diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 4514 del 08/01/1982 Ud. (dep. 03/05/1982) Rv. 153517 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - DIFENSORE DELLA PARTE CIVILE - FACOLTÀ PROPRIA DI PROPORRE IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-01-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153517-01

IMPUGNAZIONI PENALI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - DIFENSORE DELLA PARTE CIVILE - FACOLTÀ PROPRIA DI PROPORRE IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE.*

Il difensore della parte civile non è, come tale, legittimato a proporre impugnazione, perché l'art. 195 cod. proc. pen., che detta le norme generali sulle impugnazioni della parte civile, non ripete la regola contenuta nell'ultima parte dell'art. 192 stesso codice, che riguarda l'impugnazione dell'imputato e attribuisce al difensore di esso una facoltà propria di interporre gravame. (V mass n 134736; (V mass n 140733; (Conf mass n 142243; (Conf mass n 143711).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)