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Sez. U, Sentenza n. 2 del 22/01/1983 Cc. (dep. 26/04/1983) Rv. 158683 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - ESCLUSIONI PER I DELITTI CONCERNENTI LE ARMI DA GUERRA, TIPO GUERRA, MATERIE ESPLODENTI, ECC. - RICHIAMO RIASSUNTIVO NELLO ART. 7 D.P.R. 1978/413 AL MATERIALE ELENCATO EX ART. 1 LEGGE 1975/110 - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1983-01-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158683-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - ESCLUSIONI PER I DELITTI CONCERNENTI LE ARMI DA GUERRA, TIPO GUERRA, MATERIE ESPLODENTI, ECC. - RICHIAMO RIASSUNTIVO NELLO ART. 7 D.P.R. 1978/413 AL MATERIALE ELENCATO EX ART. 1 LEGGE 1975/110 - FATTISPECIE.*

I precetti indicati negli artt. 7 d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, e 8 d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744, che escludono dall'indulto i delitti concernenti le armi da guerra, tipo guerra o le materie esplodenti, gli ordigni esplosivi o incendiari di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, contengono un richiamo riassuntivo a tutto il materiale specificamente o genericamente descritto nei commi primo e secondo del citato art. 1 della legge n. 110 del 1975; cosicché tutti i reati concernenti detto materiale sono esclusi dall'indulto. (nella specie, sulla base dell'enunciato principio, nel concetto di "involucro esplosivo" ex art. 1 legge n. 110 del 1975 si sono compresi i candelotti di esplosivo di mina forniti di detonatori, precisandosi che non rientrano nel citato art. 1 le materie esplodenti in senso stretto, come le polveri da mina prive di involucro e di detonatore richiamate dall'art. 7 d.P.R. n. 413 del 1978, per le quali occorre rapportarsi all'art. 678 cod. pen., al T.U. Delle leggi di P.S. e al relativo regolamento di esecuzione). (V mass n 146051).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Cod. Pen. art. 678, Legge 18/04/1975 num. 110 art. 1 com. 1 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 1 com. 2 CORTE COST., DPR 04/08/1978 num. 413 art. 7 lett. C, DPR 18/12/1981 num. 744 art. 8 lett. D

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)