Sez. 6, Sentenza n. 76 del 17/12/1966 Ud. (dep. 19/01/1967) Rv. 103225 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - ATTO PUBBLICO O PRIVATO: NOZIONE - RICEVUTA DI CONSEGNA DI CORRISPONDENZA - E ATTO PUBBLICO.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - ATTO PUBBLICO O PRIVATO: NOZIONE - RICEVUTA DI CONSEGNA DI CORRISPONDENZA - E ATTO PUBBLICO.*
L'Esercizio delle mansioni di portalettere comporta, per la consegna delle lettere raccomandate, degli espressi e di altra particolare corrispondenza, l'esplicazione di una funzione pubblica certificatrice dell'intervenuta consegna, che la firma del destinatario e destinata a documentare. Pertanto, costituendo la firma per ricezione parte integrante del documento riguardante la consegna della corrispondenza, e rientrando l'accertamento della regolarita e autenticita della consegna fra le mansioni pubbliche commesse al pubblico ufficiale incaricato, discende che l'intero documento, predisposto a specifica tutela del pubblico interesse al regolare recapito della corrispondenza, debba annoverarsi fra gli Atti pubblici. (Conf 102283, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)