, sicché non trova applicazione la modifica introdotta, per gli assicurati, dal regolamento di disciplina del regime previdenziale della medesima Cassa approvato con D.I. del 14/7/2004 relativamente alle anzianità contributive maturate fino al 31/12/2003, recante l'adozione di un diverso e peggiorativo criterio di calcolo per le quote contributive maturate prima dell'attenuazione del principio del "pro rata", conseguente alla riformulazione disposta dall'art. 1, comma 763, della l. n. 296 del 2006, come risultante dalla norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 1, comma 488, della l. n. 147 del 2013.

Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 12 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 763 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 288 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)