Sez. 1, Sentenza n. 29421 del 09/05/2006 Ud. (dep. 25/08/2006) Rv. 235104 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN ALTRI PROCEDIMENTI | Nozione di "procedimento diverso".
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN ALTRI PROCEDIMENTI
Ai fini del divieto di utilizzazione in "procedimenti diversi" dei risultati di intercettazioni previsto dall'art. 270, comma primo, cod. proc. pen., la diversità del procedimento deve essere intesa in senso sostanziale e non può essere ricollegata al dato puramente formale dell'iscrizione della medesima notizia di reato presso due diversi uffici di Procura in conseguenza di una distinta competenza funzionale fissata dalla legge in relazione all'ipotesi di concorso nello stesso reato di maggiorenni e minorenni.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)