diritto.io

Sez. 5 - , Ordinanza n. 4170 del 21/02/2018 (Rv. 647244 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Riscossione - Sentenza di rigetto della Commissione tributaria regionale – Esigibilità del tributo - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647244-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

Ai fini della riscossione dei tributi in pendenza del giudizio di impugnazione degli stessi, non trova applicazione la disciplina civilistica, bensì quella speciale dettata dall'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992: ne deriva che, in forza del comma 1, lett. c), di detta disposizione, emessa la sentenza di secondo grado di rigetto dell'impugnazione del contribuente, è esigibile il residuo ammontare del tributo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 68 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)